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L'assemblea non può ordinare la rimozione delle telecamere private

È irrilevante che le videocamere possano potenzialmente inquadrare una parte della proprietà condominiale: ciò che conta è l'effettiva direzione dell'obiettivo.

Avv. Mariano Acquaviva 
17 Set. 2025

Il Tribunale di Catania (13 agosto 2025, n. 4262) ha stabilito che l'assemblea non può ordinare la rimozione e la ricollocazione delle telecamere private installate dal singolo condomino, se queste non violano la riservatezza degli altri proprietari, cioè se non sono puntate in direzione delle parti comuni. Analizziamo più nel dettaglio la vicenda processuale.

Rimozione delle telecamere private: il fatto

Due condòmini proponevano impugnazione avverso una deliberazione condominiale, a loro dire annullabile o perfino nulla per una molteplicità di violazioni normative; tra i diversi motivi di doglianza v'era anche quello inerente all'impianto di videosorveglianza privata.

Nello specifico, con l'approvazione del quinto punto all'ordine del giorno l'adunanza aveva disposto la rimozione delle telecamere degli attori e il riposizionamento in punti diversi stabiliti dall'assemblea con l'ausilio di tecnico dalla stessa individuato, nonché il divieto di posizionamento di telecamere in corrispondenza del posto auto assegnato ai ricorrenti stessi.

Quest'ultimi adducendo di aver subito diverse minacce e furti e, in considerazione della posizione facilmente accessibile del proprio appartamento, riferivano di essersi determinati all'installazione di sistema di videosorveglianza a propria tutela e del proprio immobile.

L'assemblea, praticamente all'unanimità, deliberava invece a favore della rimozione delle telecamere e alla loro ricollocazione in punti che non inquadrassero le parti comuni.

Il posizionamento delle telecamere private: l'analisi del CTU

Ai fini della risoluzione della controversia, il giudice conferiva formale incarico al CTU affinché, previo sopralluogo, accertasse la collocazione delle telecamere di sorveglianza apposte dagli attori.

Dall'elaborato peritale si evinceva che:

  1. una prima telecamera insisteva sul prospetto sud sovrastante la porta di ingresso all'appartamento al piano primo, montata su area condominiale di pertinenza esclusiva, con inquadratura in grado di riprendere esclusivamente la pavimentazione antistante l'ingresso.

    Vista però la tipologia costruttiva della telecamera, era possibile variare l'angolazione dell'obiettivo inquadrando anche aree non pertinenziali l'immobile appartenenti ad altro proprietario;

  2. sempre al primo piano vi erano altre due telecamere con angolazione diversa.

    Anche in questo caso, emergeva che le telecamere avessero capacità di inquadratura ben più ampia se opportunamente settata, anche se al momento del sopralluogo riprendeva solo porzioni pertinenziali all'immobile esclusivo;

  3. al piano secondo si accertava la presenza di una telecamera posta sul terrazzino.

    Quest'ultima, oltre ad inquadrare la proprietà privata, riprendeva anche una porzione condominiale;

  4. per quanto concerneva il prospetto nord al primo piano prospiciente sul parcheggio condominiale, non si rilevava, al momento del sopralluogo, la presenza di alcuna videocamera di sorveglianza, ma le sole predisposizioni dell'impianto.

Rimozione delle telecamere private: decisione e motivazione

Il Tribunale di Catania (13 agosto 2025, n. 4262) ha ritenuto parzialmente fondata l'impugnazione: a seguito della CTU, infatti, era risultato che solo una telecamera fosse in grado di riprendere anche una porzione condominiale (quella di cui al punto n. 3 del precedente paragrafo), mentre le altre fossero tutte orientate verso parti esclusive o pertinenziali degli immobili dei ricorrenti.

A parere del giudice catanese, è irrilevante che le telecamere potessero potenzialmente inquadrare anche una porzione della proprietà condominiale: ciò che conta è che l'angolazione dell'obiettivo fosse diretta in maniera tale da riprendere solo le proprietà esclusive degli attori o le loro pertinenze.

In buona sostanza, ciò che conta è l'orientamento che è stato effettivamente impresso alla telecamera, poco importando che, per tipologia costruttiva, il dispositivo consenta di variare l'angolazione dell'obiettivo.

A quanto finora rilevato, occorre aggiungere che il modello di telecamera utilizzata dagli attori, in base alle caratteristiche tecniche rilevate, non risultava essere motorizzato, pur essendo comunque manualmente orientabile; ciò significa che la direzione e/o il puntamento delle videocamere non poteva essere modificato in modo nascosto.

È invece illegittima la telecamera che, oltre a inquadrare la proprietà esclusiva, riprende anche parte di quella comune.

Con riguardo invece alla telecamera che i condòmini sostenevano rivolta verso il parcheggio condominiale, la consulenza ha consentito di appurare che nessuna videocamera di sorveglianza risultava montata, essendo presente solo la predisposizione dell'impianto.

Il Tribunale di Catania conclude ricordando che, quando trattasi di videocamera di sorveglianza privata, non occorre che vengano apposti cartelli di segnalazione dell'impianto.

Inoltre, il privato può anche ancorare l'impianto sulle parti comuni, per come gli è riconosciuto dagli artt. 1102 e 1122 c.c., purché ne abbia dato comunicazione all'amministratore e l'installazione non comporti modificazione d'uso dell'area, non impedisca agli altri condomini di fare parimenti uso dell'area comune né pregiudichi il decoro architettonico dell'edificio.

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