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Il professionista incaricato dal condominio non può pretendere il pagamento della parcella se non trasmette la documentazione necessaria

Quando il compenso del tecnico dipende dall'invio della documentazione contabile, il professionista deve provare di averla trasmessa, altrimenti possono essere negati interessi e spese.

CondominioWeb Lex AI 
02 Dic. 2025

Quando, in forza della normativa applicabile o delle pattuizioni contrattuali, il pagamento del compenso professionale è subordinato al compimento di specifici adempimenti formali (quali, ad esempio, il deposito presso enti o uffici competenti della documentazione contabile relativa ai lavori eseguiti), il tecnico incaricato dal condominio è tenuto a trasmettere al committente tutta la documentazione necessaria affinché questi possa procedere agli ulteriori incombenti richiesti ai fini del pagamento. In tale prospettiva, rientra tra le obbligazioni accessorie del professionista la prestazione consistente nel fornire tempestivamente al condominio ogni atto e documento utile alla liquidazione del compenso.

Il Tribunale di L'Aquila, con sentenza del 21/11/2025, ha affermato che, quando il debitore solleva eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., occorre verificare se il professionista, alla data di proposizione del ricorso monitorio, abbia effettivamente adempiuto agli obblighi strumentali e documentali posti a suo carico dalla legge o dal contratto, così da porre il condominio nella concreta condizione di adempiere la propria obbligazione di pagamento.

Nel caso esaminato, la mancata prova di tale adempimento ha reso meritevole di accoglimento l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dal condominio, con conseguente impossibilità per il professionista di pretendere il pagamento degli interessi richiesti sulla fattura dalla data di ultimazione dei lavori sino al soddisfo, nonché delle spese del procedimento monitorio.

La vicenda

L'ingegnere incaricato aveva eseguito il progetto relativo alla demolizione e ricostruzione del fabbricato e svolto la direzione dei lavori sull'immobile condominiale danneggiato dal sisma. Egli chiedeva ed otteneva dal Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini per la somma dovuta a titolo di compenso per l'attività svolta.

I condomini proponevano opposizione deducendo che il mancato pagamento della somma ingiunta fosse dipeso dalla mancata trasmissione da parte del professionista della documentazione necessaria per il pagamento del credito richiesto, così impedendone l'invio al Comune ai fini della liquidazione di quanto dovuto.

In particolare, i condomini sostenevano che la mancata produzione della corretta documentazione contabile, necessaria al pagamento delle competenze professionali, avesse impedito il pagamento della prestazione finanziata con fondi pubblici.

L'ingegnere si costituiva in giudizio sostenendo che né le attività professionali descritte nel ricorso per ingiunzione né la quantificazione del credito erano state contestate dagli opponenti; aggiungeva che l'inadempimento dell'amministratore precedente non poteva essergli opposto e che i condomini avrebbero dovuto corrispondere comunque il compenso convenuto; infine riteneva irrilevante l'esistenza di un finanziamento pubblico rispetto al contratto d'opera intercorso.

Durante lo svolgimento della causa il Condominio provvedeva al pagamento della fattura oggetto di contestazione in favore dell'opposto.

Pertanto residuava controversia limitatamente alla debenza degli interessi legali maturati sul compenso in favore dell'ingegnere dalla fine dei lavori fino al saldo e sulle spese legali relative al procedimento monitorio.

La decisione

Il Tribunale ha accolto l'eccezione sollevata dai condomini, osservando che "l'ingegnere non ha provato di aver fornito al Condominio anteriormente alla proposizione del ricorso monitorio la documentazione necessaria al pagamento della parcella; pertanto è meritevole di accoglimento l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dagli opponenti".

Di conseguenza "non può riconoscersi in capo all'opposto il diritto al pagamento degli interessi richiesti sulla fattura dalla data di ultimazione dei lavori sino al soddisfo", né quello alle spese del procedimento monitorio.

Nella motivazione viene richiamato espressamente l'art. 11, comma 5-bis, D.L. n. 78/2015 (conv. L. n. 125/2015), secondo cui "il direttore dei lavori, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione dello stato avanzamento lavori (SAL), trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo (condominio) e quest'ultimo provvede entro sette giorni a presentarli presso gli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione".

Sul piano probatorio il Tribunale ha applicato le regole generali: "il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto costituito dall'avvenuto adempimento ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o infine gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria".

Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, all'istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sulla controparte l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass., n. 29719/2023).

