Il proprietario o il titolare della disponibilità del bene dal quale proviene un pericolo grave e prossimo può essere destinatario dell'ordine di messa in sicurezza, demolizione e ricostruzione quando il rischio minacci in modo concreto la cosa altrui. Se il pericolo nasce da un balcone aggettante, l'intervento grava, di regola, sul proprietario dell'unità immobiliare cui il balcone accede, salvo che sia accertata la natura comune di specifici elementi strutturali o decorativi.
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, con ordinanza del 4 giugno 2026, resa nel procedimento n. 2528/2026 r.g.a.c., ha applicato tale criterio in un procedimento introdotto ai sensi degli artt. 1172 c.c. e 700 c.p.c., ordinando alle proprietarie dell'appartamento soprastante di puntellare, demolire e rifare il balcone aggettante pericolante, con esclusione della responsabilità del condominio.
La decisione ha un effetto pratico netto. Il condomino esposto al rischio di crollo non deve attendere che il danno si verifichi; può ottenere un provvedimento cautelare quando l'accertamento tecnico dimostri che la struttura sovrastante è ormai inidonea a sostenere i carichi e minaccia un danno grave e prossimo alla sua proprietà. L'ordine, tuttavia, va indirizzato al soggetto che ha la proprietà o la custodia della cosa da cui promana il pericolo, non al condominio quando il manufatto non rientra tra le parti comuni.
La vicenda
La proprietaria di un appartamento posto al piano inferiore ha proposto ricorso per denuncia di danno temuto e tutela d'urgenza, chiedendo che fosse ordinata l'eliminazione del pericolo di crollo proveniente da due balconi aggettanti dell'appartamento soprastante. Il rischio si era manifestato con il distacco di un pezzo di frontalino e riguardava sia i balconi della ricorrente sia l'area condominiale sottostante, destinata al transito e alla sosta di persone e veicoli.
La domanda mirava all'esecuzione delle opere necessarie a eliminare le cause infiltrative, con impermeabilizzazione della pavimentazione dei balconi sovrastanti, riparazione e ripristino dei balconi, dei sottobalconi ammalorati e dei frontalini. In via subordinata, la ricorrente chiedeva l'adozione di ogni misura idonea a rimuovere il pericolo per l'incolumità privata.
Le proprietarie dell'appartamento soprastante hanno contestato la sussistenza del pericolo, richiamando l'intervento di asportazione delle parti di intonaco ammalorate eseguito dal condominio. Hanno inoltre sostenuto di non essere state previamente messe in mora e hanno qualificato il ricorso d'urgenza come impropriamente diretto a ottenere un'anticipazione del merito.
Il condominio ha eccepito la propria estraneità, deducendo che i balconi aggettanti appartengono alla proprietà esclusiva dei singoli condomini. Secondo tale difesa, l'intervento di spicconatura già eseguito aveva rimosso l'urgenza e l'ente di gestione non poteva essere condannato al rifacimento di un bene non comune.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso nei confronti delle proprietarie del balcone ammalorato e ha rigettato la domanda proposta contro il condominio.
La difesa relativa alla mancata messa in mora non è stata ritenuta fondata. Nel provvedimento si dà atto che la ricorrente aveva già segnalato, con invito alla negoziazione assistita ricevuto nel 2024, il distacco di pezzi di intonaco e la caduta di calcinacci dagli intradossi dei balconi sovrastanti. Il Tribunale ha aggiunto che, anche dopo la notifica del ricorso, le resistenti non avevano manifestato una reale volontà di eliminare la situazione di pericolo.
Il certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo, predisposto dopo l'intervento del condominio, non ha superato le risultanze tecniche acquisite. L'asportazione dell'intonaco ammalorato aveva riguardato le parti pericolanti, ma non aveva risolto il problema strutturale del balcone. Le fotografie prodotte e, soprattutto, la consulenza tecnica d'ufficio hanno descritto una condizione ben più grave di un semplice distacco superficiale.
