L'art.2051 c.c. stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Si tratta del principio secondo cui chi ha la detenzione di una cosa a qualsiasi titolo (proprietà, locazione, uso e così via), è responsabile per i danni che questa cagiona a terzi. Basta che la cosa si trovi nella disponibilità materiale del soggetto responsabile, il quale ha il dovere di esercitarne la custodia.
Il termine custodia è anche nel senso di manutenere la cosa in buono stato tale da non recare alcun danno.
Non basta essere proprietario per essere responsabili dei danni che la cosa causa, occorre che il proprietario possa esercitare sulla cosa un effettivo controllo. Il proprietario che la detiene o chi al suo posto.
Ad es. se il proprietario dà il proprio alloggio in locazione a terzi, non è responsabile dei danni che derivano dal suo uso, essendone responsabile il conduttore. Tuttavia il proprietario rimane responsabile per i danni che derivano da un'inidonea manutenzione dell'immobile, poiché in ordine alla manutenzione strutturale egli non ha perso la custodia e deve vigilare affinché il suo bene non procuri danni a terzi. Come si vedrà anche nel caso della decisione che si va a commentare.
Ad es. se si rompe un lavandino dell'appartamento locato, dei danni provocati agli altri condomini è responsabile il conduttore, poiché il proprietario non può controllare le condizioni dei sanitari che sono nella esclusiva disponibilità del conduttore. Invece dei danni provocati dalla rottura di tubazioni incassate (sulle quali il conduttore non ha disponibilità) risponde il proprietario che ne rimane sempre custode.
Sempre che si provi il nesso causale tra cosa e danno, come evidenziato dalla decisione del Tribunale di Milano del 10 ottobre 2024 n. 8825.
L'attore esordisce deducendo che in un certo giorno si è avuto presso l'appartamento dal medesimo condotto in locazione, una perdita di acqua a causa della rottura di un tubo dell'impianto di riscaldamento posto nell'appartamento soprastante.
Le infiltrazioni sono state tali da recare danni non solo ai soffitti e alle pareti ma anche ad un "orologio da tavolo con quadrante orizzontale, suoneria, pendolo di epoca fine '800", donatogli dallo zio, stimato nell'anno 2015 tra i 30.000,00 ed i 35.000,00 euro. Ne deduce la responsabilità al Condominio, chiamandolo in causa, dopo aver esperito negativamente la negoziazione assistita, onde conseguire il risarcimento dei relativi danni.
Si susseguono chiamate a catena.
Il condominio afferma che la responsabilità delle infiltrazioni è a causa non della rottura di un tubo condominiale di riscaldamento bensì della rottura di un tubo di proprietà dell'appartamento sovrastante quello dell'attore. Lo chiama quindi in giudizio in qualità di proprietario dell'appartamento.
Questi si costituisce contestando le domande ed evoca a sua volta il conduttore del suo appartamento, per essere da questi manlevato in ipotesi di condanna, ritenendo che in ogni caso il danneggiamento del tubo era per un intervento di manutenzione ordinaria e, quindi, onere dal lato conduttore e non locatore.
Tutte queste chiamate sono in ragione del termine "custodia" da cui deriva la responsabilità ex art. 2051 c.c.: il giudice correttamente riconduce la fattispecie, come specificato dall'attore, nell'ambito dell'art. 2051 c.c. cioè in tema di responsabilità extracontrattuale di cose in custodia.
Il tribunale ricorda che secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, si tratta di responsabilità oggettiva, che non esige un'attività colposa del custode (Cass., 19 febbraio 2008, n. 4279), ma necessita del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo concreto avvenuto (da ultimo, Cass., ord. n. 22684/2013).
L'ipotesi che esclude il ricorrere della responsabilità è il caso fortuito, fatto incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, con caratteristiche di elemento esterno, imprevedibile e inevitabile (Cass., 7 luglio 2010, n. 16029; Cass., 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass., 6 luglio 2006, n. 15384).
Nel caso di cosa statica, l'onere probatorio del danneggiato diventa più rigido.
Secondo la Cassazione, la prova del nesso causale in questi casi impone "ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi" (Cass., n. 2660/2013).
Qualora, dunque, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano (ed in particolare quello del danneggiato) si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione" (Cass., n. 6306/2013).
L'onere di dimostrare l'esistenza del caso fortuito è invece in capo al custode.
Nel corso del giudizio è stata svolta CTU, a cui il giudice ritiene di attenersi.
Il perito ha riscontrato che la perdita sul collettore monotubo nell'appartamento locato, sovrastante l'appartamento condotto in locazione dall'attore, è consistito nella sostituzione del collettore con modifiche idrauliche.
Ne consegue che non vi è responsabilità del condominio.
La domanda di manleva proposta nei confronti del conduttore è stata ritenuta infondata in ragione delle norme locatizie.
"In tema di locazione di immobili urbani, nella categoria delle riparazioni di piccola manutenzione, a carico del conduttore ex art. 1609 cod. civ., non rientrano quelle relative agli impianti interni alla struttura dell'immobile (elettrico, idrico, termico) per l'erogazione dei servizi indispensabili al suo godimento." (Cass., n. 5459/2006; ex multis Cass., n. 27540/2013).
Pertanto, nessuna responsabilità viene imputata al conduttore dell'appartamento in proprietà di trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria e non già di manutenzione ordinaria; dunque, tali interventi sono e restano a carico della proprietà.
Sebbene risulti acclarata la prova del fatto storico -infiltrazioni d'acqua - il rapporto di custodia tra la res danneggiante e responsabile delle infiltrazioni in esame, non risulta provato il nesso di causa tra l'evento e i danni riportati all'orologio a pendolo.
In altri termini, non si è raggiunta la prova del c.d. danno - conseguenza, il quale costituisce uno degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
Forse il ragionamento del giudice doveva partire prima dalla dimostrazione del nesso causale e poi verificare l'imputazione o meno della responsabilità.
Il CTU ha affermato che: "Tranne la presunta perdita del bordino in passamaneria, lo stato generale dell'orologio non è riconducibile in alcun modo a danni da infiltrazione d'acqua.", bordino mai consegnatogli, tanto da non potersi concludere che questo vi fosse quando si sono verificate le infiltrazioni che, secondo l'attore, avrebbero danneggiato l'orologio.
Inoltre, la consulenza tecnica ha accertato che, pur a voler asserire un minor valore dell'orologio a seguito dei fenomeni infiltrativi, "l'orologio in questione non ha alcun valore commerciale, si tratta di un oggetto che potrebbe essere acquistato per pochi euro su una bancarella, solo allo scopo di recuperare alcune parti interne. Non ha quindi senso di parlare di minor valore di un oggetto che non ha mai avuto alcun valore.
Al massimo, un valore affettivo: in ogni caso, solo la presunta perdita del bordino superiore in passamaneria, peraltro irrilevante, può essere riconducibile ad una infiltrazione d'acqua."
La domanda di risarcimento del danno viene pertanto integralmente rigettata non essendo stata raggiunta la prova del nesso di causa tra l'acclarato fatto illecito e il c.d. danno -conseguenza.
È pur vero che si tratta di responsabilità oggettiva ma il danneggiato è comunque gravato dell'onere di provare il nesso di causalità tra il bene custodito ed il danno subito (anch'esso da dimostrare) (Cass. 13.02.2019, ordinanze nn.. 4160 e 4161).
"Anche in tema di responsabilità per danni da cose in custodia trova applicazione il principio secondo cui il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro): il che si esprime con la formula del "più probabile che no". (Cass. 26 aprile 2023, n. 10978).
Ciò è quanto dire che il legislatore non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
