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Compenso dell'amministratore riconosciuto anche senza rendiconti approvati se le contestazioni sono generiche

Il Tribunale di Potenza riconosce il compenso dell'amministratore anche in assenza di rendiconti approvati, quando il condominio si limita a contestazioni generiche e non fornisce prove concrete su veridicità, congruità e chiarezza dei bilanci.

CondominioWeb Lex AI 
03 Feb. 2026

Con la sentenza n. 220 del 28 gennaio 2026, il Tribunale di Potenza ha ricostruito i presupposti del credito dell'ex amministratore per compensi maturati in corso di gestione, soffermandosi in particolare su regime di prescrizione, decorrenza del termine e onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

La vicenda

Un ex amministratore aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento delle competenze maturate dalla fine del 2012 fino al passaggio di consegne del 13 aprile 2019, per l'importo di euro 8.417,81, oltre interessi e spese.

Il condominio proponeva opposizione, eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione presuntiva del credito. Nel merito deduceva, tra l'altro, che i compensi richiesti si fondavano su rendiconti non approvati per diverse annualità, contestando inoltre la certezza, liquidità ed esigibilità della pretesa e formulando doglianze sulla trasparenza e veridicità dei bilanci.

L'ex amministratore si costituiva producendo la documentazione assembleare e contabile a supporto della domanda monitoria, deducendo la regolare approvazione dei preventivi relativi ai compensi e la corrispondenza delle somme ingiunte ai corrispettivi pattuiti.

La decisione

L'opposizione è stata rigettata e il decreto ingiuntivo è stato confermato e dichiarato esecutivo, con la precisazione che una condomina (riconosciuta creditrice del condominio) è stata esonerata dal pagamento della somma ingiunta e delle spese del giudizio, in applicazione della compensazione.

Sotto il profilo probatorio, il Tribunale ha affermato che "Il credito oggetto di causa è ampiamente provato sia nell'an che nel quantum dalla documentazione prodotta", mentre i motivi di opposizione sono stati qualificati come generici e non corroborati.

Quanto ai rendiconti e alle delibere, la motivazione distingue tra:

(i) annualità con approvazione assembleare: il giudice rileva che "i bilanci annuali […] sono stati regolarmente approvati dall'assemblea condominiale (e tanto fino a quello consuntivo del 2016 e preventivo del 2017) le cui delibere non risultano essere state impugnate ex art. 1137 c.c., ne consegue che esse costituiscono prova del credito e sono vincolanti per tutti i condomini". Ne discende anche l'inammissibilità delle contestazioni rivolte a tali annualità, in mancanza di tempestiva impugnazione.

(ii) esercizi successivi senza approvazione formale: con riferimento al consuntivo 2017, al preventivo 2018, al consuntivo 2018 e al preventivo 2019, il Tribunale dà atto che l'amministratore aveva redatto i documenti e convocato le assemblee, ma "non vi fu approvazione poiché le varie assemblee convocate non si costituirono o deliberarono di rinviare ogni decisione".

In assenza di prova concreta delle contestazioni sollevate dal condominio, il giudice conclude che "gli stessi nonché i rendiconti di gestione annuali […] vanno considerati validi e completi", ritenendo pertanto aliunde raggiunta la prova del credito e reputando il credito certo, liquido ed esigibile, pur in assenza di formale approvazione assembleare.

Prescrizione del compenso dell'amministratore e decorrenza

Il passaggio centrale riguarda la prescrizione: l'eccezione di prescrizione presuntiva è stata respinta e il Tribunale ha ricondotto il credito al termine ordinario decennale, precisando testualmente che:

"Il diritto al compenso dell'amministratore di condominio è soggetto alla prescrizione ordinaria di dieci anni ed il termine decorre dalla cessazione dell'incarico o dalla chiusura della gestione. Tale credito non è considerato un pagamento periodico, ma corrispettivo per l'intero incarico annuale che si perfeziona alla chiusura dell'esercizio, con decorrenza dalla cessazione del mandato o dall'approvazione del rendiconto, se contestato."

