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Il professionista incaricato dal condominio va pagato anche se i lavori non si eseguono

La rinuncia ad eseguire le opere preventivate per mancanza dell'unanimità in assemblea non esonera dal pagamento dello studio di fattibilità

Avv. Mariano Acquaviva 
29 Giu. 2026

La Corte di Appello di Ancona (12 giugno 2026, n. 636), confermando la sentenza resa dal giudice di prime cure (Trib. Ancona, 10 marzo 2025, n. 446), ha ribadito un importante principio: il professionista incaricato dal condominio va pagato anche se i lavori non si eseguono. Analizziamo più nel dettaglio la vicenda processuale.

Fatto e decisione

Un condomino impugnava la deliberazione con cui l'assemblea approvava il pagamento dell'onorario dell'architetto precedentemente incaricato di effettuare la valutazione della fattibilità urbanistica, edilizia e tecnica dell'intervento di riqualificazione energetica dell'edificio ai fini dell'accesso al Superbonus 110%.

Secondo l'attore, l'onorario non era dovuto in quanto gli interventi sul fabbricato non erano stati eseguiti; l'assemblea infatti, dopo aver ricevuto l'elaborato dall'architetto e averne discusso, non trovava l'accordo unanime dei condòmini necessario per apportare le modifiche alle facciate dell'edificio, per cui il consesso decideva di non dare seguito ai lavori.

Soccombente in primo grado (Trib. Ancona, 10 marzo 2025, n. 446), il condomino impugnava la decisione ribadendo che l'elaborato non ottemperava alle direttive impartite al professionista e che la relativa prestazione d'opera intellettuale non poteva ritenersi correttamente adempiuta, in quanto l'architetto aveva dichiarato fattibili opere che in realtà non lo erano - perché comportavano un'alterazione del decoro architettonico - senza procedere ad ulteriore attività di progettazione, per la quale era stato invece richiesto il compenso al condominio.

In conclusione, l'attore deduceva la nullità della delibera per eccesso di potere, assumendo che i condòmini non erano stati posti nella condizione di poter adeguatamente valutare la prestazione svolta dall'architetto.

Si costituiva in giudizio il condominio appellato ribadendo che la delibera riguardante il conferimento dell'incarico all'architetto e quella ove si era deciso di non dar seguito ai lavori di cui allo studio di fattibilità non erano state oggetto di impugnazione: di conseguenza il compenso del professionista doveva essere pagato.

La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza in commento (12 giugno 2026, n. 636), ha rigettato il motivo di gravame sulla scorta delle seguenti considerazioni.

Dagli atti è risultata incontroversa l'esistenza di due delibere antecedenti a quella gravata che non erano state oggetto di impugnazione:

  • una prima deliberazione con la quale veniva disposto di conferire l'incarico per lo studio di fattibilità dei lavori di riqualificazione dello stabile condominiale all'architetto, che prevedeva le condizioni economiche del suddetto incarico professionale, stante la consegna a tutti i condòmini del preventivo predisposto dal professionista;
  • una successiva deliberazione con la quale i condomini avevano deciso di non procedere alla esecuzione dei lavori in mancanza del raggiungimento dell'unanimità necessaria alla modifica del decoro architettonico.

La deliberazione impugnata, successiva a quelle appena menzionate, si era limitata ad approvare il rendiconto e, in particolare, il pagamento della parcella dell'architetto; conseguentemente, essa aveva natura meramente esecutiva di decisioni ormai consolidate, inerenti all'obbligazione contrattuale sorta tra il condominio e il professionista in virtù delle deliberazioni pregresse mai impugnate.

Il primo giudice ha correttamente tenuto conto, ai fini della decisione, della mancata impugnazione delle due delibere precedenti che costituivano presupposto logico necessario di quella impugnata e vincolavano il condominio al pagamento del compenso dell'architetto a fronte dell'esecuzione della prestazione di opera professionale, impregiudicata l'eventuale approvazione da parte dell'assemblea di azione di responsabilità professionale nei confronti del medesimo in caso di accertata inidoneità della prestazione resa, iniziativa che non è risultata essere stata deliberata.

Nemmeno è stato ritenuto ravvisabile il dedotto eccesso di potere, avendo la maggioranza assembleare deciso di corrispondere il compenso al professionista a seguito del conferimento dell'incarico e dell'adempimento della prestazione, in esecuzione delle delibere precedenti, ormai definitive e vincolanti.

Considerazioni conclusive

La sentenza in commento appare ineccepibile, avendo fatto buon governo dei consolidati princìpi giurisprudenziali, in ragione dei quali non si può impugnare il rendiconto per spese acconsentite da deliberazioni pregresse non contestate.

Qualora si tratti invece di spese non precedentemente approvate da specifiche deliberazioni, la contestazione non è più possibile se il condomino non ha impugnato tempestivamente la delibera che approva il rendiconto con i relativi saldi (Trib. Catania, 30 agosto 2025, n. 4343).

Infatti, l'approvazione del rendiconto condominiale senza impugnazione nei termini previsti rende vincolanti i crediti, impedendo successive contestazioni sulle somme indicate (Trib. Genova, 8 settembre 2025, n. 2087).

Nel caso di specie, tuttavia, il condominio si era regolarmente assunto l'obbligo di corrispondere il compenso del professionista al momento del conferimento dell'incarico, con delibera incontestata.

Ugualmente insussistente è l'eccepito vizio di eccesso di potere, il quale è ravvisabile quando una delibera, pur rispettando le norme di legge, persegue fini estranei agli interessi collettivi o danneggia ingiustamente la minoranza.

Nel caso affrontato dalla Corte di Appello di Ancona, come si è rilevato, la delibera di pagamento del compenso costituiva adempimento di un'obbligazione negoziale, non apparendo pertanto idonea a configurare un abuso in danno dell'appellante.

In conclusione, non è ravvisabile alcun eccesso di potere, avendo la maggioranza assembleare deciso di corrispondere il compenso al professionista a seguito del conferimento dell'incarico e dell'adempimento della prestazione, in esecuzione delle delibere precedenti, ormai definitive e vincolanti.

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