La donazione è l'atto con cui una persona trasferisce direttamente un bene o un diritto a un'altra, per spirito di liberalità. Deve essere stipulata per atto pubblico davanti a un notaio, con la presenza di due testimoni (art. 782 c.c.), salvo che si tratti di beni di modico valore.
Questa è la donazione diretta.
È stato precisato che oggetto della donazione è il denaro quando il soggetto che lo ha ricevuto è libero di impiegarlo come desidera, con la conseguenza che, trattandosi di donazione tipica, è necessaria la forma dell'atto pubblico (Cass. civ., Sezioni Unite, 27 luglio 2017, n. 18725).
Dalla donazione diretta bisogna distinguere la donazione indiretta che si realizza attraverso un altro negozio giuridico, diverso dalla donazione, ma con lo stesso effetto di arricchimento del beneficiario.
Non richiede l'atto pubblico, perché la donazione è "mascherata" da altro contratto (es. compravendita, pagamento di un prezzo, accollo di debito).
Ecco un esempio pratico.
Si consideri il trasferimento, mediante bonifico bancario accreditato sul conto corrente intestato al beneficiario, di una somma di denaro di valore non modico, destinata, secondo un'intesa tra le parti, all'acquisto di un immobile da parte del beneficiario nei giorni immediatamente successivi all'accreditamento.
In tal caso, si tratta di una liberalità indiretta perché il donante arricchisce il patrimonio del beneficiario, senza usare un contratto di donazione formale. Questo avviene attraverso tre passaggi:
- il donante effettua un bonifico di importo significativo al beneficiario;
- il beneficiario usa quel denaro per comprare un immobile;
- tra le parti esiste un accordo, spesso verbale ma dimostrabile, che mostra chiaramente l'intento del donante di aiutare il beneficiario nell'acquisto, per puro spirito di generosità.
A tale proposito merita di essere segnalata una recente vicenda esaminata dal Tribunale di Catanzaro (Tribunale Catanzaro, sezione II, 17 giugno 2025, n. 1208).
L'attore aveva trasferito alla convenuta €280.000 tramite bonifici, sostenendo di averla incaricata di acquistare un immobile per suo conto. In giudizio chiedeva la restituzione della somma, lamentando l'inadempimento al mandato o, in subordine, la nullità della donazione per difetto di forma.
La convenuta replicava che si trattava di una donazione indiretta, finalizzata all'acquisto di un immobile da intestare alla propria persona, e che l'acquisto era stato effettivamente concluso.
Il Tribunale, basandosi su messaggi WhatsApp e una testimonianza, ha accertato che l'attore aveva espresso una volontà libera e consapevole di favorire l'acquisto dell'immobile, senza porre condizioni né pretendere la restituzione.
Il Tribunale ha riconosciuto che si è trattato di una donazione indiretta: l'uomo ha dato soldi alla donna per comprarle una casa, e i due fatti (bonifico e acquisto) erano collegati tra loro con l'intento di farle un regalo.
Questa situazione si verifica anche quando i genitori, poco prima dell'acquisto di una casa da parte del figlio, effettuano un bonifico di una somma rilevante sul suo conto, per aiutarlo nell'acquisto.
