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Malore dopo il blocco dell'ascensore: nessun risarcimento se non c'è la prova del nesso causale

Nel caso di malore dopo il fermo dell'impianto, la domanda può essere respinta se mancano elementi affidabili sul collegamento tra blocco e danno, specie in presenza di fattori alternativi o cause imprevedibili.

Avv. Marco Borriello 
10 Apr. 2026

La possibilità che l'ascensore di un edificio possa bloccarsi non è così remota. Alle volte capita e, in genere, tutto si risolve con un po' di disagio per l'occupante. Perciò, non si tratta di una circostanza dalla quale può sorgere un'ipotesi di risarcimento. A quanto pare, però, non è stato così nella vicenda oggetto della recente sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1111 del 24 marzo 2026.

In particolare, tale procedimento è sorto a seguito dell'iniziativa di una donna anziana che, rimasta chiusa nell'ascensore del suo condominio per circa mezz'ora, ha sostenuto di aver subito un infarto a seguito dello spavento. Per tale ragione, la signora ha chiesto il risarcimento del danno biologico, citando sia il condominio, responsabile custode dell'ascensore, sia la ditta di manutenzione dell'impianto dinanzi al competente ufficio campano.

Pertanto, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è spettato il compito di stabilire se l'attrice avesse diritto all'indennizzo.

Responsabilità per i danni da cose in custodia: è fondamentale la prova del nesso causale tra la cosa e l'evento

Nella vicenda in esame, una donna, rimasta chiusa nell'ascensore condominiale per circa mezz'ora, sosteneva di aver accusato un malore nelle ore successive all'evento, a causa dello spavento patito durante i minuti in cui era rimasta bloccata all'interno dell'impianto. La signora, in particolare, sosteneva che una volta liberata dai vigili del fuoco, tornata a casa, aveva avvertito delle palpitazioni. Per cui, recatasi in ospedale, le veniva diagnosticato l'infarto con un successivo ricovero di tre giorni, per poi essere dimessa.

Pertanto, alla luce dei fatti appena descritti, la donna chiedeva il risarcimento del danno biologico al condominio, ritenuto custode dell'ascensore. Più precisamente, la norma invocata era l'art. 2051 cod. civ. «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».

Ebbene, per addebitare al condominio il risarcimento, bisognava accertare un presupposto fondamentale ed irrinunciabile in tema di responsabilità da cose in custodia. Si sta parlando, in particolare, del cosiddetto nesso causale, in questo caso, tra il blocco dell'ascensore e l'infarto patito dalla signora. Senza, infatti, tale dimostrazione, non sarebbe stato possibile ottenere alcun indennizzo.

Responsabilità per i danni da cose in custodia: se la prova del nesso causale è incerta non c'è risarcimento

Nella lite in commento, l'attrice non è stata in grado di comprovare, con certezza, che l'infarto accusato nelle ore successive al fermo nell'ascensore fosse stato dovuto a questo evento. Per l'esattezza, dall'istruttoria della causa erano emersi vari elementi che avevano reso incerto il legame causale tra il fatto, cioè il blocco nell'impianto, e il malore.

In primo luogo, la signora, una volta liberata dai vigili, aveva affermato di stare bene e di non avere bisogno di alcuna cura e/o assistenza medica. Tale circostanza, confermata anche da alcune deposizioni testimoniali, poteva essere considerata come una confessione stragiudiziale, cioè un elemento in grado di indirizzare il convincimento del giudice «Queste sue dichiarazioni spontanee si atteggiano alla stregua della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. il cui valore non solo è liberamente apprezzabile dal Giudice ma può in via esclusiva fondarne il convincimento. Infatti, la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non costituisce una prova legale come la confessione giudiziale o quella stragiudiziale resa alla parte o a chi la rappresenta, tuttavia non è valutabile alla stregua di un mero indizio, unicamente idoneo a fondare una presun zione o ad integrare una prova manchevole, essendo invece un mezzo di prova diret ta, sul quale il giudice può fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento (cfr. Cass. Civ., ord. n. 6459/2018 e Cass. civ. n. 4608/2000)».

A ciò si aggiungevano altri due elementi:

- La signora, per le patologie che l'affliggevano prima dell'evento, avrebbe potuto avere un infarto a prescindere dal malcapitato episodio;

- Non c'era alcuna prova della mancata manutenzione dell'impianto mentre, invece, era probabile che il blocco fosse stato provocato dal caso fortuito, in quanto dovuto al maltempo e ad un improvviso sbalzo di tensione.

Insomma, il legame causale tra la cosa in custodia e l'infarto patito dalla donna era oltremodo incerto e, sicuramente, non del tutto provato.

Pertanto, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha respinto la domanda di risarcimento.

Considerazioni conclusive

Nella decisione in esame, il Tribunale ha escluso il legame causale tra la cosa in custodia, cioè l'ascensore bloccatosi e il danno, cioè l'infarto patito dall'attrice. Dall'istruttoria, infatti, non era certo che le due circostanze fossero, effettivamente, collegate. Per questa ragione la domanda è stata respinta.

Le conclusioni rassegnate dall'ufficio campano sono in linea con la giurisprudenza di legittimità sull'argomento. Se è incerto il legame causale tra la cosa e l'evento, non è possibile addebitare alcuna responsabilità al custode «In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sulla imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (Cass. n. 20986/23; Cass. n. 33129/24)».

Pertanto, la sentenza è condivisibile.

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