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L'installazione di telecamere da parte del singolo condomino è ammessa se il campo visivo non riguarda la privata dimora

L'installazione di telecamere da parte di un singolo condomino è consentita se limita le riprese alle aree comuni senza violare la privacy altrui e risponde a reali esigenze di sicurezza.

CondominioWeb Lex AI 
24 Ott. 2025

L'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte del singolo condomino impone un rigoroso bilanciamento tra l'esigenza costituzionalmente rilevante di tutela della propria sicurezza e il diritto alla riservatezza degli altri partecipanti al condominio.

Il Tribunale di Palermo, Sezione Seconda Civile, con la sentenza dell'11 ottobre 2025 (RG n. 5505/2024), pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha esaminato tali profili, precisando i presupposti di liceità per l'installazione di telecamere che riprendano aree comuni e richiamando, oltre alla giurisprudenza penale della Corte di Cassazione, le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (art. 5, comma 3) concernenti il trattamento dei dati personali per finalità esclusivamente personali.

La vicenda

Un condomino, proprietario di un appartamento al secondo piano, ha agito in giudizio contro la sorella (proprietaria del primo piano) e le nipoti, chiedendo la rimozione delle videocamere installate presso l'appartamento di proprietà della convenuta e l'ordine di astenersi da condotte ritenute pregiudizievoli ed emulative.

Il ricorrente ha dedotto che dal terzo piano veniva sistematicamente gettata acqua sul suo balcone, che nelle scale comuni venivano lasciati oggetti e spazzatura per giorni e che era stata installata una telecamera senza il suo consenso, la quale riprendeva spazi comuni.

Dopo una diffida formale, la controparte aveva apposto un cartello informativo sul cancello d'ingresso.

Le convenute si sono costituite contestando le pretese avversarie e sostenendo la legittimità dell'impianto di videosorveglianza, motivata dalla conflittualità tra i nuclei familiari e dalla necessità di tutelare la propria sicurezza.

Hanno inoltre evidenziato che l'installazione era stata preceduta da una riunione cui avevano partecipato anche altri abitanti dello stabile (ad eccezione del ricorrente), i quali avevano espresso consenso scritto.

La decisione

Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti per ordinare la rimozione delle telecamere o accogliere le ulteriori domande del ricorrente.

Sul piano penalistico, il giudice ha applicato l'orientamento costante della Cassazione penale, secondo cui "la ripresa con una telecamera delle parti comuni non può pertanto in alcun modo ritenersi indebitamente invasiva della sfera privata dei condomini, poiché l'esposizione alla vista di terzi di un'area che costituisce pertinenza domiciliare e che non è destinata a manifestazioni di vita privata esclusive è incompatibile con una tutela penale della riservatezza" (Cass. pen., Sez. V, n. 44156/2008; Cass. pen., n. 34151/2017; Cass. pen., n. 5253/2019).

Il Tribunale ha evidenziato che "affinché vi sia lesione della privacy altrui, è necessario che siano violate le disposizioni ex artt. 614 e 615 bis cod. penale", escludendo nel caso concreto qualsiasi violazione in quanto "le telecamere in questione... inquadrano la pubblica via nel tratto davanti al cancello di accesso al complesso abitativo e l'area condominiale tra tale cancello e il portone di accesso agli appartamenti. Esse dunque... non inquadrano beni esclusivi del ricorrente".

Sotto il profilo civilistico, il giudice ha chiarito che "non è applicabile nel caso di specie il D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), in quanto ai sensi dell'art. 5, comma 3... il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione".

Nel caso concreto mancava qualsiasi allegazione o prova circa la comunicazione o diffusione delle immagini a terzi.

Il Tribunale ha inoltre sottolineato che "si tratta di zone liberamente visibili a terzi estranei (nella specie, sono direttamente visibili dalla strada pubblica) e ciò fa indubbiamente venir meno l'esigenza di riservatezza vantata dal ricorrente", richiamando Cass., n. 14346/2012.

