Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 2292 del 10 ottobre 2025, ha confermato che la contabile di un bonifico bancario, anche se recante la causale "prestito", non integra di per sé una prova scritta idonea a fondare l'emissione di un decreto ingiuntivo.
In assenza di un documento sottoscritto dal destinatario che riconosca il titolo della pretesa restitutoria, la domanda monitoria non può essere accolta.
Nel caso di specie, tuttavia, la restituzione delle somme è stata riconosciuta in via subordinata, essendo risultato provato l'arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c.
La vicenda
L'ex amministratrice di un condominio aveva ottenuto dal giudice un decreto ingiuntivo nei confronti del condominio, per il pagamento di € 32.910,50, somma che affermava di aver anticipato a titolo di prestito durante gli esercizi 2019-2021. Il condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, proponeva opposizione eccependo:
- l'inammissibilità e nullità del ricorso monitorio per difetto dei presupposti di legge;
- l'inesistenza del credito vantato dall'ex amministratrice, non risultando dai rendiconti condominiali;
- in via subordinata, la prescrizione e la compensazione.
L'ex amministratrice si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo; in subordine, domandava la condanna del condominio alla restituzione delle somme per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
La decisione
Il Tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, rilevando che la domanda monitoria era priva dei presupposti richiesti dalla legge.
In particolare, il giudice ha evidenziato che "il decreto ingiuntivo deve basarsi su un credito certo, liquido e immediatamente esigibile". Ha quindi esaminato se la documentazione prodotta (in particolare la contabile di bonifico) potesse costituire valida prova scritta:
"Secondo la Corte di cassazione (Cass., sent. n. 12388/2000), ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato.
La contabile del bonifico, anche portante la causale 'prestito', non è sufficiente per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in quanto da essa non è possibile evincere la ragione del pagamento senza un documento con cui chi ha ricevuto l'importo confermi il titolo alla base della pretesa di restituzione."
Il Tribunale ha quindi concluso che la contabile del bonifico non consente di ritenere certo, liquido ed esigibile il credito azionato, mancando un riconoscimento scritto da parte del condominio circa il titolo della pretesa.
Tuttavia, in via subordinata, il giudice ha valutato la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., rilevando che:
"Il nostro ordinamento non ammette che un trasferimento di ricchezza avvenga senza causa, ossia senza un titolo che lo giustifichi. Infatti, il passaggio di denaro da una parte all'altra deve avere sempre una causa di legittimazione."
Dalla documentazione prodotta (bonifici, estratti conto bancari intestati al condominio, verbale assembleare del 28.06.2021 e stato patrimoniale inviato dal nuovo amministratore) risultava provato che il condominio aveva effettivamente beneficiato dei versamenti effettuati dall'ex amministratrice. Il condominio non aveva allegato alcun titolo giustificativo idoneo a trattenere le somme ricevute.
In assenza di una valida causa giustificativa, "deve ritenersi integrata l'ipotesi di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., con conseguente obbligo del condominio opponente di restituire l'importo ricevuto nella misura provata oltre interessi dalla domanda al saldo".
Il Tribunale ha inoltre escluso sia la prescrizione (applicando il termine decennale ex art. 2946 c.c.), sia la compensazione (per mancanza di un controcredito certo e liquido ai sensi dell'art. 1243 c.c.), rigettando ogni altra domanda.
I riferimenti giurisprudenziali
Il provvedimento richiama espressamente Cass., sent. n. 12388/2000, secondo cui "ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato".
È precisato che la contabile di bonifico priva di riconoscimento scritto da parte del destinatario non è sufficiente a integrare tale requisito.
Sul termine prescrizionale applicabile all'azione di arricchimento senza causa, sono richiamate Cass. civ., sez. II, 27.09.2016, n. 19051 e Cass. civ., sez. III, 12.01.2016, n. 286, secondo cui si applica il termine ordinario decennale.
Conclusioni
Il provvedimento ha revocato il decreto ingiuntivo originariamente emesso poiché la documentazione prodotta dall'ex amministratrice non integrava la prova scritta idonea a fondare la via monitoria; in via subordinata è però stato accertato l'arricchimento senza causa e il condominio è stato condannato alla restituzione di € 32.910,50 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
L'opponente aveva dedotto un controcredito complessivo pari a € 46.622,17, asserendo che tale somma derivasse da pagamenti non autorizzati o non giustificati effettuati durante il mandato in favore di terzi, in particolare di familiari, nonché da bonifici privi di oggetto e di indicazione del destinatario; tali movimenti, secondo l'opponente, risultavano dalle liste movimenti del conto condominiale e apparivano superiori alle poste per copertura assicurativa indicate nei bilanci consuntivi.
Tuttavia la prospettazione dell'opponente non è risultata sorretta da prova idonea a dimostrare l'esistenza di un controcredito certo, liquido ed esigibile nei confronti dell'ex amministratrice: dagli atti e dalla documentazione prodotta dall'opposta è emerso che i pagamenti contestati erano in larga parte riferibili a premi relativi alla polizza assicurativa intestata al condominio, per il cui rinnovo la stessa amministratrice aveva operato tramite il proprio conto personale con successivo storno o rimborso sul conto condominiale.
Le eventuali discrepanze tra gli importi figuranti nei bilanci e le uscite bancarie, come chiarito dal nuovo amministratore, sono state oggetto di verifica e parzialmente rientrate mediante note di credito e rimborsi da parte dell'intermediario assicurativo, sicché le irregolarità contabili denunciate — pur indicative di una gestione non pienamente trasparente — non si sono tradotte in un danno patrimoniale certo e quantificato né in un credito attuale compensabile nel presente giudizio.
In conformità al principio che l'eccezione di compensazione richiede la prova di un controcredito certo nel suo an e determinato nel quantum, la domanda di compensazione è stata pertanto rigettata.
Infine, è stata disposta una parziale compensazione delle spese nella misura indicata in dispositivo e la liquidazione è avvenuta secondo i parametri di legge.
Tuttavia, dall'esperienza professionale, operazioni quali emissione di note di credito, rimborsi e bonifici verso familiari rendono più difficile giustificare l'operato dell'amministratore e riducono la probabilità che una verifica contabile si concluda in suo favore.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
