L'amministratore, quale mandatario dei condomini, ha il possesso delle somme versate a titolo di contribuzione alle spese comuni e deve gestirle nel rispetto del vincolo di destinazione proprio dell'incarico. Quando, invece, se ne impossessa compiendo un atto di interversione del possesso incompatibile con il mandato, la condotta integra il delitto di appropriazione indebita previsto dall'art. 646 c.p. e, ove ne ricorrano i presupposti, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, c.p. per abuso di prestazione d'opera.
Con decisione resa sul ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello (3 giugno 2025), è stata ribadita la tenuta della motivazione di merito sulla responsabilità penale dell'amministratore che si era appropriato delle somme condominiali, nonché l'inammissibilità, in sede di legittimità, delle censure che mirano a sollecitare una rivisitazione del compendio probatorio o che investano questioni non specificamente devolute con l'atto d'appello, come avvenuto anche con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale.
La vicenda
All'amministratore di un condominio era contestato di essersi appropriato di somme di denaro ricevute dai condomini a titolo di contributi pro-quota alle spese condominiali, per fatti ritenuti commessi in data 30 ottobre 2018. Il Tribunale (13 novembre 2023) ne aveva affermato la responsabilità per appropriazione indebita aggravata (artt. 646 e 61, n. 11, c.p.), liquidando in favore del condominio costituitosi parte civile sia il danno patrimoniale sia una voce di danno non patrimoniale, motivata con riferimento ai disagi arrecati alla gestione.
In appello (3 giugno 2025) la decisione era stata parzialmente riformata, con rideterminazione della liquidazione risarcitoria in favore della parte civile, ferma restando la responsabilità penale.
Con il ricorso per cassazione la difesa aveva dedotto, da un lato, vizi motivazionali e violazioni di legge nella valutazione della perizia/consulenza tecnico-contabile (lamentando omessa considerazione di documentazione e rilievi difensivi) e, dall'altro, l'erroneità della liquidazione del danno non patrimoniale in difetto di specifica allegazione e prova; era stata altresì censurata la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente definitività della decisione impugnata. Sul primo motivo, è stato valorizzato il perimetro del sindacato di legittimità, evidenziando come le doglianze mirassero, in sostanza, a un nuovo giudizio di merito; il principio è espresso in termini netti nel seguente passaggio, richiamato per delimitare i confini del controllo sulla motivazione:
"Al Giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.
Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione".
È stata poi richiamata la regola della doppia conforme, puntualizzando che il travisamento della prova, in sede di legittimità, è rilevabile entro limiti particolarmente rigorosi; nella fattispecie, il giudice d'appello aveva esaminato lo stesso materiale già valutato in primo grado ed era giunto alle medesime conclusioni. In questo quadro, il Collegio ha ribadito che:
"il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado".
Quanto al danno non patrimoniale, il motivo è stato ritenuto inammissibile per ragioni processuali: la liquidazione era già presente in primo grado (ed era determinabile nel suo ammontare come differenza aritmetica tra danno patrimoniale e danno complessivo liquidato), sicché era onere della difesa devolvere specificamente la questione con l'atto d'appello.
La motivazione, per come riportata, chiarisce sia la base della liquidazione in primo grado sia la ragione della preclusione in cassazione, oltre alla giustificazione del danno non patrimoniale in rapporto ai diritti dell'ente collettivo:
"già il Tribunale aveva liquidato al condominio il danno non patrimoniale rilevando che la condotta illecita dell'imputato aveva comportato, al di là del profilo economico, disagi e disguidi nell'amministrazione condominiale. A ciò si aggiunge che già all'esito del giudizio di primo grado l'ammontare del danno non patrimoniale era pienamente deducibile in quanto costituito dalla mera differenza aritmetica tra il danno patrimoniale individuato ed il danno complessivo liquidato...
La Corte di appello... ha... indicato... in 2.038,00 euro il danno non patrimoniale ritenuto «configurabile nel caso di specie in conseguenza dell'essere stato il Condominio destinatario di una condotta delittuosa, avendo inciso la medesima su una situazione della persona giuridica o dell'ente equivalente ai diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente protetti quali è il diritto all'immagine». Alla luce di quanto osservato... sarebbe stato onere della difesa impugnare in modo specifico con l'atto di appello anche tale punto della decisione del Tribunale, cosa che non risulta avere fatto".
Per completezza, è stato ricordato l'orientamento secondo cui la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale è sindacabile in sede di legittimità solo in ipotesi estreme, non ravvisabili nel caso concreto:
"In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria".
