L'installazione di telecamere private in ambito condominiale può non integrare una lesione del diritto alla riservatezza quando, in concreto, il campo visivo dei dispositivi non consente la ripresa di aree di proprietà o pertinenza altrui e "abbraccia" esclusivamente spazi comunque visibili da terzi. In tale prospettiva, il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 2878/2025 (21.12.2025), ha escluso la violazione della privacy della proprietaria che lamentava l'installazione di telecamere esterne, poiché gli accertamenti tecnici hanno evidenziato l'assenza di riprese del giardino e di altri spazi pertinenziali di sua esclusiva proprietà.
La vicenda
La proprietaria di un appartamento con giardino aveva agito in giudizio contro il proprietario dell'unità posta all'ultimo piano della palazzina, deducendo che quest'ultimo avrebbe installato - senza autorizzazione - due telecamere esterne puntate sul portone d'ingresso e sull'intero giardino di sua proprietà, oltre a una terza telecamera dotata di sistema di rotazione a 360°, attivabile da remoto tramite software.
Secondo l'attrice, tali dispositivi avrebbero violato il suo diritto alla privacy, poiché inquadravano la proprietà privata in vari punti, causandole stress e disagio e impedendole il libero godimento degli spazi esterni. Venivano pertanto chiesti l'accertamento dell'illegittimità dell'installazione, la rimozione delle telecamere e il risarcimento del danno non patrimoniale.
Il convenuto contestava integralmente le domande, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza delle pretese, e chiedeva altresì la condanna dell'attrice per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La decisione
All'esito dell'istruttoria, svolta anche mediante consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale ha rigettato le domande attoree.
In particolare, la CTU (valutazione fatta propria dal giudice perché ritenuta completa e immune da vizi logico-giuridici) ha accertato che le due telecamere oggetto di contestazione erano di tipo fisso e non movimentabili da remoto: una era orientata verso l'intero viale di accesso al fabbricato (sia nella parte in comproprietà tra le parti sia nella parte pubblica), mentre l'altra inquadrava la porzione di viale privato comune attigua al portone d'ingresso, con orientamento verso il basso.
È stato inoltre accertato che né le telecamere né il videocitofono installato dal convenuto riprendevano il giardino, il locale deposito o altri spazi pertinenziali di proprietà della proprietaria, e che il campo visivo dei dispositivi "abbracciava" spazi visibili da terzi, ossia luoghi materialmente accessibili ai fruitori senza necessità di particolari accorgimenti.
La CTU ha anche evidenziato che, in prossimità del confine, la vegetazione alta presente nel giardino avrebbe comunque potuto fungere da schermo protettivo qualora la portata effettiva della ripresa fosse stata più ampia di quella riscontrata.
Quanto alle modalità di funzionamento, il consulente ha rilevato che le immagini venivano registrate tramite DVR, ma non è stato possibile verificare la durata di conservazione per la mancata conoscenza della password di accesso al sistema; quanto al videocitofono, è stata indicata anche la possibilità (non in uso al momento del sopralluogo) di inserire una scheda di memoria per memorizzare le immagini.
Sulla base delle risultanze peritali, il Tribunale ha affermato che "si può escludere, con sufficiente grado di certezza, che parte resistente abbia, attraverso la propria condotta, violato il diritto della ricorrente alla riservatezza su quanto si compie negli spazi di proprietà della medesima, sottratti infatti alla visibilità di terzi".
Il giudice ha inoltre sottolineato come "dette telecamere e il succitato videocitofono […] risultano idonei a riprendere il viale di accesso al fabbricato e, in ogni caso, spazi visibili da terzi", con conseguente esclusione della violazione del diritto alla riservatezza.
La domanda risarcitoria è stata respinta per difetto di prova del danno non patrimoniale dedotto. È stata infine disattesa la richiesta del convenuto ex art. 96 c.p.c., per assenza di allegazioni e prova sia dell'an sia del quantum.
I riferimenti giurisprudenziali
Il Tribunale ha richiamato l'indirizzo della Cassazione secondo cui, in tema di videosorveglianza installata dal singolo, è possibile riprendere aree condominiali solo quando ciò sia direttamente funzionale e indispensabile alla tutela del proprio alloggio, restando in ogni caso necessario che l'inquadratura sia limitata alla porzione strettamente indispensabile (Cass. n. 24151/2017). È stato altresì ricordato che, diversamente, la videosorveglianza condominiale deliberata dall'assemblea può riprendere scale e pianerottoli (Cass. n. 38230/2018).
