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Contratto di subappalto di lavori edili in condominio: l'annullamento per vizi del consenso (dolo) e la clausola risolutiva espressa

Le circostanze idonee a configurare il dolo quale causa di annullamento del contratto. Le formalità per far valere la clausola risolutiva espressa. Un caso concreto.

Avv. Eliana Messineo 
06 Ago. 2024

L'appaltatore, con l'autorizzazione del committente, può dare in subappalto ad altra impresa l'esecuzione dell'opera.

Può accadere che l'appaltatore si accorga successivamente che l'impresa subappaltatrice non aveva i requisiti necessari all'esatto adempimento dell'obbligazione e che, conseguentemente, intenda chiedere l'annullamento del contratto di subappalto per vizi del consenso, carpito con dolo ossia mediante raggiri posti in essere dal subappaltatore.

A tal fine è necessario verificare se le circostanze, addotte dal proponente l'azione di annullamento, siano idonee a configurare il dolo.

Di fronte all'inadempimento e o alla negligenza del subappaltatore nell'esecuzione dei lavori, l'appaltatore può, inoltre, domandare la risoluzione del contratto per grave inadempimento, ottenendo una pronuncia giurisdizionale sul punto.

La risoluzione può anche verificarsi di diritto ove le parti abbiano inserito in contratto una specifica previsione contrattuale di scioglimento automatico del rapporto al verificarsi di uno specifico inadempimento di una delle parti (c.d. clausola risolutiva espressa).

Per far valere la clausola risolutiva espressa è necessario rispettare alcune formalità e, in alcuni casi, potrebbe essere necessario un intervento giurisdizionale per costatarne gli effetti o per risolvere eventuali controversie legate all'inadempimento.

Le questioni in esame sono state affrontate di recente dal Tribunale di Milano (sent. n. 5897 del 10 giugno 2024).

Fatto e decisione

Una società appaltatrice istaurava il procedimento ex art. 281 decies c.p.c. chiedendo l'annullamento per vizi del consenso dei contratti di subappalto stipulati con una ditta individuale, aventi ad oggetto specifiche lavorazioni edili nei cantieri di tre Condominii.

In subordine, chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento della ditta subappaltatrice con condanna della stessa alla restituzione degli acconti versati, pari a complessivi € 20.000,00, oltre interessi moratori dai pagamenti al saldo, nonché al risarcimento del danno all'immagine e a quello per disagi e ritardi subiti.

In particolare, con riferimento alla domanda volta all'annullamento dei contratti di subappalto, la società ricorrente allegava che il suo consenso alla stipula fosse stato carpito con dolo.

Secondo la ricorrente, infatti, il titolare della ditta subappaltatrice aveva mentito attestando di avere i requisiti richiesti dalla legge e necessari all'esatto adempimento dell'obbligazione, in quanto si era recato personalmente in cantiere, prendendo visione dei luoghi dove i lavori avrebbero dovuto essere eseguiti, così rafforzando nella società ricorrente la convinzione che si trattasse di impresa idonea ad assumere l'esecuzione di lavori edili specializzati.

Quanto alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della ditta subappaltatrice, la ricorrente lamentava la grave negligenza della predetta sia a proposito dell'esecuzione dei lavori senza il rispetto delle norme in tema di sicurezza sia delle condizioni di sporcizia e disordine nei quali erano stati lasciati i cantieri.

Il titolare della ditta convenuta non si costituiva in giudizio, pertanto veniva dichiarato contumace.

Il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento del contratto per assenza di prova idonea a dimostrare che il subappaltatore avesse posto in essere raggiri tali da indurre a concludere il contratto, considerato anche che dalla semplice visura camerale era visibile l'oggetto principale dell'attività della ditta subappaltatrice (attività di ristorazione) e quello secondario (lavori edili non specializzati - muratura edilizia non specializzata di edifici).

Il Tribunale ha, invece, accolto la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto (e la conseguente richiesta di condanna alla restituzione della somma corrisposta a titolo di acconto) svolta in via subordinata, con riferimento ad uno solo dei cantieri, avendo la ricorrente dimostrato l'inadempimento della controparte contrattuale.

La risoluzione del contratto di subappalto è stata inquadrata nella fattispecie di cui all'art 1456 c.c., essendosi la società ricorrente avvalsa della facoltà, contemplata in una specifica previsione pattizia, di risolvere il contratto in presenza del presupposto della negligenza grave sotto il profilo dell'esecuzione dei lavori e dell'inottemperanza al disciplinare tecnico prestazionale.

Non è stata accolta, invece, la domanda di declaratoria di risoluzione dei restanti due contratti conclusi tra le parti inerenti agli altri due cantieri, in mancanza di comunicazione da parte della società appaltatrice dell'intenzione di valersi della clausola risolutiva espressa, nonché in considerazione della genericità della prospettazione della ricorrente e della mancanza di allegazioni circa eventuali contestazioni dei Condominii committenti in ordine all'esecuzione dei lavori da parte del subappaltatore.

