La responsabilità del custode per i danni provocati da una cosa comune richiede sempre la prova del nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo. Se la dinamica resta incerta, la prova testimoniale è contraddittoria e non emerge che il bene indicato come causa del sinistro presenti un'obiettiva situazione di pericolo, la domanda risarcitoria va respinta. Sul piano processuale, inoltre, il danneggiato non può agire direttamente contro l'assicuratore della responsabilità civile del condominio, salvo una specifica previsione di legge.
È il percorso seguito dal Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 2362 del 10 aprile 2026, resa in una controversia originata dalla caduta di una condomina all'ingresso dell'edificio, ricondotta dall'attrice allo zerbino collocato davanti al portone.
La vicenda
L'attrice ha dedotto che, mentre stava entrando nella portineria dello stabile, sarebbe inciampata a causa dello stuoino mal posizionato sul gradino antistante il portone, cadendo rovinosamente a terra e riportando una frattura alla spalla. Su questa base ha chiesto la condanna del condominio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, invocando gli artt. 2051 e 2043 c.c.
Nel giudizio è stata evocata anche la compagnia assicuratrice del fabbricato. Il condominio ha contestato integralmente la ricostruzione dei fatti e, in subordine, ha chiesto di essere manlevato dalla propria assicurazione. La compagnia, a sua volta, ha eccepito l'inammissibilità della domanda proposta direttamente nei suoi confronti e, nel merito, ha aderito alle difese del condominio.
La decisione
La pronuncia si articola su due piani distinti.
Il primo riguarda l'assicuratore. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'azione risarcitoria proposta direttamente dalla danneggiata nei confronti della compagnia, rilevando che, nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore verso l'assicurato è autonoma e distinta da quella risarcitoria dell'assicurato verso il terzo. Di qui l'affermazione, ripresa dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l'assicuratore ed il terzo, quest'ultimo, in mancanza di una normativa specifica (...), non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore".
Il secondo, decisivo, riguarda il merito della domanda contro il condominio. Il giudice ha ricondotto correttamente la lite all'art. 2051 c.c., ricordando che l'attrice era tenuta, ai sensi dell'art. 2697 c.c., a dimostrare non solo il danno, ma anche la verificazione del fatto storico nei termini allegati e il collegamento causale tra la caduta e la cosa in custodia.
Proprio questa prova è stata ritenuta mancante. L'unica testimone indicata dall'attrice ha fornito, secondo il Tribunale, una ricostruzione intrinsecamente contraddittoria: dapprima ha riferito che la caduta era dipesa dall'inciampo nel tappetino; poi ha sostenuto che il tappetino, sporgendo rispetto al gradino, avrebbe creato un "vuoto" sotto il piede; infine ha dichiarato di essersi accorta dello spostamento dello zerbino solo dopo essersi avvicinata per prestare soccorso.
A ciò si è aggiunto un profilo di attendibilità oggettiva. La conformazione dei luoghi, con visuale parzialmente schermata dalla presenza di vasi, e la distanza tra il punto in cui la teste si trovava e il luogo della caduta, stimata tra 12 e 25 metri, rendevano difficoltosa un'osservazione precisa della dinamica.
In senso opposto deponeva inoltre il portiere dello stabile, escusso come teste del condominio, il quale ha riferito che "il tappetino... quel giorno era allineato al marciapiede".
Il Tribunale non si è fermato al solo rilievo dell'inattendibilità testimoniale. Ha aggiunto che la presenza dello zerbino davanti al portone non appariva di per sé un ostacolo o una fonte di pericolo e che il semplice fatto di non essere stabilmente fissato al suolo non bastava a fondare la responsabilità del custode. Anzi, anche a voler ammettere uno spostamento di circa 20 centimetri, la modestissima differenza di altezza tra il gradino e il piano antistante, quale emergeva dalle fotografie, rendeva implausibile l'ipotesi del "vuoto" evocata dalla teste.
Da qui la conclusione: l'istruttoria non consentiva di escludere che la caduta fosse dipesa da una disattenzione della stessa danneggiata nel posizionare il piede sullo zerbino. In un simile quadro di incertezza probatoria, mancava la prova del nesso eziologico e diventava perciò superfluo affrontare la prova liberatoria del caso fortuito gravante sul custode. Il passaggio finale della motivazione è netto: "non c'è prova tranquillizzante sul fatto che l'attrice sia caduta a causa dello zerbino mal posizionato sul gradino antistante".
Coerentemente, la domanda è stata rigettata. La consulenza medico-legale richiesta dall'attrice è stata ritenuta superflua, perché il difetto di prova riguardava l'an debeatur e non il quantum. Le spese di lite sono state integralmente compensate: nei rapporti con il condominio, perché la caduta in sé era risultata provata; nei rapporti con l'assicurazione, anche in ragione della partecipazione della compagnia al giudizio per effetto della domanda di garanzia formulata dal condominio.
