Con sentenza del Tribunale di Milano, XIII Sezione civile, n. 1480 del 18 febbraio 2026 (R.G. 18956/2024) è stata esclusa la responsabilità dell'amministratore cessato dall'incarico per l'ammanco registrato sul conto corrente condominiale a seguito di una frode informatica realizzata tramite SIM swap fraud. La pronuncia è d'interesse perché chiarisce, sul piano probatorio e fattuale, quali condotte (denuncia, disconoscimento delle operazioni, iniziative stragiudiziali e giudiziali verso la banca, informazione in sede di passaggio di consegne) siano state ritenute idonee a escludere negligenza, imprudenza o imperizia nell'esecuzione dell'incarico, nonché perché ribadisce che l'addebito patrimoniale all'amministratore non può fondarsi su mere allegazioni prive di riscontro.
La vicenda
Il condominio, rappresentato dall'amministratore subentrante, ha convenuto in giudizio l'amministratore precedente (rimasto in carica sino al 30 novembre 2021), chiedendone la condanna al pagamento di € 14.390,75, somma sottratta dal conto condominiale tra l'1 e il 2 dicembre 2020 mediante frode informatica.
In via subordinata, per l'ipotesi in cui un rimborso dichiaratamente ottenuto dall'ex amministratore dalla banca fosse stato comprensivo anche di tale importo, è stata domandata la restituzione della medesima somma al condominio.
La frode è stata ricostruita come realizzata tramite SIM swap fraud, con blocco dell'utenza telefonica riferita all'amministratore e conseguente possibilità per terzi di disporre bonifici non autorizzati attraverso i servizi di home banking. Dalla documentazione esaminata dal giudice è emerso, tra l'altro, che l'episodio non riguardava soltanto il condominio attore, poiché risultavano danneggiati anche numerosi altri condomìni amministrati dal medesimo soggetto; che l'ex amministratore, dopo essersi accorto dell'accaduto, si era attivato con accesso presso la banca; che in data 4 dicembre 2020 era stata presentata denuncia per frode informatica (art. 640-ter c.p.), con successiva iscrizione della notizia di reato nel Registro; che i legali dei condomìni danneggiati avevano contestato alla banca, con comunicazione a mezzo PEC, profili di responsabilità connessi alla vulnerabilità del sistema di home banking, richiamando la rapidità e la numerosità delle operazioni eseguite in un ristretto lasso di tempo; che nel maggio 2021 era stato proposto anche un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. nei confronti dell'istituto di credito (poi rigettato); che, nel passaggio di consegne, l'ex amministratore aveva segnalato per iscritto l'evento al gestore subentrante (per un approfondimento sul danno da mancata consegna); e che, a partire dal 2022, erano stati promossi ricorsi innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario nei confronti della banca nell'interesse dei condomìni che lo avevano confermato nel ruolo, ottenendo in più occasioni decisioni favorevoli.
La decisione
Le domande del condominio sono state integralmente rigettate. Il Tribunale ha ritenuto che l'istruttoria documentale dimostrasse un'attività articolata e non meramente formale dell'ex amministratore, sia sul piano della denuncia penale e del disconoscimento delle operazioni, sia su quello delle iniziative (anche tecniche e stragiudiziali) rivolte ad affermare la responsabilità della banca per l'inadeguatezza dei presìdi di sicurezza nella gestione dei pagamenti online. È stata inoltre ritenuta non provata la dedotta trattenuta, da parte dell'ex amministratore, di un rimborso di spettanza del condominio attore per l'importo oggetto di causa.
"Le sopra indicate fonti di prova documentale mettono in luce come il convenuto abbia adottato plurime iniziative per ottenere la tutela degli interessi del [condominio], in particolare: attivandosi presso Banca Intesa S.p.A. per attuare il disconoscimento delle operazioni di pagamento non autorizzate; attivandosi presso la Procura della Repubblica di Milano per denunciare la grave truffa informatica subita, richiedendo di essere informato delle eventuali richieste di proroga delle indagini e di archiviazione del procedimento; incaricando vari legali per contestare all'Istituto Bancario le proprie responsabilità per omessa predisposizione di adeguati sistemi di controllo sui pagamenti disposti on line e per richiedere la restituzione delle somme […]"
"La complessità delle iniziative assunte dal convenuto, con intensità e determinazione, al fine di far accertare la truffa informatica subita […] consentono di ritenere infondata la domanda di parte attrice di accertamento della responsabilità […] per negligenza, imperizia ed imprudenza nell'espletamento dello incarico […] sino al 30.11.2021."
"Inoltre, la parte attrice non ha fornito alcuna prova del fatto che [l'amministratore] avrebbe trattenuto sino all'attualità il rimborso ricevuto da Banca Intesa S.p.A., di spettanza del Condominio attore, dello importo di Euro 14.390,75."
