L'amministratore che omette di gestire correttamente debiti verso fornitori di servizi comuni o dispone uscite dal conto condominiale prive di un titolo assembleare o di una causa giustificativa documentata risponde verso il condominio quando il pregiudizio sia documentato e causalmente collegato alla gestione del mandato.
Il Tribunale di Roma, V sezione civile, con sentenza n. 7947 del 20 maggio 2026, ha condannato l'amministratore al pagamento di euro 45.189,00, oltre interessi legali, per tre poste ritenute provate: le spese legali sostenute a seguito di un decreto ingiuntivo relativo a una fornitura di gas non pagata, le somme corrisposte a singoli condòmini senza autorizzazione o ratifica dell'assemblea e il compenso professionale percepito in assenza di rendiconti annuali approvati.
La vicenda
Il condominio aveva convenuto in giudizio il precedente amministratore, in carica dal dicembre 2010 al giugno 2016, deducendo plurime irregolarità gestorie. Tra gli addebiti vi erano operazioni anomale sul conto corrente condominiale, omessi pagamenti di spese comuni, mancata informazione dell'assemblea sui debiti verso fornitori e sulle liti in corso, omessa riscossione di contributi nei confronti di condòmini morosi e stipula di contratti senza preventiva autorizzazione assembleare.
In corso di causa il condominio rinunciava alle domande risarcitorie relative all'ammanco di cassa di euro 77.805,86 e al danno non patrimoniale di euro 20.000,00, poiché tali pretese erano state trasferite nel processo penale. Restavano quindi da esaminare, per quanto qui rileva, le richieste relative a euro 1.443,29 per spese legali connesse al decreto ingiuntivo del fornitore del gas, euro 23.191,15 per pagamenti effettuati in favore di tre condòmini, euro 20.554,56 per compensi professionali percepiti dall'amministratore e euro 10.772,88 per spese di consulenza e assistenza legale e contabile.
L'amministratore contestava la domanda e chiedeva la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice. Quest'ultima eccepiva, tra l'altro, l'inoperatività della garanzia per tardiva denuncia del sinistro.
La decisione
Il Tribunale ha accolto la domanda del condominio nei limiti delle sole poste ritenute provate. La motivazione valorizza, prima di tutto, la riferibilità temporale del debito verso il fornitore del gas al periodo di gestione dell'amministratore e la successiva esposizione del condominio a costi legali per il recupero monitorio.
"[...] la società creditrice richiedeva, in sede monitoria, il pagamento del corrispettivo per il consumo del flusso di gas riguardante la fornitura erogata nei locali condominiali per una fattura scaduta in data 24 febbraio 2014, pertanto durante il mandato [...]"
"Lo stesso è a dirsi per la somma di euro 23.191,15, richiesta a titolo di danno emergente per le somme corrisposte [...] senza alcuna autorizzazione e/o ratifica dell'assemblea [...] mediante assegni e/o bonifici tratti sul conto corrente condominiale."
"Anche la somma di euro 20.554,56, corrisposta a titolo di compenso professionale al convenuto nel periodo 2014 - 2016, deve essere riconosciuta [...] non essendo contestato [...] che nessuna delibera assembleare di approvazione dei rendiconti relativi ai detti anni sia intervenuta, con specifico riferimento all'approvazione del compenso pattuito [...]"
La prima voce non riguarda la condanna dell'amministratore al pagamento della bolletta del gas in sé, ma il danno emergente rappresentato dalle spese legali sostenute dal condominio in conseguenza del decreto ingiuntivo notificato dal fornitore per una fattura scaduta durante il mandato. Il collegamento causale è stato ricavato dal mancato pagamento dell'importo dovuto nel periodo di gestione e dalla documentazione del successivo esborso.
Quanto ai pagamenti eseguiti in favore di singoli condòmini, la condanna discende dalla mancanza di una delibera autorizzativa o di una ratifica assembleare e dall'assenza di elementi idonei a dimostrare l'urgenza degli esborsi. Il Tribunale ha anche dato rilievo alla mancata contestazione specifica e tempestiva della quantificazione della somma e della sua corresponsione senza titolo assembleare.
La posta relativa al compenso professionale è stata ricondotta alla mancata approvazione dei rendiconti degli esercizi interessati, con specifico riferimento al compenso pattuito. La decisione va letta nel perimetro del caso concreto: il giudice ha ritenuto ripetibili le somme già corrisposte all'amministratore perché mancava il passaggio assembleare di approvazione della relativa posta contabile e tale circostanza non era stata specificamente contrastata.
Non è stata invece riconosciuta la richiesta di euro 10.772,88 per spese di consulenza e assistenza legale e contabile. Per una parte degli importi non risultava provata l'effettiva corresponsione da parte del condominio; per altra parte, la spesa era riferibile alla ricostruzione degli ammanchi di cassa, voce ormai estranea al giudizio civile dopo la rinuncia e il trasferimento della pretesa nel processo penale.
La domanda di manleva proposta dall'amministratore nei confronti della compagnia assicuratrice è stata rigettata. Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione relativa al mancato rispetto dell'obbligo di avviso scritto del sinistro nei termini previsti dalle condizioni di polizza, con richiamo alla disciplina di cui all'art. 1915 c.c. sulle conseguenze dell'inadempimento dell'obbligo di avviso.
I riferimenti giurisprudenziali
Il raccordo con la giurisprudenza si concentra su tre profili: limiti del potere di spesa dell'amministratore, compenso professionale e responsabilità per omissioni nella gestione di debiti verso fornitori.
