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La corresponsabilità dei condomini esclude il risarcimento nei confronti dell'amministratore

La corresponsabilità tra amministratore e condomini nella gestione dei pagamenti può escludere il diritto al risarcimento, se non emerge una responsabilità esclusiva e una prova certa del danno subito.

CondominioWeb Lex AI 
27 Ott. 2025

Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 1094 del 20 ottobre 2025, ha esaminato una controversia relativa al distacco della fornitura di gas in un edificio condominiale, conseguente all'inadempimento nei pagamenti delle utenze.

Il giudice ha valutato se la negligenza dell'amministratore, per mancata tempestiva comunicazione della carenza di fondi e mancata attivazione sui pagamenti, potesse fondare una responsabilità risarcitoria, ovvero se la condotta dei condomini — che avevano posticipato i versamenti deliberati — integrasse un concorso di colpa idoneo ad escludere la fondatezza delle pretese.

La vicenda

Il condominio e diversi condomini hanno convenuto in giudizio l'ex amministratore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti dal distacco della fornitura di gas. Gli attori hanno dedotto che l'amministratore uscente avesse omesso di comunicare le fatturazioni di gas e acqua e di gestire i relativi pagamenti, con conseguente distacco dell'utenza e applicazione di interessi moratori e oneri aggiuntivi per complessivi € 1.315,26.

I singoli condomini hanno chiesto, inoltre, un ristoro per il mancato pieno godimento delle proprie unità immobiliari nel periodo 26 luglio - 10 ottobre 2023 e ulteriori poste di danno non patrimoniale qualificate come "danno alla vita"/"danno esistenziale".

L'amministratore convenuto ha contestato ogni addebito, deducendo che le criticità erano riconducibili al mancato tempestivo versamento delle quote da parte dei condomini e alla deliberazione assembleare di posticipare la scadenza utile a saldare i debiti; ha altresì eccepito l'assenza di prova del distacco nel periodo indicato e, in subordine, il concorso di colpa dei condomini ex art. 1227 c.c.

La decisione

Il Tribunale ha rigettato integralmente le domande, rilevando il difetto di prova sia del distacco e della sua durata nel periodo dedotto, sia di una responsabilità esclusiva dell'amministratore nella causazione dell'evento dannoso.

Dall'istruttoria documentale è emerso che:

  • in assemblea (29 giugno 2023) i condomini erano stati resi edotti della situazione debitoria; è stato approvato il consuntivo e si è deliberato lo spostamento della seconda rata proposta dall'amministratore al 15 luglio alla data del 21 luglio;
  • l'amministratore uscente aveva proposto una scadenza più ravvicinata proprio per fronteggiare gli insoluti;
  • solo dopo i versamenti del 21 luglio l'amministratore ha potuto effettuare i pagamenti delle forniture; la fattura di luglio (emessa il 10 agosto) reca la dicitura "GRAZIE! I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari";
  • la prova del distacco e della sua durata non risulta pienamente documentata: al più è ipotizzabile un'interruzione fra il 20 luglio e l'8 agosto 2023 (data della "prova di tenuta" per riattivazione), senza elementi idonei a dimostrarne il protrarsi fino al 10 ottobre 2023;
  • non emergono inadempimenti dell'amministratore nel passaggio di consegne o nella collaborazione con il nuovo amministratore: documentazione e dati bancari sono stati inviati il 4 agosto, con passaggio cartaceo il 12 settembre, data richiesta dal nuovo amministratore.

Il giudice ha quindi osservato che: "Sicuramente si ravvisa una negligenza del convenuto nel non comunicare ai condomini che non vi erano fondi per il pagamento delle forniture del gas […]; parimenti i condomini - venuti a conoscenza della sussistenza del debito quando il gestore ancora erogava gas - hanno preferito cambiare l'amministratore e procrastinare la data dei pagamenti (dal 15 al 21 luglio), anziché procedere al versamento immediato. La negligenza dell'amministratore viene quindi compensata dalla pari negligenza dei condomini."

Quanto alla posizione dell'amministratore uscente dopo la revoca, è stato richiamato l'art. 1129, comma 8, c.c. ("Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione […] e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto ad ulteriori compensi."). Nondimeno, dagli atti non emerge una violazione specifica di tali obblighi.

I riferimenti giurisprudenziali

Il Tribunale ha richiamato l'orientamento secondo cui la perpetuatio dei poteri dell'amministratore uscente "non trova applicazione quando risulti […] una volontà dei condomini espressa con delibera assembleare contraria alla conservazione dei poteri" (Cass., Sez. II, ord. n. 12120/2018; conf. Cass., n. 15858/2002).

Nel caso concreto, non risulta espressa una volontà assembleare contraria, ma non vi sono comunque elementi idonei a configurare un inadempimento esclusivo dell'ex amministratore nella gestione del passaggio di consegne o nella cura delle attività urgenti.

Considerazioni conclusive

La pronuncia ribadisce l'onere degli attori di provare l'evento di danno e l'imputabilità dello stesso all'amministratore. In difetto di prova piena sul distacco e sulla sua durata, e a fronte di una concorrenza di colpa dei condomini, non è accoglibile la pretesa risarcitoria.

Il Tribunale ha applicato un criterio conforme all'art. 1227 c.c., evidenziando che la condotta negligente dell'amministratore (mancata tempestiva comunicazione/attivazione) è compensata dalla pari negligenza dei condomini, i quali, pur informati in assemblea e quando il servizio era ancora attivo, hanno posticipato i versamenti necessari a sanare la morosità.

In mancanza di prova di esclusiva imputabilità all'amministratore e di un effettivo protrarsi del distacco nel periodo rivendicato (26 luglio - 10 ottobre 2023), la domanda è stata rigettata.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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