Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Il condominio è obbligato al pagamento del professionista se il compenso è stato determinato da specifica delibera

La determinazione del compenso in favore del professionista è importante e qualsiasi contestazione allo stesso deve essere mossa in modo puntuale e preciso al momento dell'espletamento dell'attività intellettuale e non successivamente.

Avv. Nicola Frivoli 
25 Mar. 2025

Con pronuncia emessa in data 7 marzo 2025, n. 567, il Tribunale di Bologna rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo intentata da un condominio-opponente, e ritenendola infondata, confermava il provvedimento monitorio.

L'opponente riteneva che le somme richieste a saldo di prestazioni professionali svolte dall'opposto-professionista non fossero da imputarsi, eccependo l'inadempimento del detto professionista e l'intervenuta prescrizione del triennale del compenso richiesto.

Si costituiva l'opposto, contestando in toto l'assunto del condominio e chiedeva rigetto dell'opposizione.

Processualmente il giudicante, alla prima udienza di comparizione e trattazione, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. La causa veniva istruita documentalmente e decisa.

I criteri di determinazione del compenso: art. 2233 c.c.

Il Tribunale emiliano nella disamina della contesa puntualizza che . criteri di determinazione del compenso spettante ai prestatori d'opera intellettuale sono dettati dall'art. 2233 c.c. in base ad una scala preferenziale che individua al primo posto l'accordo delle parti, ed il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è impedito al giudice quando esista un determinato accordo tra le parti, le cui pattuizioni sono preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (in tal senso Cass. civ. sez. I, 7 luglio 2023, n. 19237).

Nella fattispecie posta al vaglio del giudice competente, emerge che il condominio con apposita deliberazione, approvata all'unanimità dei presenti, siglasse con un apposito accordo tra le parti il compenso da riconoscersi al professionista.

Infatti, oggetto del mandato consisteva nella predisposizione di tutta la documentazione necessaria per ottenere la SCIA in sanatoria delle difformità presenti nelle parti comuni del fabbricato e dell'interrato del complesso condominiale.

"Facta concludentia": al professionista non mai stata contestato alcun inadempimento

Dalla documentazione prodotta negli atti di causa non è emersa alcuna contestazione a tale attività espletata dall'opposto.

Tra l'altro, l'attività non veniva contestata dal condominio anche in altre adunanze assembleare, addirittura, in uno di tali assemblee veniva incaricato l'amministratore al versamento del saldo in favore del professionista.

Perciò, ne consegue, che non è mai stato contestato all'opposto alcun inadempimento, se non attraverso la successiva convenzione in negoziazione assistita.

Anzi, la condotta tenuta dal condominio era diretta, anche con facta concludentia, a non sollevare alcuna contestazione dell'operato del professionista, ritenendo, in sostanza, non presente alcun inadempimento.

Come per esempio, l'inadempimento si sarebbe potuto sollevare solo nel caso di rigetto dell'istanza in sanatorio dell'ufficio compente; invece, tale atto autorizzativo è stato ottenuto dall'opposto senza alcun problema.

Va sottolineato, ad ogni buon conto, che il contratto non può risolversi, ex art. 1455 c.c., se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altro.

Contestazioni contenute nella perizia prodotta dall'opponente

Il condominio a fondamento del proprio assunto muoveva delle contestazioni nei confronti del professionista, e produceva perizia rinveniente da un giudizio di accertamento tecnico preventivo espletato (art. 696 c.p.c.), procedimento, tra l'altro, che non aveva partecipato l'opposto.

Infatti, in tema di ATP "ante causam", l'opponibilità del risultato probatorio presuppone che il soggetto nei cui confronti è utilizzato venga validamente evocato nel procedimento cautelare mediante comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza, in modo che il chiamato possa presentarsi per addurre argomenti a proprio favore (Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2020, n. 24981).

L'opposta non era parte processuale di tale giudizio.

Legittimazione della quantificazione del compenso: proporzionalità

Assolutamente condivisibile quanto sostenuto dal Tribunale bolognese, secondo cui nel contratto d'opera intellettuale la proporzionalità tra i vizi dell'opera e il risarcimento del danno richiede una valutazione equilibrata dell'intero contratto, garantendo al professionista il diritto al compenso per l'attività svolta anche in presenza di difetti non invalidanti l'utilità dell'opera con la conseguenza che l'assenza di prova sull'entità dei danni non può escludere il diritto del professionista al compenso, se l'opera è stata comunque eseguita e ha prodotto un risultato per il committente (Cass. civ., sez. II, 18 ottobre 2024, n. 27042).

Dunque, per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24632).

Riflessioni conclusive in ordine al compenso del professionista

È legittimo il compenso a saldo richiesto dal professionista per l'espletamento dell'attività intellettuale in favore del proprio cliente (condominio), quando alcuna contestazione è stata mossa dal contraente, ed attraverso il c.d. comportamento per facta concludentia, si è configurato il riconoscimento del contratto d'opera svolto da parte del professionista, e non di contestazione, con susseguente diritto al compenso, determinato nel suo ammontare alla luce delle deliberazioni approvate all'unanimità dei presenti.

Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento


Per il professionista vale solo il contratto d'opera

Non gli sono opponibili le limitazioni contenute nella sola delibera assembleare, ma l'amministratore può esserne chiamato a rispondere.. Nel caso di conferimento di mandato a un professionista a quest'ultimo