- Cass. civ., sez. II, n. 14197/2011 e Cass. civ., sez. II, n. 18084/2014: l'amministratore non dispone di un generale potere di spesa; l'assemblea conserva il compito di approvare il consuntivo e di valutare opportunità e congruità delle spese sostenute d'iniziativa, salvi i casi di urgenza nei limiti consentiti dalla disciplina condominiale.
- Cass. civ., sez. II, ord. 4 marzo 2026, n. 4904: il credito dell'amministratore per anticipazioni richiede una contabilità regolare e intellegibile, idonea al controllo assembleare; il mero riscontro di pagamenti eseguiti non basta a dimostrare la debenza della somma.
- Cass. civ., sez. II, 21 settembre 2017, n. 21966: il compenso dell'amministratore costituisce una spesa a carico del condominio e una voce del bilancio, suscettibile di approvazione in sede assembleare.
- Cass. civ., sez. II, ord. 21 giugno 2023, n. 17713: in mancanza di un rendiconto approvato dall'assemblea, il credito per compenso dell'amministratore non può ritenersi liquido né esigibile.
- Corte app. Napoli, 3 ottobre 2025, n. 4695: è stata confermata la restituzione dei compensi in assenza di rendiconti approvati, ribadendo il ruolo dell'assemblea nella previsione e ratifica delle spese condominiali.
- Trib. Potenza, 28 gennaio 2026, n. 220: in presenza di documentazione idonea e contestazioni generiche, il credito dell'amministratore può essere valutato anche attraverso una prova aliunde dell'attività svolta; il precedente segnala che la mancata approvazione del rendiconto non deve essere trasformata automaticamente in negazione assoluta del diritto al compenso.
- Trib. Roma, 15 maggio 2018, n. 9877: in caso di interruzione della fornitura di gas condominiale, la morosità dei condòmini non esclude di per sé la responsabilità dell'amministratore, se questi non prova la mancanza di fondi e l'attivazione tempestiva per il recupero degli oneri non versati.
- Trib. Roma, 2 aprile 2026, n. 5083: l'amministratore che non porta tempestivamente a conoscenza dell'assemblea un decreto ingiuntivo notificato al condominio può rispondere dei danni patrimoniali concretamente derivati dall'omissione.
- Trib. Pavia, 20 ottobre 2025, n. 1094: nei casi di distacco o criticità delle forniture comuni, la responsabilità dell'amministratore richiede sempre la verifica del nesso causale e può essere esclusa o ridotta quando il pregiudizio dipenda in modo determinante da condotte dei condòmini o da scelte assembleari sui versamenti.
Considerazioni conclusive
La responsabilità dell'amministratore si misura sulle singole poste patrimoniali: mancata cura del debito verso il fornitore del gas, uscite dal conto comune senza autorizzazione o ratifica e compensi incassati senza approvazione dei rendiconti sono stati valutati come inadempimenti del mandato perché sorretti da prova documentale e rimasti privi di una giustificazione assembleare o gestoria idonea.
Sulle uscite non autorizzate, la decisione segue la linea tracciata da Cass. n. 14197/2011 e Cass. n. 18084/2014: l'amministratore non ha un potere di spesa svincolato dal controllo dell'assemblea, salvo le ipotesi in cui la disciplina condominiale consente interventi urgenti e documentati. Cass. n. 4904/2026 rafforza lo stesso impianto probatorio, richiedendo contabilità intellegibile e tracciabilità dell'esborso; in tal senso v. anche prova delle anticipazioni dell'amministratore. Nel caso deciso, il tema non era il rimborso di anticipazioni personali, ma il pagamento di somme a singoli condòmini dal conto condominiale: il tratto comune resta la necessità di una causale verificabile, di un titolo deliberativo o di un'urgenza provata.
Sul compenso professionale, Cass. n. 21966/2017 e Cass. n. 17713/2023 collocano la voce nel bilancio condominiale e ne subordinano liquidità ed esigibilità all'approvazione assembleare; sul punto v. anche rendiconto e credito dell'amministratore. La restituzione dei compensi già percepiti in assenza di rendiconti approvati trova una conferma applicativa in Corte app. Napoli n. 4695/2025, per un approfondimento v. compensi senza rendiconto approvato. Il diverso accento posto da Trib. Potenza n. 220/2026 delimita la regola: quando l'attività sia provata con documentazione idonea e le contestazioni siano generiche, la mancanza del rendiconto approvato non comporta sempre il rigetto radicale della pretesa; può vedersi anche prova del compenso senza rendiconto approvato.
Per i debiti verso fornitori, Trib. Roma n. 9877/2018 e Trib. Roma n. 5083/2026 confermano che l'amministratore deve curare i pagamenti, informare tempestivamente l'assemblea sulle iniziative giudiziarie e impedire, per quanto rientri nei suoi poteri, che il condominio subisca costi ulteriori per inerzia gestoria; come chiarito anche da omessa informazione sul decreto ingiuntivo. Trib. Pavia n. 1094/2025 segna però un limite importante: nelle forniture comuni, il danno non può essere addossato all'amministratore quando il pregiudizio dipenda in modo determinante da scelte assembleari o da condotte dei condòmini, sul punto v. anche concorso dei condòmini nel distacco della fornitura.
La condanna pronunciata dal Tribunale di Roma resta quindi ancorata a un perimetro concreto: non una responsabilità per irregolarità gestorie indistinte, ma il ristoro di poste specifiche, documentate, causalmente collegate al mandato e non sorrette da un valido controllo assembleare.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