La CTU è stata determinante perché ha ricostruito lo stato statico del balcone mediante rilievo Laser Scanner, evidenziando la perdita di efficienza dell'armatura, la carbonatazione del calcestruzzo e la drastica riduzione della sezione resistente di almeno un travetto. Il passaggio tecnico riportato nell'ordinanza è particolarmente chiaro:
"Le indagini compiute attraverso il Laser Scanner hanno consentito di determinare che nel travetto del solaio che presenta le peggiori condizioni statiche residua una sezione resistente in calcestruzzo, non armata, che, rispetto a quella originaria, ha l'altezza ridotta di 12 cm, rispetto ai 16 cm originari. Risultando oggi presente un travetto in calcestruzzo, non armato (essendo l'armatura distaccata e quindi inefficace) di altezza di soli 4 cm. Se si aggiunge che il calcestruzzo è anch'esso deteriorato a causa dell'avvenuta carbonatazione, il travetto può ben definirsi spezzato in due e in precario equilibrio, pur prossimo al crollo. Data la presenza anche di altri travetti molto danneggiati, si può concludere che la struttura è inidonea a sostenere i carichi di progetto per il balcone e che vi sia una situazione di pericolo grave, imminente e irreparabile".
Il consulente ha individuato la causa del degrado nella presenza di acqua, favorita da impermeabilizzazioni inefficaci o assenti, con conseguente carbonatazione del calcestruzzo e ossidazione delle barre di armatura. Ha escluso la possibilità di eseguire prove di carico, proprio per il rischio concreto di crollo, e ha indicato come opere risolutive la demolizione del balcone fatiscente e la sua ricostruzione.
Nell'immediato, la CTU ha prescritto misure provvisorie di sicurezza: delimitazione delle aree condominiali sottostanti, interdizione fisica al transito e alla sosta, puntellatura del balcone pericolante e inibizione dell'uso sia del balcone sovrastante sia di quello sottostante. Il dato è stato confermato anche dall'intervento della Polizia Municipale, che ha diffidato la famiglia della ricorrente dall'utilizzare i balconi della propria abitazione.
Su tali basi, il Tribunale ha ravvisato il pericolo di danno grave e prossimo richiesto dall'art. 1172 c.c. La struttura sovrastante, se crollata anche solo parzialmente, avrebbe potuto danneggiare gravemente o distruggere il balcone della ricorrente; la riduzione della sezione resistente del travetto rendeva il cedimento possibile in tempi ravvicinati. L'ordinanza riassume così il rapporto tra misura provvisoria e intervento definitivo:
"Tale situazione impone che si ovvii adottando la misura immediata prescritta dal CTU, ossia puntellare il balcone pericolante, e quella a più lungo termine, ma comunque urgente, ossia: smantellare il balcone e ricostruirlo. Anche tale misura è urgente, poiché puntellare non significa impedire del tutto distacchi di intonaco, né può offrire assoluta sicurezza di evitare un crollo completo".
Da qui l'ordine alle proprietarie del balcone di provvedere in solido. Il Tribunale ha imposto la puntellatura entro dieci giorni dalla notifica dell'ordinanza e, nei sessanta giorni successivi all'esecuzione di tale primo ordine, l'abbattimento e il rifacimento del balcone. Per ciascun obbligo è stata prevista una misura coercitiva indiretta ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., pari a euro 100 per ogni giorno di ritardo.
La domanda contro il condominio è stata rigettata perché il balcone oggetto di causa era aggettante. In assenza di un accertamento sulla natura comune di elementi decorativi o ornamentali, il manufatto non è stato considerato parte comune ai sensi dell'art. 1117 c.c. L'intervento di spicconatura disposto dall'ente di gestione per ragioni di sicurezza non ha trasformato il bene in condominiale, né ha giustificato un ordine di demolizione e ricostruzione a carico del condominio.
I riferimenti giurisprudenziali
- Cass. civ., sez. II, n. 25192/2025: i balconi aggettanti non rientrano tra le parti comuni dell'edificio, poiché non sono necessari all'esistenza del fabbricato e non sono destinati all'uso o al servizio comune. Il principio è stato richiamato espressamente dall'ordinanza per escludere l'obbligo del condominio di rifare il balcone pericolante.
- Cass. civ., sez. VI-2, ord. 8 giugno 2020, n. 10848; Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 2017, n. 30071; Cass. civ., sez. II, 30 aprile 2012, n. 6624: i balconi aggettanti costituiscono prolungamento dell'unità immobiliare cui accedono. Possono assumere rilievo condominiale solo specifici rivestimenti o elementi decorativi della parte frontale o inferiore, quando contribuiscano al decoro architettonico dell'edificio.
- Cass. civ., sez. II, 22 agosto 2022, n. 25094: la denuncia di danno temuto non presuppone un danno già verificato o certo, essendo sufficiente il ragionevole pericolo di un danno grave e prossimo; l'azione resta esperibile anche quando un pregiudizio si sia già prodotto, se permane il rischio di ulteriori danni.
- Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2004, n. 10282: ai fini della tutela preventiva non occorre attendere un crollo imminente o un cedimento già in atto, quando gli elementi acquisiti rendano ragionevole il timore di un danno grave alla cosa.
- Cass. civ., sez. II, 11 gennaio 2001, n. 345: l'obbligo di rimuovere la situazione di pericolo grava su chi abbia la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità della cosa dalla quale proviene la minaccia di danno.
- Trib. Velletri, R.G. n. 56/2025, 17 novembre 2025: in presenza di distacchi e ammaloramenti provenienti da balconi aggettanti, l'ordine cautelare di messa in sicurezza può essere rivolto ai proprietari dei balconi da cui proviene il pericolo, mentre la responsabilità del condominio richiede l'accertamento di parti comuni o di elementi decorativi con funzione comune.
- App. Napoli, 23 settembre 2025, n. 4401: i frontalini dei balconi aggettanti non sono automaticamente beni condominiali; assumono natura comune solo se svolgono una specifica funzione estetica e ornamentale per l'intero edificio.
- App. Roma, 3 luglio 2025, n. 4240: la qualificazione dei frontalini come beni comuni dipende dalla loro funzione concreta nel prospetto; quando gli elementi verticali dei balconi sono a vista e contribuiscono all'estetica dell'edificio, gli oneri possono ricadere sulla collettività condominiale. fileciteturn1file11
- Trib. Napoli, 23 marzo 2026, n. 4703: il condominio non risponde per il solo fatto che il danno si manifesti lungo la facciata; se la CTU individua la causa nella lastra portante di un balcone aggettante priva di autonoma funzione estetica, la custodia resta in capo al proprietario dell'unità immobiliare cui il balcone accede.
Considerazioni conclusive
Chi ha la proprietà o la disponibilità della cosa dalla quale proviene il pericolo deve eseguire le opere necessarie a rimuoverlo quando l'accertamento tecnico dimostri una minaccia grave e prossima per la proprietà altrui. La regola, già coerente con Cass. n. 345/2001 sul soggetto tenuto a eliminare il rischio, trova nel caso dei balconi aggettanti un'applicazione particolarmente netta: il manufatto è normalmente prolungamento dell'unità immobiliare cui accede e non bene comune dell'edificio.
Il raccordo con la denuncia di danno temuto è altrettanto lineare. Cass. n. 25094/2022 e Cass. n. 10282/2004 consentono la tutela preventiva anche prima del verificarsi del crollo, purché il timore sia ragionevole e riguardi un danno grave e prossimo. Qui la riduzione del travetto a pochi centimetri, l'armatura inefficace, la carbonatazione del calcestruzzo e l'impossibilità di eseguire prove di carico hanno dato consistenza tecnica all'urgenza. Sul punto v. anche distacco di calcinacci dai balconi aggettanti.
La linea seguita è coerente con Cass. n. 6624/2012, Cass. n. 30071/2017 e Cass. n. 25192/2025: il balcone aggettante resta estraneo alle parti comuni, salvo che vengano in rilievo rivestimenti o componenti ornamentali capaci di incidere sul decoro architettonico. App. Napoli n. 4401/2025 esprime una lettura rigorosa del medesimo limite, escludendo la responsabilità del condominio quando la funzione decorativa dei frontalini non sia provata; per un approfondimento, può vedersi anche frontalini e natura comune degli elementi decorativi.
Il perimetro applicativo si restringe quando l'elemento ammalorato svolge una funzione estetica comune. App. Roma n. 4240/2025 mostra il versante opposto della stessa regola: la comunione non deriva dalla mera collocazione sul prospetto, ma può essere riconosciuta se frontalini, cielini o elementi verticali dei balconi risultano integrati nella facciata e concorrono all'immagine architettonica dell'edificio; in tal senso v. criteri di qualificazione dei frontalini come parti comuni. Anche Trib. Napoli n. 4703/2026 conferma, sul terreno delle infiltrazioni, che l'imputazione al condominio richiede un nesso con una parte effettivamente comune e non con la sola apparenza esterna del danno; può vedersi anche balconi aggettanti e lastra portante esclusiva.
Nel caso deciso, la CTU ha collocato la fonte del pericolo nella struttura del balcone aggettante, non in un elemento decorativo comune. La puntellatura serviva a contenere il rischio nell'immediato, ma non bastava a restituire sicurezza e pieno godimento al balcone sottostante. Per questo l'ordine di demolizione e ricostruzione è stato posto a carico delle proprietarie del manufatto pericolante, mentre la domanda contro il condominio è stata rigettata.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
