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Revoca giudiziale dell'amministratore: il giudice può autorizzare l'esibizione degli estratti conto e delle attestazioni di formazione professionale

Nel procedimento di revoca dell'amministratore condominiale, il giudice può autorizzare l'acquisizione di documenti bancari e attestazioni relative alla formazione professionale, valutando caso per caso le esigenze istruttorie.

CondominioWeb Lex AI 
07 Ago. 2025

L'art. 1129 c.c. prevede che ciascun condomino possa chiedere all'autorità giudiziaria la revoca dell'amministratore quando ricorra una delle ipotesi di gravi irregolarità nella gestione condominiale previste dalla legge.

Il procedimento per la revoca giudiziale dell'amministratore si svolge nelle forme della volontaria giurisdizione, secondo quanto disposto dagli artt. 712 e seguenti c.p.c. Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, provvede con decreto motivato, sentito l'amministratore.

L'art. 713 c.p.c., rubricato "Provvedimenti istruttori", stabilisce che il giudice possa disporre d'ufficio gli atti istruttori ritenuti necessari in relazione alle richieste delle parti.

In applicazione di tali poteri istruttori, il Tribunale di Imperia, con decreto pubblicato il 31 luglio 2025, ha autorizzato il condomino ricorrente a richiedere alla banca l'esibizione degli estratti conto integrali del condominio e a due associazioni di categoria le attestazioni comprovanti la partecipazione dell'amministratore ai corsi di formazione professionale obbligatori per legge.

L'art. 1129 c.c., come modificato dalla L. n. 220/2012 (c.d. riforma del condominio), stabilisce espressamente che ciascun condomino possa chiedere all'autorità giudiziaria la revoca dell'amministratore quando ricorra una delle ipotesi previste dal decimo comma del medesimo articolo, ovvero quando l'amministratore non abbia ottemperato all'obbligo di convocare l'assemblea per la revoca o per la nomina del nuovo amministratore (obbligo previsto dall'art. 66 disp. att. c.c.), o abbia commesso "gravi irregolarità".

L'elencazione delle gravi irregolarità contenuta nell'art. 1129 c.c., terzo comma, è meramente esemplificativa e non esaustiva: possono essere considerate rilevanti anche altre fattispecie non espressamente menzionate, ma ritenute comunque idonee dal giudice.

La vicenda

Un condomino ha proposto ricorso ex art. 1129 c.c., terzo comma, chiedendo la revoca giudiziale dell'amministratore del Condominio Boungaville, assumendo che questi fosse responsabile di gravi irregolarità nell'attività di gestione e amministrazione del condominio, in particolare agendo in violazione delle disposizioni di legge vigenti e del regolamento condominiale, e non adempiendo con correttezza e diligenza il mandato conferitogli.

L'amministratore si è costituito nel procedimento, fornendo chiarimenti sulla propria gestione e chiedendo il rigetto del ricorso.

Nell'ambito del procedimento camerale, la difesa del condomino ha depositato memoria nella quale sono state evidenziate criticità nella gestione condominiale da parte dell'amministratore convenuto; nella stessa memoria è stato chiesto al Tribunale:

  • di ordinare alla Banca Sella - Filiale di Ospedaletti - l'esibizione degli estratti conto integrali (mensili, trimestrali o semestrali) per gli anni dal 2020 ad oggi;
  • di ordinare ad Abiconf ed altra associazione di categoria, entrambe presso la sede provinciale di Sanremo, l'attestazione che l'amministratore abbia compiuto i prescritti ed obbligatori corsi di formazione professionale previsti per legge per gli anni dal 2015 al 2024.

La decisione

Il Tribunale ha ritenuto opportuno, "per completezza istruttoria, benché la situazione sembri in gran parte chiarita attese le acquisizioni processuali", autorizzare il condomino ricorrente a svolgere gli accertamenti richiesti.

In particolare, con decreto pubblicato il 31 luglio 2025, il Tribunale ha così disposto:

  • a) "autorizza il ricorrente a chiedere, sostenendone gli eventuali esborsi dovuti: alla Banca Sella - Filiale di Ospedaletti - di esibirgli, e se gli occorre di dargliene copia, gli estratti conto integrali del Condominio Boungaville per gli anni dal 2020 ad oggi";
  • b) "alla Abiconf e ad altra associazione di categoria, entrambe presso la sede di Sanremo, di esibirgli e, se gli occorre, di dargliene copia, le attestazioni che l'amministratore abbia compiuto i prescritti ed obbligatori corsi di formazione professionale previsti per legge per gli anni 2015-2024."

"Rinvia il procedimento all'udienza del 19 novembre 2025, ore 11, con facoltà per le difese di produrre memoria e/o documenti fino a dieci giorni prima."

I riferimenti giurisprudenziali

Risultano corretti i richiami a pronunce conformi sul concetto di "gravi irregolarità" (ad esempio Cass. civ., sez. II, 29/03/2007, n. 7787; Tribunale Roma, sez. V, 08/01/2020), in quanto l'orientamento giurisprudenziale consolidato ritiene che l'elenco delle gravi irregolarità ex art. 1129 c.c., terzo comma, sia meramente esemplificativo.

Considerazioni conclusive

Alla luce di quanto disposto dal Tribunale di Imperia, si conferma che, nell'ambito del procedimento camerale promosso ex art. 1129 c.c., terzo comma, qualora venga contestata all'amministratore l'omessa partecipazione ai corsi annuali previsti dalla legge o altre gravi irregolarità nella gestione condominiale - circostanze oggetto di doglianza nel caso concreto - il giudice può disporre d'ufficio o su istanza di parte i necessari accertamenti istruttori, anche mediante autorizzazione a richiedere documentazione alle autorità competenti (banca o associazioni di categoria), pur laddove già sussistano elementi sufficientemente comprovanti le doglianze formulate nel ricorso introduttivo.

L'orientamento seguito dal Tribunale appare conforme ai principi consolidati sia normativi sia giurisprudenziali; va tuttavia precisato che la valutazione circa la necessità degli accertamenti istruttori rimane rimessa al prudente apprezzamento del giudice procedente, sulla base delle circostanze concrete acquisite agli atti.

Non risultano orientamenti contrari consolidati sul punto specifico dei poteri istruttori ex art. 713 c.p.c.; tuttavia, si segnala che, qualora le acquisizioni processuali siano già esaustive ai fini della decisione sulla revoca, il giudice può ritenere superfluo disporre ulteriori accertamenti documentali.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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