In applicazione del criterio della soccombenza, il condominio è stato condannato alla rifusione delle spese di lite (liquidate in € 5.077,00, oltre accessori).
I riferimenti giurisprudenziali
La motivazione non richiama espressamente precedenti specifici in tema di responsabilità dell'amministratore per frodi bancarie o informatiche. L'inquadramento sistematico della figura dell'amministratore come mandatario con rappresentanza e la conseguente riconducibilità della responsabilità al paradigma contrattuale restano tuttavia coerenti con l'indirizzo di legittimità secondo cui l'ufficio di amministratore costituisce incarico gestorio su mandato collettivo, con applicazione delle regole del mandato, incluse diligenza e rendiconto . In dottrina, la valutazione della diligenza in termini "professionali" viene tradizionalmente letta in combinazione con gli obblighi di correttezza e con la disciplina del mandato .
- Cass., Sez. Un., 8 aprile 2008, n. 9148: rapporto amministratore-condominio assimilabile al mandato con rappresentanza, con applicazione delle regole del mandato e dei doveri di diligenza e rendiconto .
- Corte d'Appello di Milano, 27 dicembre 2017, n. 5440: esclusione, in linea generale, di un potere-dovere della banca di controllare l'inerenza "condominiale" delle operazioni compiute dall'amministratore autorizzato sul conto assenza di obblighi di vigilanza della banca sul conto condominiale .
- Cass. n. 7214/2023, Cass. n. 26916/2020 e giurisprudenza di merito richiamata: in ipotesi di duplicazione/illecito rilascio di SIM e accesso al conto, possibile responsabilità solidale di banca e compagnia telefonica, salvo colpa grave dell'utente, con frequente rilievo del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. phishing e SIM duplicata con profili di responsabilità di banca e telco .
Considerazioni conclusive
Il rigetto delle domande non equivale ad affermare che l'amministratore sia, in via generale, "immunizzato" rispetto a qualunque ammanco da frode informatica: l'esito dipende dal contenuto concreto degli addebiti e dalla prova che il condominio riesce a offrire, nonché dalla prova contraria che l'amministratore riesce a dare sulla correttezza del proprio operato.
In questa vicenda, il Tribunale ha escluso la colpa professionale valorizzando una reazione tempestiva e multilivello, comprendente disconoscimento delle operazioni, denuncia penale, iniziative legali e tecniche contro la banca e corretta informazione al gestore subentrante, sino a rilevare la disponibilità dell'ex amministratore a trasmettere la documentazione utile per la tutela stragiudiziale (ricorsi ABF) una volta cessata la sua rappresentanza del condominio attore.
"… adire, a partire dall'anno 2022, per conto di quei Condomini che lo avevano confermato nello incarico ed in relazione ai quali, pertanto, aveva conservato la rappresentanza legale, l'Arbitro Bancario Finanziario … provvedendo, infine, ad informare il nuovo Amministratore … e rendendosi disponibile … a fornirgli tutta la documentazione utile per predisporre il ricorso … per conto di tale Condominio, del quale lo stesso … era rappresentante …"
Sotto il profilo operativo, la pronuncia conferma che l'azione contro l'ex amministratore, quando è costruita come domanda di responsabilità per negligenza nella tutela del patrimonio comune dopo un fatto doloso di terzi, richiede di individuare con precisione quale condotta omissiva o imprudente sia stata tenuta e in che modo essa abbia inciso causalmente sul danno o sull'aggravamento della perdita.
Non a caso, in tema di responsabilità dell'amministratore per ammanchi e mala gestio, è costante l'attenzione della giurisprudenza sull'onere probatorio dell'attore, ad esempio quando l'ammanco non sia dimostrato tramite estratti conto .
All'opposto, quando l'ammanco dipende da operazioni direttamente imputabili all'amministratore (bonifici a proprio favore, prelievi non giustificati, confusione patrimoniale), la responsabilità è normalmente affermata in presenza di carenze di giustificazione documentale, con conseguente obbligo restitutorio.
In tale prospettiva, si segnala, per la casistica di segno diverso (non legata a frode di terzi, ma a operazioni del gestore), bonifico dell'amministratore sul proprio conto senza prova delle spese e prelievi in contanti non giustificati con obbligo di restituzione .
Quanto alle iniziative stragiudiziali esperite verso la banca, i ricorsi davanti all'Arbitro Bancario Finanziario possono costituire un rimedio utile (facoltativo e distinto dal giudizio civile), ma, sul piano della responsabilità dell'amministratore verso il condominio, la loro rilevanza resta essenzialmente probatoria: possono dimostrare, come avvenuto nella vicenda decisa, che l'amministratore ha concretamente attivato strumenti ragionevoli per contenere o recuperare il pregiudizio, senza che l'eventuale esito negativo delle azioni recuperatorie comporti di per sé un automatico obbligo risarcitorio.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
