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Annullamento delibera condominiale e interesse alla rimozione dell'atto impugnato

Chi decide d'impugnare un deliberato condominiale, ritenendolo viziato e non conforme alla legge, evidentemente, ha interesse alla rimozione dell'atto.

Avv. Marco Borriello 
08 Lug. 2024

In ambito condominiale, a seguito di un'assemblea e del relativo deliberato, i dissenzienti, gli assenti o coloro che si sono astenuti dal votare potrebbero decidere di impugnare una o più decisioni assunte dal consesso, ritenendole viziate e, quindi, annullabili.

Si sta parlano, chiaramente, di una facoltà e non di un obbligo, visto che, trascorsi trenta giorni dalla riunione o dalla comunicazione del verbale della medesima, non è più possibile proporre ricorso, attesa la decadenza di tale diritto, per gli effetti di cui all'art. 1137 cod. civ. «Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti».

Ha trattato questo argomento anche la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 16654/2024 e, nel farlo, gli Ermellini hanno discusso dell'interesse alla rimozione dell'atto impugnato, dell'interesse all'impugnazione e dell'interesse ad agire del condòmino che contrasta una delibera condominiale, invocandone l'annullamento.

Non resta, perciò, che approfondire l'ordinanza in commento.

Annullamento delibera: è sufficiente l'interesse alla rimozione dell'atto impugnato?

Chi decide d'impugnare un deliberato condominiale ha interesse alla rimozione dell'atto. Ebbene, questo elemento non può essere, da solo, sufficiente a giustificare l'azione legale.

Come, infatti, ha spiegato la Cassazione, l'interesse alla semplice rimozione dell'atto impugnato deve essere sorretto da una qualche utilità che il ricorrente riceverebbe all'esito positivo dell'impugnazione. Perciò, se, per ipotesi, la delibera non dovesse essere in grado d'incidere, patrimonialmente verso il ricorrente, essa non sarebbe impugnabile e l'eventuale azione proposta sarebbe dichiarata inammissibile.

È il caso, ad esempio, delle delibere cosiddette programmatiche e/o interlocutorie cioè quelle dove il consesso si limita a manifestare l'intenzione di eseguire dei lavori o di affidarsi alla consulenza di un professionista, ma non conferisce alcun incarico, non approva alcun preventivo, non vota alcuna ripartizione di spese e non vincola, quini, l'ente e i proprietari che ne fanno parte.

Pertanto, secondo gli Ermellini, per giustificare l'azione di annullamento di una delibera viziata, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., è necessario che il condòmino ricorrente sia sorretto da un interesse diverso ed ulteriore rispetto a quello della semplice rimozione dell'atto e che dimostri tale presupposto «Non può certo sostenersi che la legittimazione ad agire per l'annullamento, attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, non sia subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di impugnazione della deliberazione collegiale (Cass. ord. n. 5129/2024»

Annullamento delibera, interesse all'impugnazione e interesse ad agire

Secondo la Cassazione, il condòmino dissenziente, assente o astenuto che impugna un deliberato vuole, evidentemente, una diversa regolamentazione dell'argomento votato dalla maggioranza assembleare.

Per questo motivo, propone l'azione di annullamento anche se sa che il magistrato invocato non avrà il potere di sostituirsi alla decisione del condominio, ma potrà solo limitarsi ad accogliere la domanda e ad annullare l'atto.

Ebbene, ciò di cui si sta parlando corrisponde al cosiddetto interesse all'impugnazione «Occorre, peraltro, distinguere, tra l'interesse ad agire mediante impugnazione della delibera e l'interesse tutelato del condomino attore, essendo il primo necessariamente strumentale al secondo.

L'interesse del condomino ad impugnare la deliberazione, in particolare, è limitato all'interesse giuridicamente rilevante che egli abbia ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni, sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex art. 1137 c.c. si limiti in negativo a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all'attività dell'assemblea».

Il descritto interesse all'impugnazione, seppur correlato, differisce da quello ad agire, ritenuto condizione essenziale dell'azione. Esso coincide con l'utilità concreta sottesa all'accoglimento della domanda di annullamento e con la lesione di carattere patrimoniale, conseguente alla delibera in contestazione, che si intende evitare «Parallelamente, l'interesse ad agire, sotto il profilo processuale, suppone che venga prospettata una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata, così rivelando quale utilità concreta potrebbe ricevere dall'accoglimento della domanda».

Annullamento delibera: cosa succede se il ricorrente non è più un condòmino?

Per la Cassazione, la perdita della qualità di condòmino durante il procedimento d'impugnazione di un deliberato, ad esempio perché l'attore vende il suo immobile, di regola, determina il venir meno dell'interesse ad agire.

In questo caso, infatti, l'atto non dovrebbe essere più in grado d'incidere patrimonialmente sul ricorrente e, perciò, questi non ricaverebbe più alcuna utilità concreta dalla sua rimozione.

Pertanto, aggiungono gli Ermellini nella decisione in commento, affinché un condòmino sia legittimato ad impugnare un deliberato, di regola, è necessario che questi conservi tale qualità sino alla conclusione dell'azione «l'azione di annullamento delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, disciplinata dall'art. 1137 c.c. presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, determinando, di regola, la perdita di tale status il conseguente venir meno dell'interesse ad agire dell'istante ad ottenere giudizialmente una caducazione o una modifica della portata organizzativa della delibera impugnata; la perdita della qualità di condomino può lasciar sopravvivere l'interesse ad agire solo quando l'attore vanti un diritto in relazione alla sua passata partecipazione al condominio e tale diritto dipenda dall'accertamento della legittimità della delibera presa allorché egli era ancora condomino, ovvero quando tale delibera incida tuttora in via derivata sul suo patrimonio».

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