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Terrazzo allagato per colpa del condominio: cadere e farsi male non basta per ottenere il risarcimento

La caduta può restare senza ristoro se il comportamento del danneggiato interrompe il nesso tra la cosa custodita e l'evento lesivo.

CondominioWeb Lex AI 
07 Mag. 2026

Il danneggiato che agisce contro il custode deve provare il collegamento causale tra la cosa e il danno; la condotta imprudente della vittima, quando assume efficacia causale autonoma e assorbente, può interrompere quel collegamento e integrare il caso fortuito. La responsabilità da cose in custodia resta oggettiva, ma non prescinde dall'accertamento del nesso eziologico tra la res e l'evento lesivo.

La Corte suprema di Cassazione, seconda sezione civile, provvedimento n. 12013/2026, pubblicato il 30 aprile 2026, ha applicato tale criterio a una controversia promossa da una condomina per i danni conseguenti all'allagamento del terrazzo di proprietà esclusiva e alla successiva caduta sul pavimento bagnato.

Il principio non dipende dalla natura condominiale della vicenda, ma dalla struttura dell'art. 2051 c.c.: il custode risponde del danno cagionato dalla cosa, salvo che il fatto del danneggiato, del terzo o un evento naturale interrompa la serie causale e riduca la cosa a mera occasione dell'evento.

La vicenda

Una condomina conveniva in giudizio il condominio e l'amministratore, quest'ultimo anche in proprio quale soggetto che aveva rivestito l'incarico all'epoca dei fatti, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'allagamento del terrazzo di sua proprietà esclusiva. Nell'atto introduttivo deduceva che, nel tentativo di rimuovere l'acqua piovana che dal terrazzo entrava nell'appartamento danneggiando gli arredi, era scivolata sul pavimento allagato, riportando un trauma contusivo del rachide lombosacrale.

La domanda veniva ricondotta alla responsabilità da cose in custodia, per l'asserita mancanza di un idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. Nei confronti dell'amministratore venivano prospettate anche l'omissione degli atti conservativi delle parti comuni, la mancata attivazione verso il costruttore per i gravi difetti dell'edificio e la mancata stipula di una polizza assicurativa a copertura del sinistro. La condomina chiedeva inoltre la condanna all'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione dei vizi del sistema di convogliamento delle acque.

Il Tribunale di Crotone rigettava le domande, ritenendo che il danno fosse riconducibile a un difetto di costruzione e non a un difetto di custodia, oltre che al comportamento imprudente della danneggiata. La Corte d'appello di Catanzaro confermava il rigetto, valorizzando la condotta della condomina, che aveva aperto la finestra per accedere al terrazzo in condizioni critiche e aveva cercato di spazzare via l'acqua accumulata, esponendosi volontariamente al rischio di scivolare.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la valutazione dei giudici di merito sulla mancanza del nesso causale tra la cosa in custodia e i danni lamentati, nonché sull'efficacia interruttiva della condotta della danneggiata.

La motivazione territoriale, richiamata dalla Corte, aveva rilevato che "le censure sollevate non abbiano fatto emergere una reale critica argomentativa volta ad incrinare il fondamento della decisione appellata. Il riesame degli atti processuali non consente di individuare il nesso di causalità tra la caduta e il danneggiamento subito agli arredi, come diretta conseguenza dell'omessa custodia, riconducibili, invece, ad un comportamento negligente dell'appellante, che, in ogni caso, quand'anche il nesso causale fosse stato provato, è valido ad interromperlo, rappresentando causa di esclusione di responsabilità dei convenuti".

La Corte ha quindi precisato il rapporto tra responsabilità oggettiva e causalità. Nella responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato non deve provare una colpa del custode, ma deve comunque dimostrare che il danno sia stato cagionato dalla cosa custodita. Il custode, a sua volta, può liberarsi provando il caso fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della vittima quando questa assuma rilievo causale esclusivo.

Il passaggio motivazionale sulla causalità è netto: "nella fattispecie disciplinata dall'art. 2051 cod. civ. il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra la cosa in custodia e l'evento; l'accertamento della ricorrenza della «colpa del danneggiato» non è affatto estraneo alla ricostruzione del nesso causale tra res ed evento dannoso, perché la colpa della vittima del sinistro è «requisito legale della rilevanza causale» della sua condotta in chiave di possibile esclusione di quel nesso".

La stessa motivazione aggiunge che ciò accade quando la condotta del danneggiato, operando come causa sopravvenuta secondo il meccanismo dell'art. 41, secondo comma, c.p., si sovrappone alla situazione preesistente della cosa e la degrada a mera occasione di danno. Nel caso concreto, l'imprudenza della condomina, consistita nell'aprire la porta-finestra e nell'uscire sul terrazzo in condizioni meteorologiche critiche, è stata ritenuta dal giudice di merito fattore idoneo a escludere il nesso di causalità.

Sul piano processuale, la Corte ha escluso la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, perché il ragionamento seguito dal giudice di secondo grado era percepibile e fondato su una valutazione causale esplicita. Ha inoltre dichiarato inammissibile, per difetto di pertinenza rispetto alle regole degli artt. 115 e 116 c.p.c., la censura che mirava in realtà a una rivalutazione delle prove.

Quanto al motivo fondato sull'omesso esame di documenti prodotti in primo grado, la Cassazione ha applicato il regime della "doppia conforme", in ragione dell'appello proposto nel 2018 e del rigetto fondato sul medesimo percorso logico del primo giudice. Il richiamo all'art. 348-ter c.p.c. va letto nel quadro normativo applicabile ratione temporis; dopo la riforma del processo civile la preclusione connessa alla doppia conforme conserva rilievo, ma con diversa collocazione nella disciplina vigente.

