Il Tribunale di Enna con la sentenza n. 32 dell'11 febbraio 2025 ha confermato il principio secondo cui la parte attrice che non attiva la mediazione rischia la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale e la condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c.
Nel quadro della mediazione obbligatoria, l'attivazione del procedimento di mediazione rappresenta una condizione di procedibilità essenziale per alcune specifiche materie elencate dall'art. 5 comma 1 del D. Lgs 28/20210.
La parte che intende esercitare un'azione in giudizio deve quindi promuovere la mediazione prima di incardinare l'azione giudiziale.
L'inosservanza di tale onere può condurre a gravi conseguenze: la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale e la possibilità di una condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c., per responsabilità aggravata o abuso del processo.
La sentenza
In un giudizio avente ad oggetto l'impugnativa di una delibera assembleare, il Giudice rilevava nella prima udienza il mancato esperimento della procedura di mediazione ed assegnava termine di 15 giorni all'attore per presentare la domanda di mediazione obbligatoria.
Parte convenuta eccepiva il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e chiedeva che venisse dichiarata l'improcedibilità dell'azione con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice, per tale motivo, dichiarava improcedibile la domanda di parte attrice, condannandola alla refusione delle spese legali e al pagamento della somma equitativamente determinata in € 500,00 ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.
A fondamento della propria decisione, il Tribunale rilevava quanto segue:
- la domanda introdotta dall'attore rientra tra quelle soggette a mediazione obbligatoria;
- l'attore non ha esperito il procedimento di mediazione nel termine assegnato dal Giudice;
- ciò comporta il mancato avveramento della condizione di procedibilità e, pertanto, la domanda va dichiarata improcedibile;
- sussistono, invece, i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. poiché l'attore, dopo aver iscritto la causa al ruolo, non ha compiuto altri atti processuali ed, in particolare, non ha presenziato ad alcuna udienza né tanto meno ha promosso il procedimento obbligatorio di mediazione.
La normativa Improcedilità della domanda
Ai sensi dell'art. 5, comma 1‑bis, d.lgs. 28/2010, la parte attrice deve attivare la mediazione prima di introdurre il giudizio. In difetto, il giudice dichiara improcedibile la domanda, sospendendo il processo. Tale dichiarazione non è mera forma: interrompe il giudizio e solo dopo l'avvio della mediazione è possibile riprenderlo.
Sanzioni pecuniarie ex art. 8 d.lgs 28/2010
Altra conseguenza diretta è la condanna al pagamento, a favore dell'erario, di un importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, qualora la parte abbia omesso di comparire alla mediazione senza giustificato motivo
Condanna punitiva ex art. 96 comma 3, c.p.c.
L'art. 96, comma 3, c.p.c. consente al giudice di condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, quando il comportamento processuale integri colpa grave o mala fede, a prescindere dall'eventuale danno certo alla controparte.
L'applicazione richiede malafede o colpa grave della parte, ossia temerarietà, cioè consapevolezza dell'infondatezza o grave negligenza.
La ratio della norma è volta a tutelare la ragionevole durata del processo, scoraggiando iniziative giudiziarie ingiustificatamente aggressive o motivi dilatori
L'art. 96, comma 3, c.p.c. si pone, quindi, come danno punitivo interno, per impedire sprechi di risorse giurisdizionali.
La cumulabilità tra condanna ex art. 8 d.lgs. 28/2010 e quella ex art. 96 c.p.c. è stata confermata: il giudice può disporre, fermo il contributo all'erario, anche una seconda condanna equitativa, qualora ritenga che la condotta abbia superato la soglia della mera negligenza.
La dottrina dibatte se la "temerarietà" vada ricondotta ai medesimi presupposti del primo comma (dolo o colpa grave) oppure se una colpa anche lieve sia sufficiente. Il Tribunale di Roma ha ritenuto applicabile l'art. 96 comma 3 c.p.c. anche in presenza di colpa "meno grave", purché consapevole (Sez. XIII civ., sent. del 29 maggio 2014)
Numerose pronunce hanno affermato che la mancata attivazione o partecipazione ingiustificata alla mediazione obbligatoria può configurare tale responsabilità aggravata:
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 23 dicembre 2013: la parte ricorrente era stata invitata a mediare ma ha preferito adire il tribunale, ignorando le occasioni di composizione. Il Tribunale ha ritenuto sussistente la mala fede e ha irrogato la sanzione ex art. 96, 3° comma c.p.c.
Tribunale di Roma, sez. XII civ., 17 dicembre 2015: la compagnia assicurativa non si è giustificata per la mancata partecipazione in mediazione. Il giudice ha determinato la responsabilità aggravata in misura corrispondente al contributo unificato e al doppio delle spese.
Tribunale di Reggio Emilia 18 aprile 2012: la pronuncia ex art. 96, 3°comma, c.p.c., introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte pur se la condanna è prevista a favore della parte e non dello Stato.
Corte Cassaz., sez. VI civile, 30 novembre 2012: in merito alla liquidazione del danno, si impone al giudice di osservare un criterio equitativo in applicazione del quale la responsabilità patrimoniale della parte in mala fede ben può essere (anche) calibrata sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, sempre con il limite della ragionevolezza.
La cumulabilità tra condanna ex art. 8 d.lgs. 28/2010 e quella ex art. 96 c.p.c. è stata confermata: il giudice può disporre fermo il contributo all'erario, anche una seconda condanna equitativa, qualora ritenga che la condotta abbia superato la soglia della mera negligenza.
Il dibattito dottrinario ha talvolta distinto tra mediazione volontaria (giudiziale o delegata) e mediazione obbligatoria. Nel primo caso, è più probabile che manchi una decadenza perentoria, e la condanna sarà legata all'art. 116 c.p.c. Viceversa, la mancata attivazione della mediazione condizione di procedibilità è tipicamente sanzionata con improcedibilità ex art. 96 3° comma c.p.c.
Alla luce dell'orientamento prevalente è consigliabile seguire le seguenti indicazioni:
- è indispensabile attivare la mediazione obbligatoria prima o contestualmente al deposito del ricorso, allegando la relativa domanda o inserendo una specifica attestazione;
- in caso di mediazione delegata, il termine assegnato in udienza va rispettato o, in subordine, sanato con deposito anteriore alla scadenza assegnata;
- la mancata attivazione, soprattutto se accompagnata da condotte processuali assenti o omissive, può portare a un doppio rischio: dichiarazione di improcedibilità e condanna ex art. 96, 3° comma c.p.c. ;
- se si è già nel giudizio e la controparte eccepisce l'improcedibilità, conviene offrire immediato deposito dell'istanza di mediazione o, quantomeno, predisporre una memoria difensiva articolata in senso rassicurante circa il richiesto rispetto del criterio di buona fede processuale.
Conclusioni
Improcedibilità della domanda senza mediazione obbligatoria (art. 5 d.lgs. 28/2010).
Pagamento del contributo unificato se la parte non partecipa senza motivo (art. 8 d.lgs.).
Possibile condanna ex art. 96, 3° comma c.p.c., se la condotta rivela malafede o grave colpa: strumento deterrente orientato a premiare comportamenti diligenti e deflativi.
