La mediazione civile e commerciale, disciplinata dal D.Lgs. n. 28/2010, è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie che può essere facoltativo oppure costituire condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle ipotesi previste dalla legge. Con la sentenza n. 664 del 3 febbraio 2026, il Tribunale di Salerno ha ribadito che, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria, la verifica giudiziale sulla procedibilità investe anche l'effettività del tentativo, con particolare attenzione alla partecipazione personale delle parti e alla validità dell'eventuale delega.
Nel settore immobiliare-condominiale, la condizione di procedibilità ricorre, tra l'altro, nelle controversie "in materia di condominio" (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010, in coordinamento con l'art. 71-quater disp. att. c.c.), nonché nelle ulteriori materie tipizzate dalla medesima disposizione (ad esempio diritti reali, divisione, successioni ereditarie, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità), che possono anche intersecare vicende immobiliari ma non per ciò solo assumono natura "condominiale".
Nel quadro normativo applicabile ratione temporis, è centrale l'art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 28/2010, nel testo riformato dal D.Lgs. n. 149/2022 (Riforma Cartabia), che prevede la partecipazione personale delle parti alla procedura e consente la delega soltanto in presenza di giustificati motivi, a favore di un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari alla composizione della controversia.
La vicenda
Alcuni condomini proponevano azione di impugnazione avverso una delibera assembleare, deducendo una pluralità di vizi: irregolarità delle deleghe e del verbale (con riferimento, tra l'altro, all'indicazione dei presenti per delega, alle sottoscrizioni, ai millesimi dei votanti e alla mancata esibizione delle deleghe), doglianze sull'inversione dell'ordine di trattazione di un punto all'ordine del giorno, mancata indicazione dei millesimi dei votanti a favore della delibera, non corretta indicazione della decisione proposta all'o.d.g. con contestazione di genericità della formula relativa al "torrino condominiale", oltre a ulteriori censure riferite a una delibera indicata dagli attori come "inesistente".
Veniva inoltre richiesta la condanna del convenuto per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., sul presupposto che la mancata restituzione al mediatore della copia dell'accordo/verbale sottoscritto dall'amministratore avrebbe ostacolato la definizione transattiva della lite.
All'udienza di comparizione, il giudice sollevava d'ufficio il tema dell'improcedibilità per vizi del previo esperimento della mediazione e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni; quindi, chiarito che il rilievo d'ufficio era intervenuto entro la "prima udienza" in senso sostanziale, veniva richiesto il deposito delle procure rilasciate per la partecipazione alla procedura di mediazione.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda, ritenendo assorbente la questione della condizione di procedibilità e valorizzando, con motivazione sintetica, sia il profilo del corretto momento processuale del rilievo sia, soprattutto, quello dell'effettiva partecipazione delle parti alla mediazione.
In particolare, sono stati richiamati i criteri sulla nozione "sostanziale" di prima udienza e sulla possibilità del rilievo d'ufficio anche quando la comparizione si articoli formalmente in più udienze, osservandosi che i rinvii precedenti erano avvenuti "nello stato" su richiesta della difesa del convenuto e senza opposizione della controparte.
Il passaggio è espresso in termini netti: "il concetto di prima udienza non si configura in relazione al dato formale, ma sostanziale… con la conseguenza che il rilievo d'ufficio può essere effettuato… anche dopo la prima".
Sul merito della mediazione, il Tribunale ha collocato correttamente la disciplina applicabile nel testo dell'art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 28/2010 come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022, precisando anche la scansione temporale delle successive modifiche: "il procedimento di mediazione… è disciplinato dall'art. 8, comma 4… nella versione modificata dal D. Lgs. 149/2022… (ed antecedente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo… n. 216, entrato in vigore in data 25 gennaio 2025)".
Quanto alla partecipazione, dalla documentazione prodotta risultava che i condomini istanti avevano delegato alla comparizione in mediazione uno dei due difensori costituiti. Il Tribunale ha quindi richiamato il principio (in linea con Cass. civ. n. 8473/2019) secondo cui la parte può farsi sostituire anche dal proprio avvocato, ma la sostituzione richiede una procura sostanziale non autenticabile dal difensore: "la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente… può farsi liberamente sostituire… anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare… una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato".