I riferimenti giurisprudenziali

  • Cass., Sez. Un., 30 giugno 2022, n. 20943: la responsabilità da cose in custodia richiede il rapporto di custodia, la manifestazione nella cosa di un agente dannoso e il nesso causale tra cosa ed evento; sul custode grava la prova del caso fortuito.
  • Cass., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26142: nella responsabilità ex art. 2051 c.c. la colpa del danneggiato rileva nella ricostruzione del nesso causale, potendo assumere efficacia interruttiva quando si sovrappone alla situazione della cosa e la riduce a mera occasione dell'evento.
  • Cass., Sez. III, 31 marzo 2025, n. 8449: la condotta del danneggiato può escludere la responsabilità del custode quando costituisce l'unica ed esclusiva causa del danno, relegando la relazione con la cosa a semplice occasione.
  • Cass., Sez. III, 18 febbraio 2020, n. 4129: la condotta del danneggiato deve essere valutata in rapporto alla prevedibilità e superabilità del pericolo; quanto più il rischio è percepibile e superabile con cautele ordinarie, tanto maggiore può essere la sua incidenza causale, fino all'interruzione del nesso.
  • Cass., Sez. III, 13 maggio 2010, n. 11592: è stata esclusa la responsabilità del condominio per la caduta causata da acqua piovana infiltratasi da una finestra quando la situazione era conosciuta dalla persona danneggiata e, quindi, prevedibile ed evitabile con l'ordinaria cautela.
  • Cass., Sez. III, 27 giugno 2016, n. 13222: la mera disattenzione della vittima non integra automaticamente caso fortuito quando il custode non dimostri l'adozione di misure idonee a prevenire il rischio derivante dalla cosa divenuta pericolosa.
  • Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867: la violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti fuori dai poteri officiosi; la violazione dell'art. 116 c.p.c. ricorre quando sia attribuito alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o sia disattesa la regola legale di valutazione.
  • Cass., Sez. VI-2, 9 marzo 2022, n. 7724: la doppia conforme sussiste anche quando la decisione d'appello aggiunga argomenti ulteriori, purché le due pronunce siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali della causa.
  • Cass., 12 luglio 2011, n. 15291: il condominio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, risponde dei danni da questi cagionati anche alla porzione di proprietà esclusiva di un condomino, purché sia provato il nesso causale tra bene comune ed evento dannoso.
  • Cass., 14 agosto 2014, n. 17983: la custodia giuridica rilevante ai fini dell'art. 2051 c.c. va distinta dagli obblighi gestori dell'amministratore; la responsabilità extracontrattuale verso il danneggiato grava sul condominio custode, ferma l'eventuale responsabilità dell'amministratore sul diverso piano del rapporto interno o contrattuale.

Considerazioni conclusive

Il custode risponde quando il danno è causalmente riferibile alla cosa custodita; la responsabilità viene meno quando la condotta del danneggiato si inserisce nella sequenza causale come fattore autonomo, esclusivo e assorbente. Le Sezioni Unite del 2022 confermano la struttura oggettiva dell'art. 2051 c.c., mentre gli arresti del 2023 e del 2025 precisano che la colpa della vittima non rileva come giudizio morale sulla disattenzione, ma come dato causale idoneo, nei casi più gravi, a degradare la cosa a mera occasione dell'evento.

La linea interpretativa è particolarmente importante nei danni verificatisi in condominio. Il condominio può essere custode dei beni e dei servizi comuni e, in tale veste, risponde anche verso il condomino danneggiato, purché il pregiudizio derivi effettivamente dalla cosa comune; sul punto v. anche responsabilità del condominio custode. La posizione dell'amministratore resta distinta: la custodia giuridica che fonda la responsabilità verso il danneggiato grava sul soggetto che ha il governo della cosa, mentre eventuali omissioni gestorie possono rilevare su un diverso piano, interno o contrattuale.

Gli arresti sulla caduta su pavimento bagnato delimitano con maggiore precisione il perimetro applicativo del caso fortuito. Quando la presenza dell'acqua è percepibile, conosciuta o superabile mediante cautele ordinarie, la condotta della vittima può assumere un peso causale decisivo, come nei casi in cui il pericolo sia noto a chi frequenta abitualmente lo stabile; per un approfondimento, v. caduta su pavimento bagnato o umido. Quando, invece, il rischio non è segnalato o non è agevolmente percepibile, la semplice disattenzione non basta a liberare il custode, perché manca quell'efficacia causale eccezionale e assorbente richiesta per interrompere il nesso; in tal senso v. pavimento bagnato e mera disattenzione.

La condotta imprudente del danneggiato deve quindi essere valutata nella concreta dinamica del fatto: può ridurre il risarcimento, può escluderlo, oppure può rimanere irrilevante se non supera la soglia della mera disattenzione. Per un approfondimento sul rapporto tra scivolamento, custodia e comportamento della vittima, v. danni da cose in custodia e colpa del danneggiato.

Nel caso deciso, il rigetto della domanda risarcitoria discende dalla valutazione di merito secondo cui l'apertura della porta-finestra, l'accesso al terrazzo in condizioni critiche e il tentativo di rimuovere l'acqua avevano interrotto il nesso tra la cosa e il danno. Il difetto costruttivo o manutentivo allegato non è stato sufficiente, da solo, a fondare la responsabilità dei convenuti.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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