La responsabilità del custode resta esclusa quando il danno sia causalmente riconducibile alla condotta del danneggiato, che affronti un pericolo visibile, prevedibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza. La presenza di acqua nell'androne condominiale, se percepibile e già conoscibile da chi percorre abitualmente quei luoghi, può degradare la cosa comune a mera occasione dell'evento lesivo.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 2176 del 3 giugno 2026, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da una residente dello stabile nei confronti del condominio, dopo una caduta avvenuta nell'androne in prossimità dell'ascensore. La decisione applica la responsabilità da cose in custodia al rapporto tra condominio e parti comuni, ma attribuisce peso assorbente alla visibilità della pozza d'acqua, alla giornata di pioggia e alla precedente conoscenza dello stato dei luoghi da parte della danneggiata.
Il custode non risponde del danno cagionato dalla cosa quando il comportamento del danneggiato interrompe il nesso causale, perché il rischio era concretamente percepibile e superabile con cautele ordinarie. La regola non dipende dalla sola qualità condominiale delle parti, ma dalla struttura dell'art. 2051 c.c. e dal rilievo causale del fatto del danneggiato, letto anche alla luce del principio di autoresponsabilità richiamato dal giudice.
La vicenda
La danneggiata agiva in giudizio contro il condominio, in persona dell'amministratore, chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in euro 22.925,00, oltre interessi e rivalutazione.
Secondo la ricostruzione posta a fondamento della domanda, il 19 gennaio 2025, intorno alle ore 12.00, la donna rientrava nella propria abitazione e, giunta nell'androne all'altezza dell'ascensore, scivolava su una pozza d'acqua. La presenza del liquido veniva collegata al transito di persone con ombrelli gocciolanti durante una giornata di forte pioggia. A seguito della caduta, l'attrice riportava lesioni personali, con diagnosi di lussazione alla spalla destra.
Il condominio contestava sia l'an sia il quantum della pretesa risarcitoria e sosteneva che la formazione della pozza d'acqua non fosse prevedibile. Chiedeva inoltre la chiamata in causa della compagnia assicurativa per essere manlevato in caso di condanna.
La compagnia assicurativa, costituitasi in giudizio, contestava la responsabilità dell'assicurato e imputava l'accaduto alla condotta della danneggiata, la quale avrebbe attraversato l'androne in modo distratto, senza avvedersi di una condizione visibile, prevedibile ed evitabile con la normale prudenza. La difesa insisteva sul fatto che la pavimentazione bagnata fosse percepibile, anche in ragione della pioggia in corso.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato la domanda. La presenza dell'acqua nell'androne non è stata negata; anzi, proprio le prove testimoniali hanno confermato che il pavimento era bagnato. A mancare, per il giudice, è stato il collegamento causale necessario per fondare la responsabilità del custode, perché il pericolo era visibile, prevedibile e superabile con un comportamento ordinariamente cauto.
Il provvedimento muove dalla struttura dell'art. 2051 c.c., che prevede una responsabilità di natura oggettiva del custode, non una mera presunzione di colpa. Il danneggiato deve provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa e l'evento; il custode può liberarsi dimostrando il caso fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta del danneggiato quando assuma efficacia causale esclusiva o comunque assorbente.
Nel passaggio dedicato al rapporto tra prevedibilità del rischio e autoresponsabilità, il giudice afferma:
"Con riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c. deve premettersi che dinanzi alle ipotesi disciplinate da detta norma è necessaria l'assenza di prevedibilità ed evitabilità. Se, infatti, un'anomalia è prevedibile allora l'utente ha il dovere di evitarla in virtù dei principi di autoresponsabilità e di solidarietà sociale ex art. 2 Cost. Se, in altri termini, la situazione è suscettibile di essere prevista dal danneggiato (che è dunque in grado di orientare la sua condotta di conseguenza), allora il nesso di causalità materiale fra la cosa e l'evento si assottiglia fino a interrompersi e la responsabilità ex art. 2051 c.c. viene a mancare. Detto principio di autoresponsabilità, a ben vedere, discende dall'art. 1227 c.c."
