La rimozione cautelare di una telecamera privata richiede la prova di un pregiudizio imminente, grave e irreparabile. La mera prospettazione di una possibile sanzione amministrativa per la ripresa della pubblica via, così come la ripresa di un ballatoio esterno di accesso all'abitazione, non integra di per sé il periculum in mora richiesto dall'art. 700 c.p.c. L'ordinanza del Tribunale di Palermo del 03 aprile 2026, resa in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., concentra la decisione su questo punto e lascia assorbiti i profili relativi al fumus boni iuris, alla liceità del trattamento dei dati e alla stessa operatività dell'esenzione domestica.
La vicenda
Un condomino, anche nella qualità di amministratore, aveva proposto ricorso cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c. per ottenere la rimozione di due telecamere installate da altri partecipanti all'edificio. Secondo la prospettazione attorea, una telecamera riprendeva parte della pubblica via in corrispondenza del portone d'ingresso, mentre l'altra era collocata al secondo piano con direzione verso il corridoio-pianerottolo di passaggio anche per l'accesso alle proprietà del ricorrente.
Il giudice della prima fase aveva respinto la domanda. In sede di reclamo, il ricorrente ha insistito nel dedurre che le riprese della pubblica via integrassero un illecito trattamento di dati personali, con potenziale esposizione del condominio a responsabilità amministrativa, e che la ripresa del proprio ballatoio esclusivo determinasse una lesione della sfera privata e personale.
La decisione
Il collegio ha respinto il reclamo. La motivazione si fonda, in via dirimente, sul difetto del periculum in mora, richiamando la struttura tipica del rimedio di cui all'art. 700 c.p.c., che esige la compresenza del fumus boni iuris e del pericolo di un danno grave e irreparabile.
Il passaggio decisivo della motivazione merita di essere riportato con ampiezza, perché delimita con precisione la ratio decidendi: "anche volendo dissentire dalle considerazioni inerenti il fumus boni iuris (...) rimane il fatto che: i) per quanto attiene alle eventuali riprese della pubblica via, non può qualificarsi alla stregua di danno grave ed irreparabile l'eventuale responsabilità amministrativa in cui il condominio incorrerebbe, essa risolvendosi, in estrema sintesi, in una sanzione pecuniaria; ii) per quanto attiene alla ripresa di porzione del ballatoio (...) ove anche vi fosse lesione della sfera privata, essa non attingerebbe comunque la soglia di gravità richiesta dall'art. 700".
La decisione, dunque, si arresta sul terreno cautelare e non scioglie in via definitiva il profilo della liceità dell'impianto. Il collegio reputa sufficiente rilevare che il danno allegato, per come prospettato, non raggiunge l'intensità richiesta per anticipare la tutela di merito.
Nello stesso senso si colloca l'ulteriore passaggio sulla natura del luogo ripreso. Il tribunale ribadisce che il ballatoio, inteso come porzione esterna che consente di raggiungere la porta di ingresso dell'abitazione, "non è luogo in cui si esplica il nucleo fondamentale (...) del diritto alla sfera privata e personale protetto (...) dall'art. 8" CEDU. Il riferimento convenzionale viene quindi utilizzato per graduare la serietà della lesione denunciata in sede d'urgenza: la ripresa di uno spazio esterno di accesso non viene equiparata, ai fini cautelari, alla compressione della vita privata che si realizza nella privata dimora o nei suoi spazi più strettamente riservati.
Una volta escluso il periculum, il collegio ha ritenuto superflua ogni ulteriore indagine sull'effettivo funzionamento delle telecamere. Anche questo passaggio è coerente con la logica del provvedimento: il difetto di uno dei due presupposti dell'art. 700 c.p.c. impedisce, da solo, l'accoglimento della domanda cautelare.