È stata, pure, respinta la richiesta risarcitoria in assenza di prova danno all'immagine e dei disagi e ritardi subiti dall'appaltatore.

Considerazioni conclusive

Ai sensi dell'articolo 1439 del codice civile il dolo è causa di annullamento quando "i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.

La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il dolo sia causa di annullamento del contratto laddove i raggiri usati siano stati tali che, in assenza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto.

Ugualmente, è configurabile dolo nel caso in cui i raggiri abbia inficiato la determinazione della volontà del contraente, ossia abbiano ingenerato nel soggetto deceptus una rappresentazione alterata della realtà provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c. (cfr. Cass. n. 31731/2021; Cass., n. 27406/2019).

Ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova è a carico del "deceptor" - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto "ictu oculi" dell'inganno perpetrato nei suoi confronti.

Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto le circostanze allegate dall'appaltatore non idonee a dimostrare che il subappaltatore avesse posto in essere raggiri tali da indurlo a concludere il contratto. Invero, l'appaltatore, tra l'altro attivo nel settore dell'edilizia, progettazione, esecuzione di lavori di manutenzione edile e dei servizi ai condominii, avrebbe potuto rendersi conto, attraverso una semplice visura camerale, che l'attività edilizia svolta dalla controparte era soltanto secondaria occupandosi la stessa principalmente di attività di ristorazione.

Con riferimento alla questione della risoluzione del contratto, giova ricordare che quando una delle parti contraenti ometta di adempiere alle sue obbligazioni, l'altra parte, a sua scelta, può chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto può chiedersi solo se l'inadempimento del debitore è grave o meglio, per usare l'espressione contenuta nell'art. 1455, "di non scarsa importanza", fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Le parti possono, però, decidere di inserire una previsione contrattuale che consenta lo scioglimento automatico del rapporto al verificarsi di uno specifico inadempimento di uno dei contraenti.

L'art. 1456 c.c., infatti, stabilisce che "i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva".

Si tratta della c.d. clausola risolutiva espressa che consente ai contraenti di sottrarre il giudizio sull'entità e l'importanza dell'inadempimento alla discrezionalità del giudice il quale potrebbe risolvere il contratto solo se considera l'inadempimento come grave.

La parte che intende far valere la clausola risolutiva espressa deve comunicarlo per iscritto all'altra parte specificando l'inadempimento facendo riferimento alla previsione contrattuale.

In assenza di comunicazione da parte del contraente che intende valersi della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto deve essere valutata alla luce degli artt. 1453-1455 c.c.

La parte che agisce in giudizio per far valere la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte (cfr. Cass. Sez. U. Sent. n. 13533 del 30/10/2001).

Incombe sul convenuto dimostrare l'avvenuto esatto adempimento "o che l'inadempimento, pur essendosi obiettivamente consumato, è dipeso da forza maggiore o da caso fortuito, che rendono il fatto non imputabile al suo autore" (cfr. Cass. Sez. 3, Ord. n. 1584/2018).

Nel caso di specie, il convenuto, invece, è rimasto contumace e, così facendo, non ha assolto all'onere probatorio a suo carico.

In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "Se è vero che la contumacia in sé non ha un significato diretto sul piano probatorio, è pur vero che, ove si faccia questione dell'inadempimento di un'obbligazione, il convenuto, che è tenuto a provare di aver regolarmente adempiuto al proprio debito, non può pretendere di sottrarsi all'onere che grava su di lui, adducendo a proprio discarico la scelta - per l'appunto, processualmente neutra - di restare contumace.

La contumacia del convenuto, pertanto, non ha significato di prova diretta dell'inadempimento; comporta, semmai, il difetto di prova rispetto a un fatto estintivo del diritto di controparte; fatto che, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., deve essere provato dal convenuto". (cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 14860/2013; Cass. Cass. Sez. 6-3 Ord. n. 3765/2021).

Nella fattispecie in esame, con riferimento ad uno dei tre contratti (relativo ad uno dei tre cantieri) il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto, inquadrandola nella fattispecie di cui all'art 1456 c.c., essendosi la società ricorrente avvalsa della facoltà attribuitale dalla previsione contrattuale di risolvere il contratto in presenza del presupposto della negligenza sotto il profilo dell'esecuzione dei lavori e dell'inottemperanza al disciplinare tecnico prestazionale.

Con riferimento ai restanti due contratti (e cantieri) la domanda di risoluzione non è stata accolta non avendo la società appaltatrice comunicato alla società subappaltatrice l'intenzione di valersi della clausola risolutiva espressa.

Conseguentemente, valutata la domanda di risoluzione alla luce degli artt. 1453-1455 c.c., il Tribunale ha ritenuto la prospettazione della ricorrente generica e priva di allegazioni circa contestazioni da parte dei Condominii committenti sull'operato del subappaltatore.

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