Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Superbonus perso senza lavori iniziati, il risarcimento non coincide con il bonus atteso

La mancata apertura del cantiere e l'assenza di spese per opere impediscono di trattare il vantaggio fiscale come risultato già acquisito e impongono una domanda risarcitoria coerente.

CondominioWeb Lex AI 
19 Mar. 2026

Il mancato accesso al Superbonus non si traduce automaticamente nel diritto al risarcimento pari al bonus perduto. Quando i lavori restano nella fase preparatoria, senza contratto di appalto, senza impresa esecutrice, senza apertura del cantiere e senza spese per opere, il vantaggio fiscale non è un risultato già entrato nel patrimonio del committente, ma soltanto un esito eventuale. In questa situazione, il danno eventualmente prospettabile è la perdita della concreta possibilità di ottenere quel vantaggio, purché sia specificamente allegata e domandata.

Questo è il nucleo della sentenza del Tribunale di Pordenone n. 133 dell'11 marzo 2026, che rigetta la domanda proposta dal condominio e da alcuni condomini contro l'amministratrice e un'altra società coinvolta nell'iter del Superbonus. La decisione si colloca nel quadro dell'artt. 119 e 121 D.L. 34/2020, in una disciplina speciale poi più volte modificata: resta pienamente attuale il principio generale sulla distinzione tra perdita di chance e mancato conseguimento del risultato finale, mentre il regime del 110% va letto nel suo contesto normativo storico.

La vicenda

Il condominio e alcuni partecipanti hanno convenuto in giudizio l'amministratrice e un'altra società, sostenendo che, a diverso titolo, avrebbero dovuto consentire l'accesso al Superbonus 110%, coordinando l'iter tecnico-amministrativo, individuando le imprese esecutrici e selezionando un general contractor.

Secondo gli attori, dopo il conferimento all'ingegnere incaricato dall'assemblea dello studio preliminare, del computo metrico e della documentazione necessaria al deposito della CILA-S, le convenute non avrebbero adempiuto agli obblighi assunti, impedendo l'avvio dei lavori e la fruizione del beneficio fiscale. Per questo chiedevano l'accertamento dell'inadempimento e la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in misura non inferiore a euro 500.000.

Le convenute hanno resistito deducendo, nel merito, di non avere assunto un'obbligazione di risultato e di non avere garantito né l'esecuzione delle opere né il conseguimento del beneficio fiscale. Hanno inoltre evidenziato che progettazione, fattibilità tecnico-economica e predisposizione della documentazione erano rimesse al professionista incaricato dal condominio, e che nessuna impresa aveva accettato l'intervento perché il progetto non risultava sostenibile rispetto ai prezzi di mercato, ai massimali normativi e al mutato contesto economico.

La decisione

Il Tribunale rigetta la domanda partendo da un dato documentale ritenuto decisivo: i lavori non sono mai iniziati. La motivazione ricostruisce con precisione l'arresto della vicenda nella fase pre-esecutiva e afferma che "dalla documentazione allegata dalle parti non emerge la stipula di un contratto di appalto, né l'individuazione definitiva di un'impresa esecutrice cui affidare le opere deliberate. Non risulta essere mai avvenuta la consegna dei lavori, l'apertura del cantiere o l'inizio di attività materiali sull'immobile". Nello stesso senso, il Collegio rileva l'assenza di SAL, fatture per opere edili, libretti di cantiere, verbali di consegna o altri atti tipici della fase esecutiva.

Anche il deposito della CILA-S non viene valorizzato come indice di avvio dell'intervento: secondo la sentenza, si è trattato dell'unico atto compatibile con l'intenzione di avviare i lavori, ma effettuato dall'amministratrice al solo fine di evitare la decadenza dal beneficio fiscale e non come passaggio immediatamente prodromico all'apertura del cantiere. (Per un approfondimento, si veda responsabilità dell'amministratore per perdita del Superbonus.)

Da qui il passaggio centrale: in assenza di lavori eseguiti, gli attori non avevano sostenuto spese per opere, né assunto obbligazioni economiche verso imprese esecutrici, né subito una diminuzione patrimoniale direttamente collegata all'esecuzione dell'appalto. Il beneficio fiscale invocato era soltanto "un effetto accessorio e consequenziale alla realizzazione degli interventi edilizi"; non essendosi verificato il fatto generatore della detrazione, non poteva essere trattato in giudizio come risultato certo e dovuto.

La motivazione, a questo punto, distingue con nettezza i due piani del danno. Il giudice osserva che "gli attori avrebbero potuto lamentare la perdita di chance", ma precisa subito che "domandare il risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato è cosa diversa da domandare il risarcimento del danno da perdita di chance". La chance, richiamando Cass. civ., sez. III, 2 settembre 2022, n. 25886, è la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un risultato favorevole, bene patrimoniale autonomamente valutabile; proprio per questo, la relativa domanda ha un oggetto diverso rispetto alla pretesa di ottenere il valore del risultato finale come se fosse già acquisito.

