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La trappola del buon vicinato: se tolleri troppo, puoi perdere parte del balcone

Una porzione di balcone utilizzata da decenni, un intervento edilizio che modifica gli assetti e due vicini che ricostruiscono in modo diverso la storia di quello spazio.

Dott. Giuseppe Bordolli 
11 Giu. 2026

Nelle cause sul possesso conta solo ciò che accade davvero: chi usa una parte di balcone in modo continuo e tranquillo per anni ha un possesso che la legge protegge, anche se tutto era iniziato per semplice buon vicinato. Il vicino che blocca il riposizionamento del divisorio dove è sempre stato crea una turbativa. È quanto ha affermato il Tribunale di Torre Annunziata nell'ordinanza del 3 giugno 2026.

La vicenda

La proprietaria di un appartamento al terzo piano si rivolgeva al Tribunale facendo presente che, da decenni, utilizzava una porzione di balcone che si estendeva per circa 80 cm verso l'unità confinante. Tale porzione era delimitata da un divisorio in ferro e vetro satinato che, secondo la sua ricostruzione, era rimasto nella stessa posizione per oltre quarant'anni.

Nel 2023, durante i lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico eseguiti con il Superbonus 110%, gli operai dell'impresa incaricata rimuovevano il divisorio per consentire l'apposizione dei pannelli di isolamento sulla facciata nord. Dopo la fine dei lavori, il vicino sosteneva che il divisorio non dovesse essere rimesso dove era sempre stato, ma spostato indietro di circa 80 cm, perché quella fascia di balcone apparteneva alla pianta del suo appartamento.

Secondo il resistente, quel tratto di balcone era stato concesso in comodato precario dai suoi genitori e l'uso sarebbe dovuto cessare una volta rimosso il serbatoio, avvenuto nel 2019‑2020; inoltre sosteneva che la ricorrente aveva ostacolato il ripristino del divisorio nella posizione originaria, collocando vasi e piante sulla porzione di balcone di sua proprietà.

La ricorrente, invece, ribadiva che quella fascia di balcone era sempre stata nel suo possesso, in modo pacifico, continuo e pubblico, prima da parte dei suoi danti causa e poi da lei stessa.

Il giudizio veniva istruito mediante interrogatorio libero e sommarie informazioni. Le testimonianze risultavano divergenti sulla posizione originaria del divisorio.

Tutti i testimoni però concordavano su un punto decisivo: dal 2004 al 2023 il divisorio era rimasto nella posizione arretrata di circa 80 cm, come dimostrato dai segni sulla ringhiera e dalle fotografie prodotte.

Il resistente ammetteva l'uso della porzione da parte della ricorrente, ma lo riconduceva a un rapporto di mera tolleranza. Tuttavia, non risultavano diffide formali né richieste tempestive di restituzione dell'area dopo la rimozione del serbatoio.

La ricorrente, quindi, invocava la tutela possessoria ex artt. 1168‑1170 c.c., chiedendo di ordinare al vicino di cessare ogni turbativa e di consentire il ripristino del divisorio nella posizione preesistente.

La decisione

Il Tribunale ha accolto il ricorso, riconoscendo che la ricorrente aveva esercitato un possesso tutelabile sulla porzione di balcone per oltre 16 anni.

Il giudice ha ricordato che la tutela possessoria riguarda esclusivamente la situazione di fatto, non la titolarità del diritto di proprietà. Ciò che rileva è l'esistenza di un possesso continuo, pacifico e pubblico, e la presenza di una turbativa o di uno spoglio.

Dall'istruttoria, il Tribunale ha accertato che la ricorrente aveva utilizzato la porzione di balcone almeno dal 2004, inizialmente per collocarvi un serbatoio idrico e successivamente per il normale godimento dell'area. Le testimonianze, comprese quelle del resistente, hanno confermato che il divisorio è rimasto nella posizione arretrata fino al 2023.

Il giudice ha osservato che il resistente non ha fornito elementi idonei a dimostrare che l'uso era avvenuto per mera tolleranza, né ha dimostrato di aver richiesto formalmente la restituzione dell'area dopo la rimozione del serbatoio.

Per contro, la domanda possessoria proposta dal resistente è stata rigettata, poiché egli non ha dimostrato di aver esercitato il possesso della porzione di balcone nell'anno precedente ai lavori del 2023, requisito indispensabile per l'azione di manutenzione.

Il Tribunale ha ordinato al resistente di cessare ogni turbativa e di non ostacolare il ripristino del divisorio "nello stesso punto della ringhiera ove era installato in precedenza", cioè arretrato di circa 80 cm verso la sua unità abitativa.

Considerazioni conclusive

L'art. 1144 c.c. stabilisce che gli atti compiuti con altrui tolleranza non possono fondare il possesso. Tuttavia, perché si possa parlare di tolleranza, non basta affermare che l'uso era "di cortesia": occorre dimostrarlo con comportamenti coerenti, come diffide, richieste di restituzione o atti idonei a interrompere il godimento. Nel caso concreto, il vicino non ha fornito alcuna prova di aver considerato l'uso come temporaneo o precario, né ha mai agito per riottenere l'area. Il protrarsi del possesso per oltre sedici anni, unito all'assenza di contestazioni, ha quindi escluso la mera tolleranza e consolidato la situazione di fatto a favore della ricorrente.

La giurisprudenza conferma che la lunga durata dell'uso è un indice forte contro la tolleranza. La Cassazione ha chiarito che la protrazione nel tempo del godimento può escludere la mera cortesia, salvo che tra le parti vi siano rapporti particolari (come la parentela) che giustifichino una detenzione di favore (Cass. n. 31126/2025). Nel caso esaminato, non essendovi alcun rapporto speciale tra i vicini e avendo la ricorrente utilizzato la porzione di balcone per oltre sedici anni senza contestazioni, la tesi della tolleranza non poteva essere accolta. Il vicino sosteneva che la ricorrente avesse usato quella porzione di balcone solo per cortesia, come un comodato precario legato alla presenza del serbatoio idrico. Anche ammesso che l'uso della vicina fosse nato per consentire il serbatoio, il possesso era proseguito per anni dopo la sua rimozione, senza alcuna opposizione. Per questo il giudice ha escluso la tolleranza: non era provata, non era credibile e non era coerente con i fatti. Quello esercitato dalla ricorrente era, a tutti gli effetti, un possesso pieno e tutelabile.

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