L'art. 66 disp. att. c.c., prescrive le modalità di invio dell'avviso di convocazione nonché il contenuto che lo stesso deve avere, a pena di annullabilità della delibera adottata dall'assemblea, in presenza di un vizio di convocazione.
L'avviso, che deve essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, deve contenere non solo specifica indicazione dell'ordine del giorno, ma anche il luogo e l'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà a riunione e dell'ora della stessa.
Con riferimento al luogo della riunione, il legislatore dunque prescrive soltanto che l'avviso contenga l'indicazione specifica della sede in cui si svolgerà l'adunanza senza porre limiti alla scelta, anche se solitamente avviene nello studio dell'amministratore o nelle parti comuni dell'edificio.
Cosa accade se l'amministratore modifica il luogo della riunione senza preavviso, per sopravvenuta inidoneità del luogo originariamente prescelto?
È quanto avvenuto nel caso affrontato dalla Corte d'Appello di Bari (sent. n. 770/2023).
Fatto e decisione
Un condomino domandava la nullità della delibera assembleare di approvazione del riparto consuntivo perché l'amministratore, lo stesso giorno in cui si doveva tenere la riunione, aveva modificato il luogo ove si sarebbe dovuta tenere l'assemblea, impedendogli così di partecipare.
Dal canto suo, il condominio evidenziava che, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, non era stato possibile tenere l'assemblea all'aperto, nel luogo in cui usualmente veniva convocata, ma si era reso necessario tenerla al coperto, peraltro a breve distanza dal luogo indicato nella convocazione.
Il Tribunale di Foggia, dopo aver esaminato le risultanze della prova testimoniale, rigettava la domanda dell'attore ritenendo che lo spostamento del luogo di svolgimento dell'assemblea condominiale non aveva inciso sulla regolarità dello svolgimento del consesso in quanto il condominio convenuto aveva provato "di aver effettivamente consentito in ogni caso la partecipazione all'assemblea di tutti i condomini, garantendo loro la possibilità di conoscere la nuova sede tramite un soggetto rimasto sul luogo di convocazione".
Avverso la decisione di primo grado proponeva appello il condomino, il quale si affidava ad un unico motivo di gravame sostenendo che il pregiudizio subìto dallo stesso per la mancata partecipazione consisteva nel fatto che gli era stato impedito di essere presente all'assemblea condominiale, di esprimere in quella sede le proprie ragioni e, quindi, concorrere con il proprio voto alla formazione della volontà assembleare per la delibera sul riparto consuntivo.
La Corte d'Appello di Bari, richiamando le deposizioni testimoniali assunte in primo grado, ha rigettato il gravame sostenendo che le circostanze di fatto quali l'improvviso acquazzone verificatosi il giorno della riunione che si sarebbe dovuta tenere all'aperto, imponevano al condomino di attivarsi diligentemente per comprendere le ragioni per le quali il luogo prescelto per la riunione era deserto, tanto più che l'adunanza era stata spostata presso lo studio dell'amministratore non distante dal luogo originariamente scelto e presso il quale si sarebbe dovuto recare per attingere informazioni.
Trattandosi di un impedimento di mero fatto e non di diritto, la mancata partecipazione all'assemblea, secondo la Corte è imputabile unicamente alla negligenza del condomino, anche in considerazione del fatto che gli altri condomini ebbero la possibilità di parteciparvi agevolmente, senza che nessun altro impugnasse la delibera per le medesime ragioni.
Considerazioni conclusive
Nella specie, dirimente ai fini della validità della delibera impugnata è stato il comportamento negligente dell'attore poiché, secondo la Corte d'Appello di Bari, sarebbe stato sufficiente per il condomino recarsi presso lo studio dell'amministratore per chiedere informazioni in merito alle ragioni della mancata riunione presso il luogo indicato nell'avviso di convocazione (tanto più che era all'aperto e quel giorno pioveva) per accorgersi che l'assemblea era stata spostata proprio in quella sede, al coperto, ove tutti gli altri partecipanti si erano diligentemente recati.
Nella specie, infatti, la circostanza provata tramite testi, della presenza di un soggetto incaricato di comunicare ai condomini l'avvenuto spostamento del luogo di riunione e che, in ogni caso, i condomini furono posti in condizioni di poterlo raggiungere, ha portato la Corte a determinarsi circa la piena validità della delibera impugnata.
Sull'argomento, non sono mancate pronunce di merito che, contrariamente a quanto deciso con la pronuncia in esame, ma sulla base di circostanze diverse, hanno invece annullato le delibere assembleari per vizio di convocazione, per essere stata spostata la riunione in luogo ed ora diversi rispetti a quelli originariamente indicati, previa comunicazione via mail e, dunque, non nelle stesse forme richieste per l'invio dell'avviso di convocazione (raccomandata postale, pec, fax raccomandata a mani), e senza congruo anticipo (Trib. Bergamo sent. n. 386/2022; Corte d'Appello di Firenze, sent. n. 14 del 2019).