Su questa base la pronuncia aggiunge che il giudice non poteva riqualificare d'ufficio la domanda. Richiamando Cass. civ., sez. III, ord. 17 aprile 2024, n. 10402, afferma che il potere di qualificazione incontra il limite del mutamento dei fatti costitutivi della pretesa: qui la domanda formulata dagli attori non era quella di risarcimento per perdita di chance, ma quella per il mancato conseguimento del risultato sperato. La conseguenza è il rigetto integrale delle domande principali, con assorbimento delle domande di manleva proposte tra le altre parti e condanna degli attori alle spese nei confronti delle convenute.

I riferimenti giurisprudenziali

  • Cass. civ., sez. III, 2 settembre 2022, n. 25886 - La perdita di chance è un danno autonomo, consistente nella definitiva perdita di una concreta possibilità favorevole; la relativa domanda è ontologicamente diversa da quella avente ad oggetto il mancato conseguimento del risultato finale.
  • Cass. civ., sez. III, 7 luglio 2024, n. 18568 - Il danno da perdita di chance è risarcibile solo quando sia provata, in concreto, la possibilità di conseguire il vantaggio perduto; la mera aspettativa astratta non basta. Questo criterio è stato richiamato in materia di bonus edilizi come parametro per verificare l'effettiva probabilità di accesso all'agevolazione.
  • Cass. civ., sez. III, ord. 17 aprile 2024, n. 10402 - Il giudice può riqualificare la domanda solo se resta immutata la causa petendi; il potere officioso si arresta quando mutano i fatti costitutivi del diritto azionato.
  • Trib. Treviso, 2023, n. 1690 - In tema di perdita del Superbonus per inadempimento dell'impresa, il risarcimento da perdita di chance richiede una prova rigorosa del nesso tra la condotta del convenuto e la concreta possibilità di conseguire l'agevolazione; il ristoro è escluso se manca un giudizio di probabilità sufficientemente fondato.
  • Trib. Varese, 15 novembre 2025, n. 764 - In materia di Superbonus, il risarcimento da perdita di chance è stato escluso quando l'agevolazione era oggettivamente preclusa ab origine, perché mancava una concreta possibilità di conseguirla. Per un approfondimento, v. nessun risarcimento se il bonus era precluso.
  • Trib. Salerno, 25 novembre 2025, n. 4778 - In una fattispecie diversa, con contratto di appalto, cantiere formalmente avviato e inerzia dell'appaltatore, è stato riconosciuto un danno parametrato al valore della detrazione non conseguita, sul presupposto dell'avvenuto inserimento dell'intervento in una fase esecutiva concreta e causalmente collegata all'inadempimento. In tal senso v. risarcimento quando il cantiere era partito.

Considerazioni conclusive

Se l'intervento si arresta prima dell'appalto e prima dell'avvio dei lavori, la perdita del Superbonus non integra di per sé il danno pari al valore della detrazione, ma può rilevare solo come perdita di una chance concreta, purché questa sia dedotta come autonoma voce di danno e sorretta da allegazioni e prova coerenti. È questa la linea seguita dalla decisione, in continuità con Cass. n. 25886/2022 sulla natura autonoma della chance e con Cass. n. 18568/2024, che esige la dimostrazione di una possibilità effettiva e non meramente teorica di conseguire il vantaggio fiscale; nello stesso solco si collocano le pronunce di merito che escludono il ristoro quando manca un serio giudizio probabilistico o quando l'agevolazione era già in concreto irraggiungibile, come mostrano i casi di Treviso e di Varese. Sul punto v. anche nessun risarcimento se il bonus era precluso.

Le decisioni che commisurano il danno al beneficio fiscale non conseguito si fondano invece su un presupposto diverso e più avanzato dell'iter: contratto concluso, cantiere aperto, attività esecutiva documentata e collegamento causale tra inadempimento e perdita del vantaggio. In questa prospettiva si comprende il diverso esito del precedente salernitano, richiamato anche nei materiali di approfondimento, nel quale il percorso verso l'agevolazione era già entrato nella fase esecutiva; per un approfondimento, v. risarcimento quando il cantiere era partito. Resta così fissato un criterio di lettura utile anche oltre la disciplina storica del 110%: nei contenziosi sui bonus edilizi, il titolo del danno, la fase concreta raggiunta dall'intervento e la prova della reale conseguibilità dell'agevolazione decidono insieme sia l'an sia il quantum della tutela.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento