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Se qualcuno occupa il tuo posto auto in condominio, puoi chiedere al giudice di farlo liberare

Il proprietario di un posto auto in condominio, se il parcheggio è occupato, permanentemente, da un estraneo, può chiedere al giudice la reintegra nel possesso.

Avv. Marco Borriello 
05 Feb. 2026

Tra le vicende che caratterizzano la vita in condominio rientra anche quella del posto auto occupato da una persona diversa dal proprietario.

Alle volte, ciò capita soltanto per poco tempo, magari anche per distrazione. Si pensi, ad esempio, all'ospite che, entrato nel fabbricato, suppone che lo spazio in questione sia utilizzabile per un parcheggio temporaneo. Ad ogni modo, in questa, come in altre circostanze analoghe, il problema si risolve facilmente, poiché l'area viene liberata dopo poco tempo.

Diverso, invece, è quanto è accaduto nella vicenda oggetto della recente ordinanza del Tribunale di Vasto del 14 gennaio 2026. In tal caso, infatti, il posto auto di un malcapitato titolare era stato occupato, permanentemente da una vettura appartenente ad una società. Pare, addirittura, che il veicolo fosse stato abbandonato e che la proprietaria fosse stata, vanamente, interpellata, senza fornire alcun riscontro e, tanto meno, senza liberare lo spazio.

Per tutte queste ragioni, l'avente diritto aveva avviato un'azione diretta al reintegro del possesso dinanzi al competente Tribunale di Vasto.

Pertanto, se qualcuno occupa il tuo posto auto in condominio, puoi chiedere al giudice di farlo liberare? Vediamo cosa ha deciso in merito l'ufficio abruzzese e, soprattutto, quali sono i presupposti per poter rispondere positivamente alla domanda.

Azione di reintegrazione nel possesso del proprio posto auto: in cosa consiste?

Il proprietario di un posto auto in condominio, qualora dovesse riscontrare che il proprio spazio è occupato, permanentemente, da un estraneo, può agire con l'azione di reintegra nel possesso di cui all'art. 1168 cod. civ. «Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione».

In questo, come in altri casi, il possessore può ottenere tutela del proprio possesso senza ricorrere ad una lunga azione ordinaria. Il procedimento in questione, infatti, è più celere e, in genere, si risolve in pochi mesi. Tuttavia, per ottenere ragione, bisogna rispettare determinati presupposti e dimostrare alcuni elementi.

In primo luogo, il ricorrente deve provare la relazione materiale con la cosa di cui si chiede il reintegro ovvero il concreto esercizio del potere di fatto sul bene che, precedentemente allo spoglio, era stato espresso. Sotto questo aspetto non è, certamente, importante, che il possesso fosse stato continuato e mai interrotto.

È, infatti, sufficiente che il possessore avesse avuto la possibilità di relazionarsi con la cosa, secondo le sue esigenze «Risultano, pertanto, irrilevanti, ai fini della tutela apprestata dall'azione possessoria, la frequenza e le modalità di esercizio del possesso, anche se illegittimo o abusivo, purché quest'ultimo presenti i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale (Cass., n. 6772/91)».

In secondo luogo, per l'accoglimento del ricorso, il possessore spogliato deve prova l'animus spoliandi dell'attuale detentore del bene, cioè la consapevolezza che questi ha dell'agire contro la volontà altrui. Quest'ultimo elemento si presuppone implicito nell'aver preso possesso di un bene senza il consenso del legittimo titolare.

Pertanto, dimostrati questi elementi, è possibile chiedere ed ottenere dal giudice competente che ordini di liberare il posto auto occupato, permanentemente.

Azione di reintegrazione nel possesso del proprio posto auto: come dimostrare le proprie ragioni?

Nell'azione giudiziale, diretta al recupero del proprio posto auto, le proprie ragioni possono essere dimostrate in vario modo. In particolare, non è indispensabile ricorrere alla prova documentale. Mediante testimoni, infatti, è possibile provare la pregressa relazione materiale col bene, l'animus spoliandi del possessore illegittimo nonché lo stato di fatto per cui si chiede il reintegro.

Proprio ciò che è accaduto nella vicenda in esame dove, mediante testimoni ed alcuni documenti (la chat whatsapp dei condòmini e una lettera proveniente dall'amministratore) il ricorrente ha dimostrato di avere utilizzato il proprio posto auto per tanti anni, di esserne stato spossessato, proditoriamente, alcun mesi prima contro la propria volontà e di subire, allo stato degli atti, la presenza del veicolo occupante (per un caso analogo di auto abbandonata nei parcheggi condominiali, si veda Auto abbandonata nei parcheggi condominiali: sì allo sgombero con l'azione possessoria).

Per questi motivi, la domanda è stata accolta ed è stato ordinato alla parte convenuta di liberare l'area.

Considerazioni conclusive

In tema di azione di reintegrazione, nel procedimento in esame, il Tribunale di Vasto ha applicato i dettami espressi dalla giurisprudenza di legittimità, senza discostarsene in alcun modo.

A tale riguardo, basta citare quanto richiamato a proposito dell'animus spoliandi del possessore illegittimo e di come provare questo indispensabile requisito per l'accoglimento delle domanda di reintegro «l'animus spoliandi deve reputarsi insito nel fatto di privare altri del possesso in modo violento o clandestino, implicando la violenza o la clandestinità la consapevolezza, da parte dell'autore dello spossessamento, di agire contro la volontà (espressa o presunta) del possessore o del detentore, onde privarlo del potere di fatto sulla cosa, cosicché, una volta accertato che vi sia stato un consapevole sovvertimento della situazione possessoria, null'altro occorre per ritenere la sussistenza dell'animus spoliandi (cfr., Cass. 11/06/1986, n. 3859)».

Per cui, la decisione del Tribunale di Vasto non presenta alcuna novità ed è stato naturale ed inevitabile che sia stata emessa in certi termini, viste le circostanze del caso.

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