La disciplina dei requisiti per l'esercizio dell'incarico di amministratore di condominio, delineata dall'art. 71-bis disp. att. c.c., richiede il possesso di requisiti soggettivi e professionali, tra cui il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, oltre alla formazione iniziale e periodica ove dovuta.
La carenza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti può essere fatta valere dal singolo partecipante chiedendo la revoca giudiziale dell'amministratore ai sensi dell'art. 1129 c.c., ferma la distinta questione (e i diversi rimedi) dell'eventuale invalidità della delibera di nomina quando il difetto dei requisiti risulti accertato.
Con decreto del Tribunale di Napoli, VI Sezione civile, reso in Camera di Consiglio il 10 febbraio 2026 (R.G. n. 20430/2025), è stato ribadito che la revoca giudiziale, anche al ricorrere di condotte astrattamente rilevanti, non opera per automatismi, poiché costituisce esercizio di una facoltà discrezionale rimessa al Collegio, chiamato a valutare gravità dell'infrazione e circostanze del caso concreto; inoltre, in ragione della natura cautelare e della sommarietà dell'accertamento, la mera mancata produzione documentale del diploma non è stata ritenuta, nel caso specifico, sufficiente a fondare la revoca, essendo stata reputata adeguata la dichiarazione resa a verbale dall'amministratore e rilevando che non era stata avanzata un'istanza specifica di esibizione del titolo.
La vicenda
Una condomina, proprietaria di un'unità immobiliare nello stabile, ha proposto ricorso chiedendo la revoca giudiziale dell'amministratore, deducendo, tra l'altro, la presunta carenza dei requisiti professionali previsti dagli artt. 1129 c.c. e 71-bis disp. att. c.c., nonché irregolarità nella gestione contabile, carenze nell'adempimento degli obblighi di sicurezza e una gestione non trasparente rispetto alle richieste di chiarimenti e documentazione, prospettando anche la violazione degli obblighi informativi richiamati dall'art. 1130, n. 9, c.c.
L'amministratore si è costituito sollevando plurime eccezioni preliminari (tra cui improcedibilità/inammissibilità, vizi di notifica, questioni in tema di procura alle liti e contestazioni sulla legittimazione della condomina), oltre a contestare nel merito ogni addebito. In particolare, quanto ai requisiti professionali, ha depositato attestazioni relative ai corsi di formazione seguiti nel periodo considerato, senza tuttavia produrre documentazione del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
La decisione
Il Collegio ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le doglianze articolate.
In rito, sono state disattese le eccezioni preliminari, valorizzando sia il principio del raggiungimento dello scopo sia l'assenza di concreta compromissione del diritto di difesa. In motivazione si legge, infatti, che "l'erronea indicazione del numero civico del condominio [...] non ha impedito [...] di individuare univocamente il condominio nel quale la ricorrente riveste la qualità di condomina né tantomeno di difendersi nel merito" e che "la costituzione in giudizio [...] ha sanato ogni eventuale vizio di notifica per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.".
È stata inoltre ritenuta valida la procura alle liti, richiamando l'orientamento di legittimità sulla "specialità" della procura nel processo telematico, con espresso riferimento a Cass. n. 5610 del 3 marzo 2025, Cass., Sez. Un., n. 2075 del 19 gennaio 2024 e Cass. n. 36827 del 15 dicembre 2022.
Nel merito, il Tribunale ha anzitutto chiarito l'inquadramento del potere giudiziale di revoca, affermando che "la revoca dell'amministratore da parte dell'autorità giudiziaria, pur in presenza di gravi irregolarità, siano esse tipizzate o meno, costituisce sempre esercizio di una facoltà discrezionale, come si desume dall'utilizzo dell'inciso 'può'; nell'esercizio di detta facoltà, il Tribunale è, quindi, tenuto ad apprezzare la gravità dell'infrazione e a valutare tutte le circostanze del caso concreto".
Quanto ai requisiti, pur rilevando che "parte resistente, a fronte della specifica contestazione contenuta nel ricorso introduttivo e relativa alla qualifica professionale posseduta, non ha prodotto prova del titolo (diploma di scuola secondaria di secondo grado) in suo possesso", il Collegio ha concluso nel senso della non decisività della mancata produzione documentale nel caso concreto, poiché "trattandosi di procedimento avente natura cautelare, il Tribunale ritiene sufficiente la mera dichiarazione a verbale circa il titolo di studio posseduto, atteso che l'art. 1129 comma 47 n. 8 c.c. sanziona l'omessa comunicazione e non la mancata produzione del titolo ed atteso che parte ricorrente non ha chiesto specificamente proprio la produzione del titolo attestante la qualifica professionale posseduta dall'amministratore".
Al riguardo, sul piano strettamente normativo, va solo precisato che il riferimento alla disposizione sanzionatoria va inteso come richiamo alla grave irregolarità tipizzata dall'art. 1129, comma 12, n. 8, c.c. (omessa/incompleta/inesatta comunicazione dei dati di cui al comma 2), mentre la numerazione indicata nel decreto appare frutto di un evidente refuso.
Il Tribunale ha altresì escluso che, in questa sede e con questo rito, potesse svolgersi un accertamento sull'idoneità dell'ente formatore, perché la contestazione era stata introdotta solo con note depositate senza preventiva autorizzazione, con conseguente introduzione di un nuovo tema di indagine non coperto da regolare contraddittorio; ha inoltre evidenziato che la sommarietà dell'accertamento cautelare non consente approfondimenti demandati alla cognizione piena.
