Una persona può essere residente nella città X, avere dimora temporanea nella città Y e il domicilio nella città Z.
La differente funzione svolta dai tre istituti non esclude, tuttavia, che residenza, dimora e domicilio possano coincidere in un unico luogo.
La questione postaci da un nostro lettore ci è di aiuto per affrontare l'argomento delineando i tratti caratteristici delle tre situazioni giuridiche.
"Buona sera redazione. Ho un quesito per Voi. Abito a (…) da quindici anni e nella mia casa ho la residenza.
Di recente mi è capitato di dover iniziare una causa in un'altra città dove ha sede lo studio del mio avvocato che al momento della firma del mandato mi ha fatto eleggere domicilio presso il suo studio.
Mi chiedo se questa elezione di domicilio ha dei riflessi su altre elezioni che avevo fatto per diversi motivi, anche direttamente presso la mia residenza, oppure se ogni elezione di domicilio è a se stante.
Vi ringrazio per il lavoro fantastico."
Grazie al nostro lettore. La risposta al quesito è semplice ed immediata: ci pare di poter dire che lui abbia eletto domicilio presso il legale per la causa intrapresa, così almeno sembra potersi dedurre dalla descrizione dei fatti.
In tal caso, quindi, quell'elezione di domicilio è specifica per quella questione e, pertanto, non va a collidere con le (eventuali) altre.
Lo spunto ci è utile per approfondire le modalità di dichiarazione di residenza e domicilio e le caratteristiche della dimora.
Residenza e dichiarazioni anagrafiche
Ai sensi dell'art. 2, primo e secondo comma, l. 1228/1954 "è fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'articolo 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza.
L'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza."
La residenza, dunque, è il luogo in cui è fissata la dimora abituale e ciascuno (cittadino o straniero, regolarmente presente sul territorio dello Stato) è tenuto a domandare l'iscrizione nell'anagrafe del comune di dimora abituale.
Che cosa si intende per dimora abituale?
La dimora è una situazione di fatto, non serve alcuna dichiarazione
La dimora abituale è una situazione di fatto rispetto alla quale è necessario considerare due elementi: quello temporale di permanenza (elemento oggettivo) e quello relazionale di presenza dei legami familiari ed amicali stabili (elemento soggettivo).
Si tratta di elementi elastici la cui riprova non può in alcun modo prescindere da Come più volte specificato dalla Corte di Cassazione "di fronte alla presenza di variegate situazioni che possono verificarsi nella vita di ogni giorno (svolgimento dell'attività lavorativa in parte in un luogo e in parte in un altro, frequentazione di un corso di studi universitari in località anche distante dalla propria abitazione, etc), ciò che rileva ai fini della individuazione della residenza, intesa come dimora abituale, è dunque la permanenza in un luogo per un periodo prolungato apprezzabile (c.d. elemento oggettivo), ma tale che non debba essere necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo, dovendo tale elemento coniugarsi con quello altrettanto rilevante, anzi dirimente, dell'intenzione di stabilirvisi stabilmente (c.d. elemento soggettivo), rivelata dalle proprie consuetudini di vita e dalle proprie relazioni familiari e sociali.
Quest'altro elemento sussiste allorquando - come già evidenziato da questa Corte - un soggetto, pur non soggiornando permanentemente in un luogo, in relazione ai plurimi impegni che possono caratterizzare la sua vita, vi ritorna non appena può, instaurando ivi le proprie più significative relazioni sociali ed affettive" (Cass. 15 febbraio 2021 n. 3841).
In sostanza vivere a Roma perché li si lavora, ma avere famiglia, parenti ed amici a Napoli, dai quali si torna appena si può non determina uno spostamento di dimora abituale e quindi di residenza. In tal senso va letto, pertanto il secondo comma della norma prima citata, ossia che l'assenza temporanea dal comune di dimora non comporta variazioni anagrafiche.
Si badi: la domanda di trasferimento è posta a controlli da parte della competente autorità locale, ergo: la residenza deve essere spostata, essendo un obbligo di legge, quando ricorrono i presupposti fattuali e giuridici.
Domicilio, si elegge quando è richiesto dalla legge o su accordo delle parti
L'art. 43, primo comma, c.c. recita: "Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi".
Tizio ha un'attività commerciale a Milano, il domicilio inerente a quell'attività è nella sede della medesima, cioè nei locali dove si svolge, quindi a Milano.
Chiaramente più sedi possono comportare la presenza di più domicili, o anche di uno solo, dipende dalla concreta situazione esistente.
Si è soliti distinguere tra domicilio generale (vedasi quello dell'esempio o in generale il domicilio che ognuno elegge anche di fatto dichiarando la residenza o avendo una dimora abituale), nonché un domicilio speciale (quello del nostro lettore eletto per la controversia iniziata per il tramite del proprio legale) da qualche anno si fa altresì riferimento a quello digitale, cioè un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che sostituisce il recapito tradizionale (fisico) in relazione all'invio delle comunicazioni con valore legale da parte della Pubblica Amministrazione, ad esempio le notifiche di cartelle di pagamento, ecc.
