La richiesta di risarcimento del danno da caduta in ambito condominiale rappresenta una fattispecie piuttosto frequente nella prassi giudiziaria civile.
Ciò di cui frequentemente si discute in tale ambito è il corretto bilanciamento tra il dovere di prevenzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, chiamato a garantire la sicurezza e l'assenza di pericoli occulti per i condòmini e gli utenti, ed il dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa, che impone a ciascuno di adottare la normale diligenza e prudenza nell'affrontare situazioni potenzialmente pericolose.
La giurisprudenza consolidata in materia ha, infatti, chiarito che non ogni caduta su suolo pubblico o privato comporta la responsabilità del custode occorrendo che la cosa presenti un'oggettiva situazione di pericolo non visibile né prevedibile tale da rendere il danno inevitabile nonostante l'adozione della normale diligenza.
In assenza di tali circostanze, la cosa si riduce al rango di mera occasione dell'evento e la responsabilità viene esclusa.
La questione è stata affronta di recente dal Tribunale di Monza, con la sentenza n. 1813 del 15 ottobre 2025, che applicando i principi giurisprudenziali in materia, ha evidenziato come la presenza sul percorso di fogliame bagnato che non nasconda buche, avvallamenti o insidie, costituisce una situazione di pericolo prevedibile e prevenibile con la normale, ed anche minima, diligenza da parte dell'utente.
Fatto e decisione
L'attore, caduto nel cortile di un Condominio, a causa di foglie bagnate, citava in giudizio il Condominio in persona dell'amministratore p.t. nonché la compagnia assicurativa dello stesso al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale per le gravi lesioni personali riportate a causa del sinistro quali la frattura dell'omero della spalla destra.
Si costituivano in giudizio la Compagnia assicuratrice ed il Condominio chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza, e comunque preliminarmente eccependo l'inammissibilità delle domande proposte nei confronti dell'assicurazione per carenza di legittimazione passiva in difetto di un'azione diretta dell'attore verso l'assicuratore.
Il Tribunale ha rigettato integralmente la domanda attorea ritenendola: 1) preliminarmente, inammissibile nei confronti della Compagnia assicurativa in quanto, in difetto di un rapporto contrattuale diretto, l'attore non è legittimato a chiamare in causa l'assicurazione del danneggiante, facoltà riservata invece al Condominio assicurato; 2) nel merito, infondata, mancando la prova di una situazione di pericolo " insidiosa ed imprevedibile": il fogliame bagnato non celava buche o ostacoli occulti; l'incidente era avvenuto in pieno giorno; l'attore conosceva bene i luoghi in quanto vi aveva abitato da quando era bambino e fino a quando aveva lasciato la casa paterna; l'attore non aveva usato la normale, ed anche minima, diligenza di fronte ad una situazione di pericolo prevedibile e prevenibile avendo percorso il cortile ricoperto da ben visibili foglie bagnate a "passo spedito".
Considerazioni conclusive
Al fine di stabilire se il Condominio potesse essere responsabile dei danni da caduta occorsi al condòmino attore, il Tribunale di Monza ha, preliminarmente, inquadrato la vicenda nell'alveo di due possibili forme di responsabilità: quella oggettiva da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c. e quella aquiliana per fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la res in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata da tempo, sin dalla sentenza n.15383/2006, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento e riconducibile non alla cosa - che ne è fonte immediata - ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Per contro, la responsabilità ex art. 2043 c.c. si concretizza nel mancato rispetto del principio del neminem laedere da parte del custode della cosa nell'esercizio del suo dovere di vigilanza e controllo della stessa affinché non presenti per gli utenti, interni o esterni alla struttura, una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile (la cd. "insidia o trabocchetto").
L'inosservanza del principio del neminem laedere, costituisce, infatti, ancora oggi un caposaldo per l'affermazione della responsabilità ex art. 2043 c.c. con riferimento ai danni prodotti da omessa o insufficiente manutenzione o anche solo di incuria e o superficialità di gestione di aree, di proprietà di enti pubblici o di privati, ma sempre a condizione che venga provata l'esistenza di una situazione insidiosa.
L'insidia, fondamento della responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c. per danni riportati dall'utente di un'area, sussiste allorché la stessa non sia visibile o almeno prevedibile (cfr. ex plurimis Cass.
26.5.2004, n. 10132).
La presenza di foglie bagnate nel cortile condominiale, causa della caduta dell'utente, non costituisce di per sé un'insidia ovverosia un'oggettiva pericolosità del luogo a meno che non si dimostri che il fogliame nascondeva buche, dislivelli o ostacoli non visibili tali da rendere molto probabile, se non inevitabile il danno.
In altre parole, il fogliame bagnato sul percorso condominiale non costituisce elemento intrinsecamente pericoloso bensì un fenomeno naturale ben visibile e percepibile tale da generare un evento dannoso prevedibile e prevenibile con l'ordinaria diligenza.
La mancata adozione della normale, anche minima, diligenza da parte del danneggiato interrompe il nesso causale tra evento e danno integrando un'ipotesi di caso fortuito idoneo ad escludere ogni responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n.25837 del 31/10/2017).
In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. n. 10300/2007; Cass. n.9009/2015).
In altri termini, quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di queste siano percepibili in quanto tali, ove la situazione ingeneratesi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, che si riduce al rango di mera occasione dell'evento, e va ritenuto integrato il caso fortuito (cfr. Cass. n.28616 del 05/12/2013).
Nel caso di specie, il Giudice ha escluso che il fogliame presente sul suolo costituisse una situazione di rischio anomala o non percepibile ritenendola, al contrario, una situazione del tutto governabile con la normale cautela da parte dell'utente.
La circostanza che l'attore avesse percorso il cortile "a passo spedito" nonostante la pioggia e la presenza di foglie bagnate sul suolo è stata ritenuta dal Giudice, comportamento incauto idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso.
La situazione di pericolo, in definitiva, era pienamente prevedibile e prevenibile con la normale, ed anche minima, diligenza tanto più che l'evento si era verificato in orario mattutino con condizioni di luce diurna e l'attore conosceva i luoghi trattandosi del cortile dell'edificio condominiale in cui aveva vissuto sin da bambino.