In termini analoghi, è stata ritenuta tardiva (perché prospettata solo con note non autorizzate) la doglianza relativa all'obbligo di apertura della partita IVA, ribadendosi che tale adempimento può imporsi solo ove l'attività sia svolta con connotati di professionalità e organizzazione.
È stata poi esclusa la configurabilità, come requisito generale, della copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, poiché l'obbligo sorge soltanto se l'assemblea subordina la nomina alla presentazione di una polizza individuale, ai sensi dell'art. 1129, comma 3, c.c.
Quanto alle ulteriori censure, le contestazioni contabili sono state ritenute inidonee a integrare una grave irregolarità, osservandosi che la semplice incertezza del singolo condomino sugli importi richiesti non rientra tra le ipotesi tipizzate dall'art. 1129 c.c. e che, nel caso esaminato, è stata valorizzata anche l'esiguità degli importi indicati; i dubbi sulla capacità di gestire lavori straordinari di rilevante entità sono stati ritenuti non fondati, anche perché i lavori erano stati deliberati dall'assemblea e la relativa deliberazione era eventualmente impugnabile nei modi ordinari.
La doglianza in materia di sicurezza è stata giudicata del tutto generica e, comunque, smentita dalla documentazione attestante l'affidamento a società specializzata dei controlli e della manutenzione prima della proposizione del ricorso.
Infine, la lamentata mancanza di trasparenza non è stata ritenuta provata, affermandosi che la mera allegazione di un comportamento elusivo non basta a integrare una grave irregolarità e che, nel caso concreto, non risultava un sistematico rifiuto né una sistematica omessa risposta alle richieste di chiarimenti e documentazione, con conseguente esclusione della grave irregolarità gestionale prevista dall'art. 1129, comma 12, c.c.
I riferimenti giurisprudenziali
- Cass., Sez. Unite, 19 gennaio 2024, n. 2075;
- Cass., Sez. II, 15 dicembre 2022, n. 36827;
- Cass., Sez. II, 3 marzo 2025, n. 5610;
- Cass., Sez. II, 31 ottobre 2024, n. 28195 (sulla nullità della delibera di nomina di amministratore privo dei requisiti ex art. 71-bis disp. att. c.c.)
- Trib. di Patti, decreto (R.G. n. 940), 24 settembre 2025 (revoca per mancata formazione periodica)
- Trib. di Napoli, sentenza 14 gennaio 2026, n. 585 (requisiti formativi da possedere alla data della nomina; qualificazione del vizio in termini di annullabilità nel caso esaminato)
Considerazioni conclusive
La decisione si colloca su un piano strettamente applicativo e "processuale": pur prendendo atto della mancata produzione del diploma a fronte di specifica contestazione, ha ritenuto che, in un procedimento qualificato cautelare, l'esito non potesse dipendere automaticamente dall'assenza del documento, specie in mancanza di una richiesta specifica di esibizione e in presenza della dichiarazione resa a verbale dall'amministratore.
Coerentemente, il Collegio ha richiamato la natura discrezionale della revoca giudiziale, escludendo automatismi anche quando vengano prospettate irregolarità tipizzate e ribadendo che la gravità va apprezzata in concreto; un'impostazione che, in termini generali, si rinviene anche in commenti di prassi laddove si osserva che la grave irregolarità ex art. 1129, comma 12, n. 8, c.c. non implica, di per sé, una revoca "necessaria", restando affidata al giudice la valutazione della concreta incidenza dell'omissione sul rapporto fiduciario .
Al tempo stesso, occorre delimitare con attenzione la portata pratica dell'affermazione sull'art. 71-bis disp. att. c.c.: mentre l'esonero dai requisiti di cui alle lett. f) (diploma) e g) (formazione) opera quando l'amministratore sia nominato tra i condomini, l'esonero per chi abbia svolto attività di amministratore per almeno un anno nel triennio antecedente l'entrata in vigore della legge n. 220/2012 risulta, secondo il tenore letterale della norma, riferito al solo requisito del corso iniziale (lett. g), restando fermo l'obbligo di formazione periodica . Ne deriva che, ove in un diverso giudizio (a cognizione piena) emerga in modo oggettivo l'insussistenza del diploma in capo a un amministratore "esterno", il tema può assumere rilievo non soltanto sotto il profilo della revoca, ma anche sotto quello dell'invalidità della delibera di nomina, secondo l'indirizzo che qualifica l'art. 71-bis come norma imperativa e afferma la nullità della nomina in difetto dei requisiti Nullità della nomina per difetto dei requisiti legali ; sullo sfondo, la dottrina ha da tempo evidenziato il possibile approdo alla nullità per effettività della tutela, trattandosi di prescrizione posta a protezione di interessi generali Requisiti dell'amministratore e nullità della nomina .
In chiave operativa, la motivazione suggerisce anche un criterio di impostazione del ricorso: quando la censura riguarda i requisiti, è opportuno formulare in modo puntuale (anche in sede cautelare) l'istanza di esibizione dei titoli e dei documenti rilevanti, così da evitare che la controversia si risolva sul solo rilievo della "mancata produzione" non richiesta; inoltre, se la contestazione concerne formazione iniziale/periodica, la giurisprudenza di merito offre esempi di approcci più rigorosi, che valorizzano l'onere probatorio documentale gravante sull'amministratore e la non sanabilità del difetto di requisiti per "consapevolezza" del condominio Revoca per mancata formazione periodica e oneri di prova , mentre sul versante dell'impugnazione della nomina si rinvengono decisioni che richiedono la coincidenza temporale tra deliberazione e possesso dei requisiti, escludendo che il conseguimento successivo "salvi" la nomina Requisiti da possedere al momento della nomina e tutela impugnatoria .
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