Richiamata anche la giurisprudenza di merito conforme, secondo cui la sicurezza della proprietà privata può essere tutelata con un sistema che inquadri le sole aree di esclusiva pertinenza e escluda la ripresa di aree comuni (in assenza di delibera) e di aree in altrui proprietà (Trib. Vicenza, sent. 18.10.2019).
Nello stesso senso, è stato ribadito che, ove un singolo condomino installi un impianto a tutela della sua proprietà esclusiva, "l'angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza […] escludendosi ogni forma di ripresa anche senza registrazione d'immagini relative ad aree comuni o antistanti l'abitazione di altri condomini" (Trib. Napoli n. 4446/2018).
Infine, è stato valorizzato l'arresto di merito secondo cui "non è configurabile una lesione del diritto alla riservatezza […] laddove una telecamera […] non inquadri - in concreto e attualmente - aree di proprietà altrui […] e mancando […] le credenziali necessarie a modificarne autonomamente i parametri", non essendo sufficiente il mero timore astratto di possibili modifiche future (Trib. Vicenza n. 370/2025).
Considerazioni conclusive
La decisione ribadisce un punto centrale: la tutela della riservatezza è ancorata a un accertamento "in concreto" del campo visivo e della reale attitudine dei dispositivi a riprendere luoghi in cui si svolge la vita privata, nonché alla verifica dell'effettiva ripresa di aree di proprietà o pertinenza altrui. In assenza di tali presupposti, non può fondarsi tutela inibitoria o risarcitoria sul solo disagio soggettivo o sul timore astratto di future modifiche dell'inquadratura.
Al contempo, occorre mantenere distinto il profilo (deciso) della lesione del diritto alla riservatezza dai possibili profili (non scrutinati in motivazione) inerenti agli adempimenti in materia di protezione dei dati personali connessi a registrazione, conservazione e accesso alle immagini. Sul piano normativo, l'"esenzione domestica" opera infatti solo quando il trattamento resta circoscritto alla sfera personale e familiare (art. 2, par. 2, lett. c), Reg. UE 2016/679): in presenza di riprese che coinvolgano stabilmente terzi, spazi comuni o aree aperte al pubblico, possono venire in rilievo regole e cautele ulteriori, secondo le indicazioni delle autorità di settore e della prassi applicativa.
In chiave operativa, per ridurre il rischio di contenzioso, resta decisivo documentare (anche con verifiche tecniche) che l'inquadratura sia limitata e non "invada" aree altrui; quando ciò non sia tecnicamente evitabile, assumono rilievo misure di minimizzazione (ad es. oscuramenti/masking di porzioni di immagine) e una gestione rigorosa di accessi e credenziali.
Approfondimenti e orientamenti recenti (utili per inquadrare il perimetro applicativo in casi analoghi): (i) sul quadro delle decisioni in materia e sulle regole pratiche, si veda Telecamere in condominio: le sentenze in materia; (ii) sull'esigenza di delibera assembleare per impianti sulle parti comuni e sul rapporto con la disciplina privacy, Sistemi di videosorveglianza in condominio e privacy: serve la delibera; (iii) sull'orientamento dell'Autorità in caso di riprese che coinvolgano aree pubbliche, Non è consentito installare telecamere il cui raggio d'azione riprende anche aree pubbliche; (iv) su un orientamento di merito (2025) relativo ai poteri dell'assemblea rispetto a telecamere private non lesive della riservatezza, Trib. Catania 13 agosto 2025 n. 4262.
In conclusione: la sentenza n. 2878/2025 del Tribunale di Torre Annunziata conferma che solo una concreta ed effettiva invasione della sfera privata - accertata in fatto e non meramente ipotizzata - può legittimare l'intervento giudiziale a tutela della riservatezza; diversamente, quando le riprese si limitano a luoghi in fatto visibili da terzi e non includono aree altrui, le domande inibitorie e risarcitorie non trovano accoglimento.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