I riferimenti giurisprudenziali
- Cass. civ., sez. lav., 14 aprile 2010, n. 8885: nell'assicurazione della responsabilità civile, in assenza di una norma speciale, il terzo danneggiato non ha azione diretta contro l'assicuratore; il precedente è richiamato dal Tribunale per dichiarare inammissibile la domanda verso la compagnia.
- Cass. civ., sez. VI-3, ord. 11 maggio 2017, n. 11526: quando la cosa in custodia è statica e inerte, il danneggiato deve dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità e di avere tenuto una condotta di cautela rapportata al rischio percepibile.
- Cass. civ., sez. III, 1 febbraio 2018, n. 2480 e Cass. civ., sez. III, 3 aprile 2019, n. 9315: la condotta del danneggiato può assumere rilievo causale sino a interrompere il nesso eziologico, quanto più il pericolo sia prevedibile e superabile con l'ordinaria cautela.
- Cass. civ., sez. VI-3, ord. 22 dicembre 2017, n. 30775 e Cass. civ., sez. VI-3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724: il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa e danno; solo dopo tale dimostrazione il custode è tenuto a fornire la prova del caso fortuito, comprensivo anche del fatto del terzo o della condotta incauta della vittima.
- Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2006, n. 8106, Cass. civ., sez. VI-3, ord. 11 marzo 2011, n. 5910 e Cass. civ., sez. III, 21 marzo 2013, n. 7125: non sussiste responsabilità ex art. 2051 c.c. quando il danneggiato non fornisce prova della dinamica dell'incidente e del nesso eziologico tra il danno e la cosa.
- App. Reggio Calabria, 1 marzo 2021, n. 119: nelle cadute su parti comuni, l'attore deve preliminarmente dimostrare il fatto dannoso e il collegamento causale con il bene in custodia; solo dopo tale prova assume rilievo il tema del caso fortuito.
- App. Genova, 18 ottobre 2021, n. 1048: quando l'anomalia sia percepibile e superabile con l'ordinaria attenzione, la condotta della vittima può assumere efficacia causale esclusiva e degradare la cosa a mera occasione dell'evento; è un arresto limitativo, utile a segnare il confine tra nesso causale e fortuito.
- Trib. Castrovillari, 2 luglio 2025, n. 1216: la sola prova testimoniale non basta se non offre una ricostruzione coerente e direttamente percettiva della dinamica; il precedente è particolarmente vicino ai casi in cui il quadro istruttorio resta debole o contraddittorio.
Considerazioni conclusive
La decisione conferma che, nell'azione di responsabilità da cose in custodia, il danneggiato deve provare anzitutto che l'evento lesivo sia stato causato dalla cosa; solo dopo questa dimostrazione viene in rilievo la prova liberatoria del caso fortuito. È la linea espressa da Cass. n. 30775/2017 e Cass. n. 27724/2018, già anticipata da Cass. n. 8106/2006 e ripresa anche da App. Reggio Calabria n. 119/2021.
Quando la res è statica, di uso quotidiano e priva di una pericolosità immediatamente apprezzabile, il vaglio probatorio si fa più rigoroso. Cass. n. 11526/2017 richiede, in questi casi, la dimostrazione di una obiettiva situazione di pericolo; Trib. Castrovillari n. 1216/2025 mostra che deposizioni non lineari o non direttamente percettive non sono sufficienti; App. Genova n. 1048/2021 delimita ulteriormente il quadro, attribuendo efficacia causale esclusiva alla condotta della vittima quando l'insidia sia percepibile ed evitabile con l'ordinaria cautela.
Nel caso palermitano il giudizio si è arrestato proprio su questo passaggio preliminare: non è stata raggiunta una prova attendibile della dinamica e neppure è emersa, sul piano oggettivo, una conformazione dello zerbino idonea a spiegare causalmente la caduta. Sul punto v. anche prova del nesso causale nella responsabilità da custodia; per un'applicazione particolarmente rigorosa della prova testimoniale può vedersi anche prova testimoniale e cadute in condominio; come arresto limitativo, sul rilievo causale esclusivo della condotta del danneggiato, v. anche fortuito da imprudenza della vittima.
Resta lineare anche il profilo assicurativo: in assenza di una previsione legislativa specifica, il danneggiato deve agire contro il responsabile civile e non direttamente contro l'assicuratore della responsabilità civile del condominio. In tal senso v. azione diretta verso l'assicurazione del condominio. Nel caso deciso, l'incertezza sulla causa della caduta ha reso inevitabile il rigetto della domanda verso il custode e superfluo ogni ulteriore accertamento sul fortuito.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