Sulle attenuanti generiche il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva evidenziato la genericità della richiesta contenuta nell'atto di gravame e, soprattutto, che dopo la modifica dell'art. 62-bis c.p. non è sufficiente invocare la sola incensuratezza. La motivazione richiama in modo espresso il passaggio secondo cui:
"non è accoglibile la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche in assenza di qualsiasi motivazione sul punto e non essendo sufficiente a tal fine la mancanza di precedenti penali a carico dell'imputato", ribadendo inoltre il principio per cui, in difetto di specificazione degli elementi positivi posti a fondamento dell'istanza, l'onere motivazionale del diniego può ritenersi soddisfatto con il richiamo alla mancanza di elementi favorevoli ricavabili dagli atti.
I riferimenti giurisprudenziali
La decisione richiama espressamente:
- Cass., Sez. VI pen., n. 13809 del 17/03/2015 (limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione).
- Cass., Sez. V pen., n. 35104 del 22/06/2013 (sindacabilità in cassazione della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale).
- Cass., Sez. I pen., n. 39566 del 16/02/2017; Cass., Sez. III pen., n. 44071 del 25/09/2014; Cass., Sez. II pen., n. 30228 del 05/06/2014; Cass., Sez. III pen., n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016 (criteri di riconoscimento e motivazione sulle attenuanti generiche).
Considerazioni conclusive
Il percorso motivazionale conferma, sul piano generale, che il giudizio di cassazione non può essere trasformato in una sede di rivalutazione della prova: le censure che contestino la "persuasività" della motivazione o che sollecitino una diversa lettura della perizia contabile restano fuori dal perimetro del sindacato di legittimità, specie in presenza di doppia conforme, salvo le rigorose condizioni poste per il travisamento.
Quanto agli effetti pratici, la parte relativa al danno non patrimoniale evidenzia un profilo difensivo spesso decisivo: quando il primo giudice abbia già riconosciuto una autonoma voce risarcitoria, e tale voce sia anche determinabile nel suo ammontare, l'eventuale contestazione deve essere devoluta in modo specifico con l'impugnazione di merito, perché la censura proposta soltanto in sede di legittimità incorre nella preclusione di cui all'art. 606, comma 3, c.p.p.
In parallelo, per la parte civile, la motivazione offre una traccia utile per strutturare l'allegazione sul danno non patrimoniale dell'ente collettivo, ancorandola a conseguenze che incidano su posizioni dell'ente riconducibili ai diritti fondamentali (come l'immagine), coerentemente con l'affermazione secondo cui la condotta delittuosa può determinare "disagi e disguidi" nell'amministrazione e, in ipotesi, una lesione dell'immagine del condominio.
Sotto il profilo del fatto-reato, l'inquadramento dell'amministratore come soggetto che possiede le somme per ragione dell'incarico si armonizza con l'orientamento secondo cui l'appropriazione indebita si realizza quando l'amministratore imprime al denaro una destinazione incompatibile con il mandato; in questa linea, è stata valorizzata l'idea dell'"interversione" del possesso ogni volta che la gestione delle somme si ponga in rottura con il vincolo di destinazione . Nello stesso solco si collocano arresti che ravvisano l'appropriazione indebita aggravata anche in ipotesi di prelievi o operazioni non coerenti con la gestione condominiale, con particolare attenzione al rapporto fiduciario e all'abuso dell'opera prestata .
In chiave di prevenzione e di gestione del contenzioso, la lezione operativa che si ricava è duplice: da un lato, la ricostruzione contabile deve essere impostata in modo tale da risultare "resistente" alle contestazioni, con tracciabilità dei flussi e coerenza documentale; dall'altro, sul piano delle impugnazioni, occorre presidiare tempestivamente i punti "autonomi" della decisione di merito (come la liquidazione del danno non patrimoniale), perché una difesa generica o tardiva rischia di chiudere ogni spazio di sindacato in sede di legittimità (per un approfondimento sulla revoca giudiziale dell'amministratore per prelievi non autorizzati e indebita percezione di somme si veda Revoca dell'amministratore per prelievi non autorizzati).
Per un approfondimento pratico sul momento consumativo e sulle condotte tipiche in capo all'amministratore, può essere utile anche Appropriazione indebita e momento consumativo del reato ; mentre, con riferimento ai prelievi dal conto condominiale e all'inquadramento della condotta in termini di abuso dell'opera, si veda Prelievi dal conto condominiale e profili penali .
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
