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La garanzia assicurativa non copre l'uso personale dei fondi condominiali quando emerge il dolo

L'occultamento di somme riscosse e il loro impiego per fini estranei alla gestione escludono la manleva se il sinistro deriva da condotta dolosa.

CondominioWeb Lex AI 
25 Giu. 2026

Quando il condominio agisce per ottenere il ristoro di somme che assume sottratte dall'amministratore, la condanna deve poggiare sull'accertamento dell'ammanco patrimoniale dedotto in giudizio e non sulla sola irregolarità della contabilità. Il giudice civile può utilizzare le risultanze contabili acquisite nel procedimento penale come fonte del proprio convincimento, anche in via prevalente, quando riguardano gli stessi fatti, sono state ritualmente prodotte e consentono una ricostruzione documentale più completa.

La Corte d'Appello di Napoli, ottava sezione civile, sentenza n. 4591 del 12 giugno 2026, ha applicato tale criterio in una controversia promossa dal condominio contro l'amministratore cessato dall'incarico. La domanda mirava alla condanna al pagamento di € 54.380,20, indicati come somme occultate e illegittimamente utilizzate negli esercizi dal 2010 al 2014. L'amministratore ha negato la sottrazione, sostenendo che le somme incassate fossero state destinate alla gestione comune, e ha chiesto di essere manlevato dalla compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale.

La Corte ha ridotto la condanna pronunciata in primo grado, passando da € 18.652,13 all'importo di € 3.093,00, poi rivalutato in € 3.844,60, perché la consulenza svolta nel giudizio civile non aveva consentito di quantificare con certezza un vero ammanco, mentre gli accertamenti contabili compiuti nel procedimento penale disponevano di una base documentale più ampia e più attendibile.

La vicenda

Il condominio conveniva in giudizio l'amministratore cessato dall'incarico, deducendo che, durante le gestioni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, questi avesse occultato ai condomini somme di denaro, utilizzandole in modo illegittimo. La domanda non era impostata come generica azione di responsabilità per cattiva amministrazione, ma come richiesta risarcitoria fondata sull'asserita sottrazione di denaro condominiale.

Il convenuto contestava l'addebito e chiamava in causa la compagnia assicuratrice con cui aveva stipulato una polizza per la responsabilità professionale. L'assicuratore eccepiva, tra l'altro, la non operatività della garanzia in caso di sottrazione di denaro e false annotazioni contabili, l'omesso tempestivo avviso del sinistro, la franchigia contrattuale e alcuni limiti temporali della copertura.

Nel giudizio di primo grado veniva disposta una CTU contabile. L'ausiliare rilevava l'assenza di un vero registro di contabilità, la carenza dell'elenco delle ricevute condominiali e delle somme versate dai condomini, nonché l'insufficienza della documentazione necessaria a verificare in modo certo gli incassi e gli esborsi. Nonostante tali cautele, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4881/2022, accoglieva parzialmente la domanda e condannava l'amministratore al pagamento di € 18.652,13, oltre rivalutazione e interessi, rigettando la domanda di garanzia.

Da un lato, l'amministratore sosteneva che il Tribunale avesse pronunciato oltre la domanda, trasformando un'azione fondata sull'appropriazione di somme in una condanna per cattiva tenuta della contabilità. Dall'altro, contestava l'attendibilità della CTU civile, perché lo stesso consulente aveva riconosciuto di non disporre dei documenti necessari per quantificare con certezza l'ammanco. L'appellante richiamava, inoltre, la perizia contabile svolta nel procedimento penale, dalla quale era emersa una sottrazione di importo assai inferiore, pari a € 3.093,00.

La decisione

La Corte ha accolto l'appello solo sulla quantificazione dell'importo dovuto, confermando invece la responsabilità dell'amministratore nei limiti dell'ammanco accertato e il rigetto della garanzia assicurativa.