Dalla ricostruzione fattuale emerge che "la fattura per il pagamento del compenso è stata emessa dall'ingegnere in data 2.10.2023, quindi molto tempo dopo il deposito del ricorso monitorio". Non risultava dunque provato che prima del deposito del ricorso fosse stata trasmessa la documentazione necessaria per consentire ai condomini di adempiere tempestivamente all'obbligazione.

Sulla base delle risultanze istruttorie "non vi è traccia negli atti e nei documenti allegati" di una trasmissione antecedente; pertanto veniva accolta l'eccezione ex art. 1460 c.c., con rigetto delle domande accessorie formulate dall'ingegnere.

Per quanto riguarda il capitale, a seguito del pagamento eseguito dal Condominio, è stata dichiarata la cessata materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto; le spese del giudizio di opposizione sono state integralmente compensate, in ragione del fatto che il ritardo nell'adempimento è stato ricollegato all'inadempimento della parte creditrice, sul quale ha inciso la mala gestio della precedente amministrazione condominiale.

I riferimenti giurisprudenziali

  • Cass., Sez. Un., n. 13533/2001: principio sulla presunzione di persistenza del diritto in caso di domanda di adempimento;
  • Cass., n. 13674/2006; Cass., n. 8615/2006: riparto dell'onere probatorio tra creditore e debitore;
  • Cass., n. 29719/2023: applicabilità dell'art. 1460 c.c.; oneri probatori nell'eccezione d'inadempimento;

Considerazioni conclusive

La decisione valorizza, con riferimento al rapporto d'opera professionale per lavori finanziati con contributo statale, il collegamento tra nascita di un credito effettivamente esigibile e corretto adempimento degli obblighi formali imposti dalla normativa speciale, tra cui rientra la tempestiva trasmissione al Condominio degli atti contabili necessari per la liquidazione dei SAL ex art. 11, comma 5-bis, D.L. n. 78/2015.

In applicazione dei principi desumibili dagli artt. 2697 e 1460 c.c., il giudice ha ritenuto che, una volta allegato dai condomini l'inadempimento del direttore dei lavori in ordine alla trasmissione della documentazione contabile, gravasse sul professionista l'onere di dimostrare di aver posto il Condominio nelle condizioni di provvedere al deposito presso il Comune e, quindi, al pagamento del proprio compenso.

La mancata prova di tale adempimento strumentale ha comportato, nel caso specifico, l'accoglimento dell'eccezione di inadempimento, con esclusione tanto degli interessi quanto delle spese della fase monitoria.

Sotto altro profilo, viene evidenziato come la soluzione adottata sia strettamente collegata alla disciplina speciale dettata dall'art. 11 D.L. n. 78/2015 (conv. L. n. 125/2015), applicabile alle ipotesi in cui i pagamenti siano subordinati a procedure pubbliche o vincolate di erogazione del contributo.

Laddove si tratti di prestazioni non soggette a tali vincoli, ovvero sia documentalmente provata una diversa pattuizione tra le parti circa tempi e modalità dei pagamenti, l'applicazione dell'art. 1460 c.c. e la valutazione sull'esigibilità del credito dovranno essere condotte alla luce delle specifiche intese negoziali e della disciplina di settore effettivamente applicabile.

La motivazione, anche attraverso i richiami a Cass., Sez. Un., n. 13533/2001 e Cass., n. 29719/2023, si colloca nel solco dell'indirizzo di legittimità sul riparto degli oneri probatori nella domanda di adempimento e nell'eccezione di inadempimento: il creditore professionista, quando il pagamento è condizionato al rispetto di una procedura pubblica (come nei lavori post-sisma finanziati con contributi statali), deve essere in grado di dimostrare non solo lo svolgimento delle prestazioni, ma anche gli adempimenti formali che rendono il credito effettivamente liquidabile nei confronti dei condomini committenti.

Dal punto di vista operativo, la pronuncia richiama l'attenzione sia dei tecnici sia degli amministratori di condominio: il direttore dei lavori deve curare la tracciabilità della trasmissione degli atti contabili (PEC, protocolli, caricamento sui portali dedicati), mentre l'amministratore, in presenza di contributi pubblici, dovrebbe sollecitare formalmente l'invio della documentazione mancante e conservare le relative comunicazioni.

In difetto di prova di un corretto adempimento di tali obblighi, il professionista rischia non solo di vedersi negati interessi e spese monitorie, ma anche, in casi analoghi, di subire decurtazioni del compenso previste dalla stessa normativa speciale.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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