Il richiamo all'art. 1227 c.c. è utilizzato come parametro di autoresponsabilità del danneggiato. In materia extracontrattuale, il criterio opera attraverso l'art. 2056 c.c. e consente di valutare il concorso del fatto colposo della vittima o l'esclusione del risarcimento per i danni evitabili con l'ordinaria diligenza, ferma la necessità di un accertamento causale concreto.
L'istruttoria orale ha avuto un peso determinante. Entrambi i testimoni escussi hanno dichiarato che l'acqua a terra era visibile. Uno di essi ha riferito che si trattava di una giornata uggiosa, con acqua piovana verosimilmente dovuta agli ombrelli, e di avere visto sia l'acqua sia la strisciata della scarpa. L'altro teste ha confermato di avere visto la donna scivolare e ha aggiunto che "l'acqua a terra si vedeva" e "si vedeva bene".
Il Tribunale ha poi valorizzato un ulteriore elemento fattuale. La danneggiata aveva già percorso l'androne alcune ore prima, verso le 9.00, quando erano presenti macchie d'acqua nei pressi della zona in cui sarebbe poi caduta. Al momento del rientro, intorno alle 12.00, avrebbe quindi dovuto prestare maggiore attenzione alla pavimentazione, resa scivolosa dalla pioggia e dal passaggio di persone con ombrelli bagnati.
La conclusione del giudice è netta:
"Dunque, deve ritenersi, in definitiva, che il pericolo nel quale è incorsa l'attrice era ben visibile e, pertanto, in virtù del principio di autoresponsabilità e in applicazione dell'art. 1227 c.c., ella avrebbe dovuto tenere una condotta maggiormente corrispondente all'ordinaria diligenza tale da evitare il danno subito. L'attrice, in altri termini, ben avrebbe potuto, con la normale diligenza, prestare maggiore attenzione al tratto percorso e alla scivolosità del pavimento, riuscendo così ad evitare la pozza d'acqua sita nell'androne e questo proprio perché si richiede all'agente un minimo controllo della via percorsa, con conseguente valutazione degli ostacoli che si presentano."
Da qui il rigetto della domanda. Le spese sono state compensate, anche perché la caduta non è stata esclusa per inesistenza dell'acqua o della pavimentazione bagnata, ma per il rilievo causale attribuito alla condotta della danneggiata in presenza di un rischio visibile e prevedibile.
I riferimenti giurisprudenziali
- Cass., Sez. Un., 30 giugno 2022, n. 20943 — La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva; il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa e danno, mentre il custode può liberarsi mediante la prova del caso fortuito.
- Cass., 30 aprile 2026, n. 12013 — Il danneggiato che agisce contro il custode deve provare il collegamento causale tra la cosa e il danno; la condotta imprudente della vittima, quando assuma efficacia autonoma e assorbente, può interrompere tale collegamento.
- Cass., 13 maggio 2010, n. 11592 — È stato escluso il risarcimento per la caduta provocata da acqua piovana infiltratasi nell'edificio, quando l'evento risultava prevedibile per chi viveva stabilmente nello stabile e conosceva le caratteristiche dei luoghi.
- Cass., n. 4277/2014 — La natura oggettiva della responsabilità da custodia non esonera il danneggiato dalla prova che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, della cosa.
- Cass., n. 4129/2020 — La caduta su pavimento bagnato richiede un accertamento concreto sulla prevedibilità del rischio: la presenza visibile di acqua può assumere rilievo diverso rispetto a una pavimentazione solo umida o scivolosa, meno agevolmente percepibile.
- Cass., 27 giugno 2016, n. 13222 — In presenza di pavimento bagnato per lo sgocciolamento degli ombrelli in un locale aperto al pubblico, la mera disattenzione della vittima non integra di per sé il caso fortuito, se il custode non dimostra l'adozione di misure idonee a prevenire il rischio.
- App. Napoli, 12 aprile 2023, n. 1657 — Il pavimento bagnato non segnalato può fondare la responsabilità del custode quando la vittima non abbia avuto modo di percepire il rischio e la dedotta disattenzione non presenti efficacia causale assorbente.