Il primo snodo riguarda la corretta individuazione della domanda. La Corte ha chiarito che il condominio non aveva chiesto un risarcimento per una indistinta mala gestio, ma aveva contestato un fatto più preciso, consistente nella sottrazione di denaro condominiale, anche attraverso false annotazioni o irregolarità contabili:

"L'azione è stata infatti proposta muovendo all'ex amministratore un addebito ben preciso, di rilevanza penalistica, che è quello di aver sottratto danaro al Condominio, occultandolo anche mediante false annotazioni o irregolarità contabili, e non genericamente quello di aver male amministrato ingenerando una situazione contabile confusa e scarsamente intellegibile, foriera di danni per il Condominio."

La consulenza civile aveva evidenziato carenze nella contabilità, ma non aveva potuto ricostruire con certezza l'ammanco. Il consulente aveva infatti precisato che il condominio non aveva prodotto l'elenco delle ricevute condominiali né quello delle somme versate dai partecipanti, sicché risultava difficile quantificare un vero ammanco sui bilanci. La Corte ha quindi escluso che quella verifica potesse fondare, da sola, una condanna per l'intero importo di € 18.652,13.

Diversa è stata la valutazione della perizia contabile svolta nel procedimento penale. Il consulente nominato in quella sede aveva potuto esaminare documentazione sequestrata dalla Guardia di Finanza, documentazione prodotta dalla condomina denunciante e ulteriori atti bancari e contabili acquisiti anche presso l'amministratore subentrato. Tale base documentale ha consentito di ricostruire entrate, uscite e impieghi delle somme nel periodo contestato.

Gli accertamenti penali avevano rilevato discrepanze tra le uscite indicate nei consuntivi e quelle riscontrate dagli estratti conto bancari, nonché l'uso, a partire dal 2011, di un criterio contabile misto: entrate registrate secondo il principio di cassa e uscite secondo il principio di competenza. Ne derivava la rappresentazione di disavanzi più elevati di quelli effettivi. Per il 2012 venivano individuati pagamenti personali per € 54,00 e € 52,35; per il 2013 utilizzi della carta condominiale per finalità personali e familiari per € 795,18; per il 2014 ulteriori pagamenti estranei alla gestione comune per € 236,50. A tali dati si aggiungeva, nel passaggio di consegne, un avanzo di gestione inferiore a quello calcolato dal perito.

Da qui la scelta della Corte di fondare la liquidazione sull'accertamento penale:

"Essendo incerte ed aleatorie le risultanze di tale c.t.u., che di fatto non ha correttamente risposto al quesito, è dunque senz'altro preferibile l'utilizzo in funzione decisoria della perizia svolta in sede penale la quale [...] ben può costituire la fonte unica del convincimento del giudice essendosi il contraddittorio realizzato attraverso la sua produzione in giudizio."

La condanna è stata quindi rideterminata in € 3.093,00. Trattandosi di debito di valore derivante da illecito, la Corte ha attualizzato la somma a € 3.844,60, applicando un indice Istat pari a 1,243. Ha poi riconosciuto il danno da ritardo, liquidato mediante interessi al tasso legale da calcolare dapprima sulla somma originaria e, anno per anno dal mese di ottobre 2014 sino alla decisione, sull'importo progressivamente rivalutato. Dalla sentenza, convertito il debito di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sull'importo finale sino al saldo.

La garanzia assicurativa è rimasta esclusa. La Corte ha ravvisato la natura dolosa dell'illecito, consistito nell'occultamento di somme riscosse dal condominio e nel loro impiego per fini personali. Da ciò l'applicazione dell'art. 1900 c.c., secondo cui l'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

Quanto alle spese del grado, pur a fronte della riduzione del quantum, l'amministratore è rimasto soccombente nella sostanza. La Corte lo ha quindi condannato a rimborsare le spese di appello sostenute dal condominio e dalla compagnia assicuratrice, liquidate, per ciascuna parte, in € 2.915,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore del condominio dichiaratosi antistatario.

