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Caduta dalle scale: i testimoni non bastano per avere il risarcimento

Se le dichiarazioni rese dai testi, peraltro parenti dell'attore, sono generiche e contraddittorie, il giudice deve rigettare la richiesta risarcitoria.

Avv. Mariano Acquaviva 
11 Lug. 2025

Il Tribunale di Castrovillari (2 luglio 2025, n. 1216) ha - implicitamente - stabilito che non sempre i testimoni bastano per avere il risarcimento per una caduta dalle scale.

È noto che la persona che ritiene di aver subito un danno da un bene condominiale possa convenire in giudizio la compagine per far valere la responsabilità ex art. 2051 c.c., a tenore del quale «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».

Risarcimento per caduta dalle scale: il caso

L'attrice deduceva di essersi recata a far visita alla sorella accompagnata dal marito e dalla nuora allorquando, scendendo le scale del condominio, in prossimità del portone, sarebbe scivolata rovinosamente a terra a causa della presenza di olio o di sostanza simile, riportando una frattura dell'omero poi trattata con intervento chirurgico.

Il condominio si costituiva in giudizio ricusando ogni forma di responsabilità e, in ogni caso, chiedendo al giudice l'autorizzazione a chiamare in causa l'assicurazione della polizza fabbricato.

L'attrice proponeva appello avverso la sentenza di rigetto del giudice di pace, dolendosi del fatto che gli elementi probatori acquisiti non fossero stati correttamente valutati.

Il Tribunale di Castrovillari, con la sentenza in commento (2 luglio 2025, n. 1216), ha rigettato il gravame confermando la sentenza del giudice di prime cure.

Responsabilità per danno cagionato da cose in custodia: principi generali

Come noto, la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento o un'attività del custode ma su una relazione intercorrente tra questi e la res; in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, cioè un fattore esterno che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (ex multis, Cass., n. 2062/2004).

In applicazione dell'art. 2051 c.c., il solo onere gravante sul danneggiato è quello di provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, prova che deve essere fornita in via prioritaria, in quanto solo dopo che il danneggiato abbia fornito tale prova incombe al danneggiante (custode) l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, che non era prevedibile né evitabile, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito e che può trovare configurazione anche nel fatto del danneggiato (Cass., n. 1896/2015).

L'inattendibilità delle testimonianze

A parere del Tribunale di Castrovillare era chiara l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi su indicazione di parte attrice.

Innanzitutto, essi aveva reso dichiarazioni del tutto generiche non avendo precisato l'esatta dinamica del fatto e le modalità della caduta, limitandosi a confermare genericamente le circostanze di cui ai capitoli di prova articolati da parte attrice in primo grado e, in relazione alle modalità di verificazione dei fatti, semplicemente affermando di averla vista cadere e che erano presenti alcune macchie sugli scalini, senza null'altro precisare sulla esatta dinamica del sinistro.

Nello specifico, uno dei figli dell'attrice aveva dapprima dichiarato di essere sopraggiunto appena dopo il fatto, essendosi quindi limitato a constatare che la madre fosse a terra e che il pavimento fosse scivoloso, mentre successivamente affermava di aver assistito alla caduta.

Anche il numero delle persone presenti al sinistro non era chiaro atteso che, nell'atto di citazione, si menzionavano solo il marito e la nuora dell'attrice mentre, successivamente, veniva dichiarato che, oltre al figlio sopraggiunto, v'era un altro figlio, fino a quel momento, però, mai menzionato.

La stessa nuora dapprima affermava di aver accompagnato da sola l'attrice, per poi indicare successivamente la presenza anche del marito.

Il giudice di prime cure, quindi, ben aveva fatto a ritenere inattendibili le testimonianze, anche alla luce dei rapporti di parentela con l'attrice.

Le dichiarazioni rese da costoro erano inoltre state sconfessate dall'unico teste del condominio il quale riferiva che l'appellante, in quell'occasione, si era recata presso l'edificio accompagnata solo dal marito, escludendo altresì la presenza di sostanze sul gradino il giorno del presunto sinistro.

La prospettata dinamica del sinistro occorso è risultata inoltre palesemente scalfita dal contenuto del certificato del Pronto Soccorso in cui, nella sezione relativa all'anamnesi, era stato annotato "riferito trauma accidentale al domicilio", nella sezione relativa al luogo dell'evento "a casa" e nella sezione circostanze del trauma "incidente domestico".

Sul punto non può che concordarsi con l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui «non può quindi ritenersi sufficiente a tal fine…la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali.

In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti» (Cass., n. 35991/2023).

L'imprudenza del danneggiato

Anche sotto il profilo dell'incidenza del comportamento colposo del danneggiato, le deduzioni dell'appellante non consentivano di escludere che la distrazione o l'imprudenza della stessa, nel dinamismo causale dell'evento, fossero state di intensità tale da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione del danno.

Infatti, l'applicazione al caso concreto dello specifico grado di diligenza richiesto dal generale principio di autoresponsabilità e di correttezza nell'uso delle scale condominiali avrebbe dovuto consigliare all'appellante di prestare maggiore cautela nello scendere i gradini, atteso che l'estensione e la piena visibilità delle macchie oleose importavano la piena percepibilità del pericolo e, quindi, la prevedibilità del rischio e l'evitabilità dello stesso.

Si tratta, quindi, di circostanze che, unitariamente esaminate e criticamente vagliate, consentono di ritenere che l'attrice, con un minimo di diligenza, avrebbe agevolmente evitato l'ostacolo e il connesso pericolo, ad esempio scendendo i gradini evitando di camminare proprio in corrispondenza delle macchie oleose.

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