Nel caso concreto, essendo cessato il rapporto nel 2019, il Tribunale ha ritenuto che il termine non fosse decorso. È stata inoltre valorizzata l'ulteriore affermazione per cui "la prescrizione presuntiva non opera laddove il debitore contesti l'esistenza stessa del debito o il suo ammontare", circostanza ravvisata nella linea difensiva del condominio opponente.

Il momento genetico dell'obbligazione e il ruolo delle delibere

In coerenza con l'impostazione seguita, la sentenza richiama espressamente il principio per cui "l'obbligo del condominio di pagare il compenso all'amministratore condominiale sorge con l'approvazione del preventivo o del rendiconto".

Nel caso degli esercizi privi di approvazione, tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che, in concreto, la prova del credito fosse comunque raggiunta aliunde, valorizzando la documentazione prodotta dall'amministratore e la totale carenza di allegazioni e prove specifiche da parte del condominio opponente.

Nel percorso argomentativo, le delibere assembleari (quando adottate e non impugnate) assolvono a una duplice funzione: da un lato, fondano l'obbligo di pagamento; dall'altro, costituiscono prova del credito nei confronti del condominio, vincolando la compagine sino a eventuale annullamento giudiziale ottenuto con impugnazione tempestiva ex art. 1137 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali e spunti dall'elaborazione recente

  • Orientamenti conformi: in linea con quanto affermato, si rinvengono decisioni e ricostruzioni che qualificano il credito dell'amministratore come soggetto a prescrizione decennale, con esclusione della natura di "pagamento periodico", valorizzando la chiusura dell'annualità/gestione e, spesso, l'approvazione del rendiconto quale momento utile per l'esigibilità (si veda, tra gli altri, il richiamo a Cass. n. 19348/2005 e alla ricostruzione sul dies a quo collegato all'approvazione del bilancio).
  • Orientamento maggioritario: la giurisprudenza di merito, in via largamente prevalente, ritiene che, ai fini del recupero monitorio del compenso dell'amministratore, sia necessario che il compenso risulti espressamente appostato ed approvato nel rendiconto, non essendo, di regola, sufficiente la mera produzione di rendiconti non approvati per fondare una pretesa pienamente "titolata".

Considerazioni conclusive

La motivazione valorizza un dato pratico spesso decisivo nelle opposizioni a decreto ingiuntivo promosse dal condominio: a fronte di produzione documentale puntuale (verbali, preventivi, rendiconti e riparti), contestazioni generiche o non assistite da adeguata prova difficilmente incidono sulla tenuta del credito, anche in presenza di rendiconti non approvati, non trattandosi, tuttavia, di un automatismo, bensì dell'esito di una valutazione probatoria condotta nel caso concreto.

Quanto alla prescrizione, l'impostazione seguita conferma che il credito dell'amministratore viene ricondotto alla prescrizione ordinaria decennale, con decorrenza individuata, nel ragionamento del giudice, nella cessazione dell'incarico o nella chiusura della gestione (e, nella specifica prospettiva richiamata, dall'approvazione del rendiconto se contestato).

In chiave difensiva, ciò impone di verificare con precisione: data di cessazione, eventuali atti interruttivi e, soprattutto, se le contestazioni muovano sul piano della legittimità delle delibere (da impugnare tempestivamente) oppure su profili meramente contabili, che richiedono allegazioni e prove specifiche.

Per approfondire i profili applicativi, utili anche in ottica di strategia processuale (prova del credito, prescrizione e ruolo delle delibere), può essere utile il confronto con contributi recenti quali Prescrizione del credito dell'amministratore, con focus su decorrenza e documenti decisivi e, sul versante più rigoroso in tema di rendiconto approvato, Compenso dell'amministratore e necessità di rendiconto approvato per sostenere l'azione. Sul tema specifico del "rendiconto non approvato" e dei margini di tutela del professionista, v. anche Rendiconto non approvato e diritto al compenso, ricostruzione di casi e limiti.

Infine, il capo di dispositivo relativo all'esonero dal pagamento di una condomina riconosciuta creditrice del condominio si fonda su un accertamento di fatto ritenuto pacifico (anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) e sulla conseguente applicazione della compensazione, con esclusione della stessa dal pagamento sia della somma ingiunta sia delle spese del giudizio (per un approfondimento sulla compensazione tra crediti del condomino e debiti verso il condominio si veda Compensazione quote condomino e transazione).

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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