Sul piano civilistico è stato ribadito che "ove si discuta della legittimità dei sistemi di videosorveglianza installati per fini personali occorre procedere ad un bilanciamento tra diritti aventi entrambi fondamento costituzionale: va verificato se l'installazione delle discusse videocamere sia proporzionata a quanto necessario per la tutela dell'incolumità personale".

Il giudice ha altresì dato atto della forte conflittualità tra i nuclei familiari, nonché del carattere deterrente delle telecamere rispetto a condotte violente, e ha rilevato che le ulteriori due telecamere dedotte dall'attore non erano state specificate quanto a posizione e campo di ripresa.

In conclusione, "è da considerarsi lecito il sistema di videosorveglianza installato dal singolo proprietario esclusivo senza il placet di tutti gli altri anche se l'obiettivo punta sulle parti comuni dell'edificio, perché il cortile del fabbricato o il relativo accesso non rientrano nei concetti di domicilio e privata dimora", purché non vengano riprese aree esclusive altrui e non vi sia comunicazione sistematica o diffusione dei dati raccolti.

I riferimenti giurisprudenziali

Il Tribunale ha fatto applicazione dell'indirizzo consolidato della Cassazione penale secondo cui l'installazione da parte del singolo condomino di telecamere sulle parti comuni per finalità personali non integra reato ex art. 615-bis c.p., a condizione che non vengano riprese aree esclusive altrui (Cass. pen., Sez. V, n. 44156/2008; Cass. pen., n. 34151/2017; Cass. pen., n. 5253/2019).

Sul versante civilistico sono stati richiamati precedenti conformi (Tribunale Roma, Sez. V civile, ordinanza 15 gennaio 2014; Tribunale Avellino, Sez. I, sentenza 30 ottobre 2017), secondo cui le parti comuni possono essere oggetto di sorveglianza video ove questa sia funzionale a vigilare spazi propri esclusivi.

È stato inoltre richiamato l'articolo 5, comma 3, D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy"), secondo cui il trattamento dei dati personali per fini esclusivamente personali non soggiace alla disciplina del codice salvo che i dati siano destinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione.

Considerazioni conclusive

L'installazione da parte del singolo condomino di sistemi di videosorveglianza sulle parti comuni può considerarsi lecita se finalizzata alla tutela della propria sicurezza, se non comporta la ripresa di spazi esclusivi altrui e se non vi è comunicazione sistematica o diffusione dei dati raccolti.

Tuttavia - come precisato dal Tribunale - "ove si discuta della legittimità dei sistemi di videosorveglianza installati per fini personali occorre procedere ad un bilanciamento tra diritti aventi entrambi fondamento costituzionale": l'installazione deve essere proporzionata alle esigenze effettive e non deve eccedere quanto strettamente necessario alla tutela dell'incolumità personale, tenuto conto anche della circostanza che le aree riprese siano già liberamente visibili da terzi.

Resta distinto il caso dell'installazione di un impianto di videosorveglianza condominiale deliberata dall'assemblea sulle parti comuni, per la quale l'art. 1122-ter c.c. richiede le maggioranze di cui all'art. 1136, comma 2, c.c.; tale disciplina non si applica quando il dispositivo è installato dal singolo per fini esclusivamente personali nel rispetto dei limiti sopra richiamati.

Quanto alle ulteriori domande dell'attore (gettito di acqua e deposito di oggetti/spazzatura nelle scale), il Tribunale le ha rigettate per genericità delle allegazioni e della prova testimoniale, non essendo stati precisati frequenza, autori e circostanze dei fatti dedotti.

È lecito installare sistemi antifurto/videosorveglianza sulle parti comuni senza autorizzazione assembleare?
Alla luce delle motivazioni rese (assenza di ripresa di beni esclusivi altrui, campi di ripresa limitati ad aree comuni e vie pubbliche liberamente visibili, finalità di sicurezza, assenza di comunicazione sistematica o diffusione delle immagini), l'installazione da parte del singolo può essere ammessa se funzionale alla protezione della propria unità immobiliare e senza pregiudizio concreto per i diritti degli altri condomini.

Diversamente, quando si tratti di un impianto condominiale sulle parti comuni, occorre deliberazione assembleare conforme all'art. 1122-ter c.c.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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