I riferimenti giurisprudenziali

  • Cass. civ., 11 gennaio 2017, n. 454: il rendiconto condominiale non richiede forme analoghe a quelle dei bilanci societari, ma deve rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le relative quote di ripartizione. Il principio resta utile per distinguere la sufficienza formale del rendiconto dalla prova di un ammanco patrimoniale.
  • Cass. civ., 11 agosto 1999, n. 8585: il giudice civile può utilizzare prove raccolte in un diverso giudizio, anche tra parti diverse, attribuendo loro non solo valore indiziario, ma anche efficacia probatoria esclusiva, se ritualmente acquisite e sottoposte al contraddittorio.
  • Cass. civ., 2008, n. 28855: le risultanze di una consulenza tecnica acquisita in altro processo, anche penale, possono concorrere alla decisione civile quando la documentazione sia stata introdotta nel giudizio e le parti abbiano potuto svolgere osservazioni critiche.
  • Cass. civ., sez. III, 2 luglio 2010, n. 15714: il giudice civile può fondare il proprio convincimento anche su elementi probatori raccolti nel giudizio penale, comprese le risultanze di consulenza tecnica esperita nelle indagini preliminari, soprattutto se riferite a una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi.
  • Cass., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712: nelle obbligazioni di valore il danno da ritardo può essere liquidato mediante interessi compensativi, evitando duplicazioni risarcitorie attraverso il calcolo su somme progressivamente rivalutate.
  • Cass. pen., sez. II, 11 febbraio 2026, n. 5678: l'amministratore ha il possesso qualificato delle somme versate dai condomini e risponde di appropriazione indebita quando compie un atto di interversione del possesso incompatibile con il mandato gestorio.
  • App. dell'Aquila, 30 marzo 2026, n. 362: le irregolarità contabili non si trasformano automaticamente in danno risarcibile, perché il condominio deve provare l'esistenza e la misura del pregiudizio causalmente collegato alla condotta dell'amministratore.

Considerazioni conclusive

La condanna dell'amministratore per somme sottratte al condominio richiede una ricostruzione documentale dell'ammanco e può essere quantificata sulla base della perizia penale quando quella civile non consenta un accertamento altrettanto affidabile. La Corte non ha negato la rilevanza delle carenze contabili, ma ha impedito che esse assorbissero il diverso onere di provare la sottrazione patrimoniale dedotta dal condominio.

La linea accolta si armonizza con i precedenti di legittimità sull'utilizzabilità, nel giudizio civile, di prove formate in altro processo. Cass. n. 8585/1999, Cass. n. 28855/2008 e Cass. n. 15714/2010 consentono al giudice di servirsi anche delle risultanze penali, purché ritualmente acquisite e sottoposte al confronto delle parti. Nel caso deciso, tale regola ha avuto un effetto concreto molto rilevante, perché la base documentale della perizia penale era più ampia di quella esaminata dal consulente civile.

Il raccordo con la giurisprudenza condominiale più recente conferma il limite della decisione. L'amministratore deve rendere conto delle somme ricevute e giustificarne l'impiego, ma l'azione risarcitoria non può trasformare ogni anomalia contabile in una condanna automatica per l'intero importo contestato. In tal senso si muovono anche gli arresti che distinguono tra inadempimento gestorio e prova del danno, come App. dell'Aquila n. 362/2026, sul punto v. anche irregolarità contabili e prova del danno.

Resta ferma, sul piano sostanziale, la gravità dell'uso personale dei fondi comuni. La recente giurisprudenza penale continua a qualificare l'impiego del denaro condominiale per scopi estranei alla gestione come atto incompatibile con il titolo del possesso, idoneo a integrare l'appropriazione indebita quando ricorrono gli elementi del reato, come chiarito anche da appropriazione indebita dell'amministratore.

La riduzione della condanna non attenua quindi il dovere di tracciabilità e di rendiconto, ma riporta la liquidazione al danno effettivamente provato. La stessa natura dolosa dell'impiego personale delle somme ha giustificato il rigetto della manleva assicurativa, lasciando l'amministratore obbligato direttamente verso il condominio per l'importo accertato, rivalutato e maggiorato degli interessi.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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