La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 2342 del 28 luglio 2025, ha esaminato una domanda risarcitoria avanzata dagli eredi di una condomina deceduta per mesotelioma maligno, che aveva abitato per decenni in un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.
Gli attori avevano convenuto in giudizio il Comune e la Regione Lombardia, sostenendo che la malattia fosse stata causata dall'esposizione ambientale a fibre di amianto presenti nell'appartamento e nelle parti comuni del condominio.
Il punto centrale della controversia ha riguardato l'onere probatorio relativo alla dimostrazione dell'esposizione all'amianto e del nesso causale tra tale esposizione e l'insorgenza della patologia. La Corte ha confermato il rigetto della domanda, ritenendo non assolto tale onere da parte degli attori.
La vicenda
Gli eredi della vittima avevano agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla madre - e da loro stessi - per l'esposizione ambientale-abitativa a polveri di fibre di amianto.
Avevano dedotto che la madre aveva abitato sin dagli anni '70 in un alloggio sito al settimo piano del condominio, dapprima come assegnataria, poi come proprietaria.
Nel biennio 1997-1998 era stata condotta un'indagine che aveva rilevato la presenza di amianto sia nelle pareti divisorie interne sia negli aggetti esterni delle finestre.
Nel 2014 era stata diagnosticata alla madre una forma maligna di mesotelioma pleurico; dopo lunghe sofferenze, era sopraggiunto il decesso nel 2015.
Gli attori sostenevano che il Comune e la Regione fossero responsabili sia contrattualmente sia extracontrattualmente (anche ai sensi degli artt. 2043, 2050, 2051 c.c.), per non aver informato adeguatamente della presenza dell'amianto né provveduto tempestivamente alla bonifica. Dopo la morte della madre, avevano provveduto a proprie spese alla rimozione dell'amianto prima della vendita dell'immobile.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo non provato il nesso causale tra le condotte asseritamente imputate ai convenuti e l'evento dannoso. In particolare, aveva osservato che "la mera presenza dell'asbesto non implicava necessariamente quella dell'esposizione, la quale richiede il quid pluris dell'aerodispersione, in una concentrazione significativa, delle fibre di amianto". Tale decisione è stata oggetto di appello.
La decisione
La Corte d'Appello ha integralmente confermato la sentenza di primo grado. Ha evidenziato come gli appellanti non avessero fornito elementi di prova né sull'effettiva esposizione all'amianto né sul nesso causale tra tale esposizione e la malattia contratta dalla madre:
"La Corte osserva [...] che essi, pur avendo mosso una serie di censure alla sentenza di primo grado, non hanno inciso sulla ragione principale del rigetto delle domande da parte del Tribunale, e cioè il mancato assolvimento all'onere [...] di provare sia l'esposizione all'amianto [...] sia che tale asserita, ma non provata, esposizione sia causalmente connessa alla malattia ed al decesso."
Secondo i giudici milanesi: "Secondo le migliori e più recenti evidenze scientifiche [...] è la dispersione atmosferica delle fibre di amianto, e l'inalazione delle stesse, a poter determinare [...] l'insorgenza della malattia. Senza dispersione atmosferica di tali fibre, la presenza di asbesto nelle strutture edilizie non determina l'insorgenza della malattia."
I documenti prodotti dagli attori dimostravano solo la presenza dell'asbesto nella struttura del caseggiato ma non fornivano alcuna prova sulla dispersione delle fibre nell'ambiente. Anzi: "alcuni dei documenti depositati dagli odierni appellanti [...] provano che [...] i campionamenti atmosferici effettuati da soggetti specializzati hanno dimostrato che non vi fosse dispersione nell'ambiente di fibre d'amianto anche negli spazi interni o nelle zone immediatamente vicine all'appartamento."
Inoltre - secondo lo standard probatorio civilistico del "più probabile che non" - risultava invece altamente probabile che l'origine professionale (lavoro come stiratrice con uso prolungato di coperture d'asse da stiro in amianto) fosse stata il fattore determinante della patologia: "L'elevata probabilità che sia stata l'esposizione professionale [...] quotidiana e che ha comportato la vicinanza fisica alla fonte delle fibre di amianto per oltre 50 anni il fattore causale determinante dell'insorgere della malattia è stato confermato dall'assenza di altri casi della medesima malattia tra coloro che abitano o hanno abitato nel condominio [...], nonché dal fatto che gli attori stessi pur avendo vissuto con la madre per decenni non ne risultano affetti."
I riferimenti giurisprudenziali
La Corte richiama i principi consolidati in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., secondo cui il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa solo ove sussista un nesso eziologico tra evento dannoso e bene custodito. Non vengono citate specifiche pronunce diverse da quelle già menzionate dalle parti (ad es., Cass. civ., sez. III, 6 ottobre 2005 n. 19475; Cass., sez. I civ., 10 gennaio 2003 n. 149), ma solo con riferimento alle istanze istruttorie.
Considerazioni conclusive
L'indirizzo espresso dalla Corte d'Appello è conforme al diritto vivente: ai fini della responsabilità civile derivante dalla presenza di materiali contenenti amianto in immobili residenziali o condominiali occorre dimostrare - oltre alla mera presenza fisica del materiale - anche l'effettiva esposizione dovuta ad aerodispersione significativa delle fibre nell'ambiente abitativo o comune. Solo tale circostanza può integrare quel quid pluris richiesto dal diritto vigente per fondare un obbligo risarcitorio.
L'onere probatorio grava integralmente sull'attore: questi deve dimostrare sia l'esistenza della cosa in custodia (art. 2051 c.c.), sia soprattutto il nesso eziologico tra questa ed il danno subito (malattia o decesso).
In assenza di prova concreta circa la dispersione delle fibre nell'ambiente frequentato dalla vittima - come accaduto nel caso esaminato - nessuna responsabilità può essere affermata in capo al proprietario o al custode dello stabile.
L'approdo interpretativo adottato dalla Corte è consolidato nella giurisprudenza civile: "la mera presenza dell'asbesto nelle strutture edilizie non implica necessariamente quella dell'esposizione", occorrendo invece "il quid pluris dell'aerodispersione". Tale orientamento trova fondamento anche nelle più recenti acquisizioni scientifiche sull'eziopatogenesi delle patologie asbesto-correlate.
Non si ravvisano margini applicativi diversi se non nei casi eccezionali in cui vi siano prove certe circa una dispersione significativa delle fibre nell'ambiente (ad esempio documentazione tecnica specialistica attestante livelli superiori ai limiti normativi), ovvero quando sussistano altri elementi idonei a fondare un ragionevole dubbio sul nesso eziologico.
L'onere probatorio rimane particolarmente gravoso per chi agisce: ciò può rendere difficile ottenere tutela risarcitoria nei casi in cui manchi una documentazione tecnica specifica sulla dispersione effettiva delle fibre nell'ambiente domestico o condominiale.
L'impostazione seguita dalla Corte risulta pienamente coerente con le regole processuali vigenti e con i principi generali in materia civilistica; eventuali orientamenti difformi potrebbero trovare spazio solo laddove mutassero le conoscenze scientifiche ovvero intervenissero modifiche normative rilevanti.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