Applicando tali principi, è stato accertato che nessuno degli istanti aveva partecipato personalmente all'incontro e che la procura rilasciata al difensore delegato era non idonea perché autenticata dallo stesso avvocato delegato. Il Tribunale ha poi ricondotto la fattispecie anche alla disciplina positiva sopravvenuta (D.Lgs. n. 149/2022), evidenziando che "l'art. 8, comma 4… ha previsto la partecipazione personale delle parti… con facoltà di delegare, per giustificati motivi, un rappresentante" e che "solo in presenza di giustificati motivi, identificati… in ragioni specifiche e circostanziate… le parti possono sottrarsi alla partecipazione personale".
Decisivo, nella ricostruzione giudiziale, è il duplice dato che, da un lato, la delega non risultava sorretta da "giustificati motivi" e, dall'altro, lo strumento di rappresentanza utilizzato non era formalmente idoneo secondo il richiamo alla giurisprudenza di legittimità. La conclusione è formulata con un nesso causale diretto: "nessuno degli attori ha partecipato personalmente… senza addurre… alcun giustificato motivo. Il che rende il tentativo… non effettivo, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda".
I riferimenti giurisprudenziali
- Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2019, n. 8473, sulla delegabilità della partecipazione e sulla necessità di procura sostanziale non autenticabile dal difensore .
- Trib.
Milano, 6 ottobre 2023, n. 7689, orientamento che, pur richiedendo procura speciale sostanziale, ne esclude la necessaria autenticazione notarile, salvo che la forma sia imposta dall'atto sostanziale da concludere .
- Trib.
Bari, 23 ottobre 2024, n. 4320, ricostruzione più rigorosa che valorizza l'esigenza di poteri sostanziali e, in quella lettura, di autenticazione notarile .
- Giurisprudenza di legittimità successiva richiamata in dottrina operativa, in continuità con l'impostazione sulla procura sostanziale e sui limiti dell'autentica dell'avvocato .
- Trib.
Genova, 27 novembre 2024, n. 3093, sul perimetro della "materia condominiale" ai fini della condizione di procedibilità e sulla non automatica estensione a controversie tra comproprietari non riconducibili agli artt. 1117 ss. c.c. e disp. att. .
Considerazioni conclusive
La declaratoria di improcedibilità si colloca nel solco di un controllo giudiziale non meramente "formale" sull'avveramento della condizione di procedibilità, ma orientato alla concretezza del confronto conciliativo, soprattutto dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022, che ha tipizzato la partecipazione personale come regola e la sostituzione come eccezione subordinata a "giustificati motivi".
In termini pratici, la decisione richiama l'attenzione su due profili che devono coesistere quando la parte non presenzia: la spendita di una motivazione specifica dell'impedimento, idonea a integrare i "giustificati motivi" nel senso rigoroso accolto da molta giurisprudenza di merito, e il conferimento di poteri sostanziali effettivi al delegato, con procura che non sia vulnerabile sotto il profilo dell'autentica.
Proprio sul tema della procura e della forma, la prassi applicativa registra letture non pienamente univoche, come mostrano gli orientamenti che, da un lato, escludono la necessità dell'autenticazione notarile in assenza di un vincolo di forma dell'atto sostanziale Delega in mediazione e procura non notarile, profili applicativi , e, dall'altro, valorizzano requisiti più stringenti Orientamento più rigoroso su procura e improcedibilità .
Resta fermo, però, il dato che, anche nelle letture meno formalistiche, non è considerata idonea la soluzione "minima" della procura alle liti autenticata dal difensore e riutilizzata come strumento sostanziale, essendo proprio questo il nucleo critico evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità e ripreso anche nella divulgazione specialistica . In aggiunta, per delimitare correttamente quando la mediazione sia davvero obbligatoria per "materia condominiale", è opportuno tenere distinto il contenzioso che ricade nelle disposizioni condominiali in senso proprio da liti tra comproprietari che, pur maturando intorno a beni immobili, non rientrano automaticamente in quel perimetro Quando la mediazione non è condizione di procedibilità in ambito immobiliare .
In definitiva, l'improcedibilità è conseguenza dell'assenza di un tentativo "effettivo" nei termini indicati dal giudice: "nessuno… ha partecipato personalmente… senza addurre… alcun giustificato motivo", con l'ulteriore criticità della procura rilasciata al difensore delegato perché autenticata da lui stesso.
In questa prospettiva, la mediazione non può ridursi a un adempimento cartolare, ma richiede la presenza della parte o, in alternativa, una delega eccezionale, motivata e sostanzialmente operativa, tale da rendere reale la possibilità di composizione della lite (per un caso in cui la mancata partecipazione personale dell'amministratore ha comportato anche conseguenze sanzionatorie si veda mancata partecipazione personale dell'amministratore alla mediazione obbligatoria).
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