- Cass., n. 4035/2021 — La condotta colposa della vittima rileva ai fini dell'esclusione della responsabilità del custode solo quando presenti caratteri tali da interrompere il nesso causale; altrimenti può incidere sulla riduzione del risarcimento.
- Trib. Roma, 31 ottobre 2018, n. 20909 — La caduta all'interno del condominio può essere imputata al caso fortuito, consistente nella colpa del danneggiato, quando il pericolo sia evitabile con buona visibilità e comportamento ordinariamente cauto.
- Trib. Monza, 15 ottobre 2025, n. 1813 — La presenza di foglie bagnate ben visibili, non occultanti buche o dislivelli, è stata qualificata come pericolo prevedibile e governabile con ordinaria diligenza, con conseguente degradazione della cosa a mera occasione dell'evento.
- Trib. Santa Maria Capua Vetere, 5 marzo 2026, n. 844 — La mera conoscenza dei luoghi non basta, da sola, a escludere la responsabilità del condominio quando il pericolo derivi da una condizione intrinseca della pavimentazione, aggravata dalla pioggia e priva di adeguata segnalazione o accorgimenti antiscivolo.
Considerazioni conclusive
La caduta nell'androne bagnato dalla pioggia resta fuori dall'area risarcibile quando l'acqua sia visibile, la scivolosità sia prevedibile e il danneggiato abbia elementi concreti per orientare diversamente la propria condotta. In una situazione del genere la cosa comune non opera più come causa giuridicamente rilevante dell'evento, ma come occasione sulla quale si innesta una condotta evitabile con cautele ordinarie; sul punto v. anche caso fortuito nelle cadute condominiali.
La linea conforme è data dagli arresti che collegano l'esonero del custode alla concreta prevedibilità del rischio. Cass. n. 12013/2026 ribadisce che il danno da cosa in custodia richiede un nesso causale effettivo tra res ed evento, destinato a interrompersi quando la condotta della vittima diventi autonoma e assorbente; Cass. n. 11592/2010 applica lo stesso criterio alla caduta provocata da acqua piovana in un edificio conosciuto dalla danneggiata; Trib. Roma n. 20909/2018 e Trib. Monza n. 1813/2025 confermano, in ambito condominiale, che un pericolo percepibile e governabile con l'ordinaria diligenza può spostare il baricentro causale sulla vittima. In tal senso, per un approfondimento, v. cadere su superficie bagnata non basta e, con riferimento al fenomeno naturale visibile sul percorso, caduta su foglie bagnate.
Gli arresti limitativi delimitano però con nettezza il confine. Cass. n. 13222/2016, App. Napoli n. 1657/2023 e Cass. n. 4035/2021 escludono che la semplice disattenzione sia sempre sufficiente a liberare il custode: occorre una condotta della vittima capace di interrompere il nesso causale, non una generica possibilità astratta di prestare maggiore attenzione. Lo stesso vale quando il rischio dipende da una condizione intrinseca della pavimentazione, non segnalata o non immediatamente percepibile, come chiarito da Trib. Santa Maria Capua Vetere n. 844/2026; in tal senso v. anche pavimento bagnato e mera disattenzione e mattonelle scivolose e conoscenza dei luoghi.
Nel caso deciso, la prova testimoniale ha reso concreta la differenza. L'acqua era visibile; la pioggia rendeva prevedibile la scivolosità dell'androne; la danneggiata aveva già notato la presenza di macchie d'acqua alcune ore prima. Il rigetto non discende dalla sola qualità di residente né dalla mera affermazione di una disattenzione, ma dall'accertamento di un rischio percepibile e già conosciuto, evitabile mediante un minimo controllo del percorso. Resta fermo che il condominio può essere custode delle parti comuni e rispondere dei danni da esse cagionati quando il nesso causale sia provato; per un inquadramento generale può vedersi anche responsabilità del condominio custode, mentre sullo specifico tema delle superfici bagnate resta utile il richiamo a caduta su pavimento bagnato o umido.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