I riferimenti giurisprudenziali
- Trib. Siracusa, ord. 28 agosto 2025, R.G. n. 3005/2025: è stata ordinata la rimozione urgente di una telecamera PTZ orientata verso ingresso comune e vano scala, perché il dispositivo poteva essere facilmente orientato fino a riprendere anche l'interno dell'abitazione altrui e la parte resistente non aveva dimostrato concrete situazioni di pericolo idonee a giustificarne l'installazione. Il precedente segna il limite applicativo della soluzione palermitana: la tutela d'urgenza assume consistenza quando l'invasione investe direttamente la privata dimora o i suoi spazi più riservati.
- Trib. Torre Annunziata, sent. n. 2878/2025: la lesione della riservatezza è stata esclusa in presenza di telecamere fisse il cui campo visivo, accertato in concreto, non comprendeva aree di proprietà o pertinenza altrui ma soltanto spazi visibili da terzi. Il criterio dell'accertamento effettivo dell'angolo di ripresa si muove in una linea compatibile con il ragionamento seguito dal tribunale palermitano.
- Cass. n. 24151/2017: nel sistema di videosorveglianza installato dal singolo è possibile riprendere aree condominiali solo quando ciò sia direttamente funzionale e indispensabile alla tutela del proprio alloggio, restando necessario limitare l'inquadratura alla porzione strettamente indispensabile. Il richiamo è utile perché evita letture eccessive del provvedimento in esame, che non ha affermato una generale liceità delle riprese di spazi comuni, ma ha soltanto escluso il requisito del danno grave e irreparabile in sede cautelare.
- Garante per la protezione dei dati personali, provv. 12 ottobre 2023 n. 477: l'ambito domestico resta circoscritto alle aree di diretto interesse del privato; l'estensione della ripresa ad aree pubbliche o eccedenti la propria pertinenza richiede un rischio effettivo, adeguatamente documentato, e il rispetto delle regole in materia di protezione dei dati. Il provvedimento è pertinente perché il reclamo palermitano evocava proprio la ripresa della pubblica via, ma il collegio ha ritenuto quel profilo non decisivo sul piano del periculum.
Considerazioni conclusive
. el giudizio d'urgenza la verifica decisiva non coincide con l'astratta illegittimità della telecamera, ma con la qualità del pregiudizio allegato. Se la lesione prospettata si traduce, allo stato, nel rischio di una sanzione amministrativa pecuniaria o nella ripresa di uno spazio esterno di accesso all'abitazione, il rimedio ex art. 700 c.p.c. può essere negato anche quando restino aperti i profili di liceità sostanziale dell'impianto.
In questa linea si colloca il criterio dell'accertamento concreto del campo visivo valorizzato da Trib. Torre Annunziata n. 2878/2025, dove l'assenza di riprese su aree esclusive altrui ha escluso la lesione della riservatezza; sul punto v. anche telecamere su spazi visibili da terzi. La lettura si restringe, però, quando il dispositivo consenta di invadere la privata dimora o i suoi spazi immediatamente contigui: nel caso deciso dal Trib. Siracusa, ord. 28 agosto 2025, la natura mobile della telecamera e la possibilità di orientarla fino all'interno dell'abitazione hanno giustificato la rimozione urgente; in tal senso v. telecamera PTZ e privata dimora.
Sul piano sostanziale, Cass. n. 24151/2017 e il provvedimento del Garante n. 477/2023 confermano che la videosorveglianza del singolo resta ammessa solo entro limiti di stretta indispensabilità e minimizzazione, specialmente quando vengano in rilievo spazi comuni o aree aperte al pubblico; può vedersi anche campo visivo e privata dimora e, per il profilo della pubblica via, riprese della pubblica via e privacy. Per un quadro d'insieme, v. telecamere in condominio e orientamenti.
In questa cornice, il reclamo è stato respinto non perché le riprese fossero senz'altro lecite, ma perché, per come dedotte, non imponevano una misura immediata di inibizione. Il dato davvero dirimente resta la distanza tra il dubbio di illegittimità e la soglia del danno cautelare: distanza che, nel caso della pubblica via e del ballatoio esterno, il collegio ha ritenuto non colmata.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
