Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Malfunzionamento dell'ascensore: la ditta manutentrice non è automaticamente responsabile dei danni

Un malfunzionamento improvviso dell'ascensore porta spesso ad attribuire la responsabilità alla ditta di manutenzione, ma non sempre è così

Dott. Giuseppe Bordolli 
16 Feb. 2026

Quando un ascensore sobbalza o si blocca di colpo, chi subisce il danno pensa quasi automaticamente che la colpa sia della ditta di manutenzione. È una reazione comprensibile: nella percezione comune, chi "mette le mani" sull'impianto dovrebbe rispondere di tutto ciò che accade. La ditta manutentrice, però, non risponde automaticamente dei malfunzionamenti. È questo il principio espresso dal Tribunale di Genova nella sentenza n. 460 del 3 febbraio 2026.

La vicenda

L'attore citava in giudizio il condominio sostenendo di aver subito un grave infortunio il 16 dicembre 2021 mentre si trovava all'interno dell'ascensore condominiale. Secondo la sua versione, la cabina era improvvisamente precipitata dal primo piano, fermandosi bruscamente oltre il piano terra e rimanendo bloccata. Dopo circa mezz'ora veniva liberato dai tecnici della ditta manutentrice, riuscendo comunque a recarsi al lavoro.

Due giorni dopo, lamentando dolori alla schiena, al collo e al piede destro, si recava al Pronto Soccorso, dove gli veniva diagnosticato un trauma da contraccolpo lombo-sacrale con una prognosi di cinque giorni. Nei mesi successivi si sottoponeva a vari accertamenti specialistici, dai quali, secondo la sua ricostruzione, sarebbero emersi ulteriori postumi fisici e psicologici.

Sulla base di una perizia medico-legale di parte, l'attore quantificava un'invalidità permanente del 20%, oltre a periodi di invalidità temporanea, danni patrimoniali per riduzione della capacità lavorativa e una perdita di chance professionali nell'Arma dei Carabinieri.

Alla luce di quanto sopra chiedeva la condanna del condominio, quale custode dell'ascensore, al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) per un importo complessivo superiore a 80.000 euro.

Il condominio si costituiva contestando integralmente la domanda. Il convenuto osservava, tra l'altro, che l'attore si era recato al Pronto Soccorso solo due giorni dopo l'episodio, che la diagnosi iniziale era di lieve entità e che non vi era certezza sulle modalità dell'accaduto.

Inoltre sosteneva che l'impianto era affidato in manutenzione a una ditta specializzata, ritenuta l'unica eventualmente responsabile di eventuali malfunzionamenti: di conseguenza chiedeva al Tribunale di chiamarla in causa insieme alla propria compagnia assicurativa.

Il giudice ha autorizzato la chiamata dei terzi.

La ditta manutentrice contestava sia la dinamica dei fatti, sia l'esistenza di un difetto manutentivo. In particolare osservava che non vi era prova che la cabina fosse realmente precipitata e che gli accertamenti tecnici eseguiti subito dopo la segnalazione non avevano evidenziato anomalie. Inoltre, sosteneva che la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. grava sul proprietario dell'impianto il condominio e non sul manutentore, che non ha il potere di fatto sul bene.

Si costituiva, seppur tardivamente, anche la compagnia assicurativa del condominio che chiedeva di acquisire la documentazione e domandava un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. per ottenere la denuncia di infortunio, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, contestando comunque sia il nesso causale sia l'entità del danno.

Il giudice nominava un consulente medico‑legale, che visitava l'attore ed esaminava integralmente la documentazione sanitaria.

La decisione

Il Tribunale ha ritenuto provato che l'attore fosse rimasto bloccato in ascensore e che l'impianto avesse avuto un malfunzionamento, ma non ha riconosciuto una vera "precipitazione" violenta come descritta inizialmente. Per il giudice genovese, il fatto che l'uomo fosse tornato subito al lavoro dopo l'episodio dimostra che l'impatto è stato modesto e non compatibile con una caduta violenta dell'ascensore.

La consulenza medico‑legale ha accertato solo lesioni lievi, legate alla riacutizzazione di problemi preesistenti, escludendo qualsiasi collegamento con i disturbi più gravi lamentati dall'attore. Il giudice ligure ha, quindi, riconosciuto solo il danno biologico lieve e le spese mediche documentate, nonché il danno non patrimoniale. L'assicurazione del condominio è stata condannata a tenere indenne il proprio assicurato nei limiti del danno riconosciuto. In ogni caso, la domanda contro la ditta manutentrice è stata respinta per mancanza di prova di un suo inadempimento.

Considerazioni conclusive

Il condominio è il vero custode dell'ascensore, perché è l'unico soggetto che ne ha il controllo e la gestione effettiva. Per questo risponde dei danni ai sensi dell'art. 2051 c.c. Del resto, si deve considerare che l'obbligo di manutenzione nasce da un contratto e riguarda solo chi lo ha sottoscritto. La giurisprudenza ha affermato da tempo che l'appalto dei servizi di manutenzione non libera il proprietario‑committente dalla responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c.

Il condominio ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie affinché le parti comuni non arrechino danni a nessuno, rispondendo delle conseguenze pregiudizievoli che esse possono causare, sia ai condomini sia ai terzi. Questo dovere non viene meno solo perché il condominio ha affidato la manutenzione a una ditta specializzata.

Il semplice contratto di manutenzione non interrompe il rapporto di custodia: il condominio continua a mantenere il potere di fatto sull'impianto e resta quindi il soggetto responsabile verso i terzi per i danni causati dall'ascensore (Cass. civ., sez. III, 09/07/2009, n. 16126). La responsabilità contrattuale della ditta manutentrice può essere affermata solo se viene indicato con precisione quale obbligo l'appaltatore avrebbe violato. (Per un ulteriore esempio di responsabilità condominiale per il malfunzionamento di un impianto automatizzato si veda la sbarra del garage che si abbassa all'improvviso).

Nel caso esaminato dalla sentenza in commento, però, il condominio non ha mai specificato quale dovere contrattuale la ditta manutentrice avrebbe omesso di adempiere, né in che modo tale omissione avrebbe contribuito all'infortunio dell'attore. In ogni caso, la responsabilità del condominio emerge con evidenza quando la ditta manutentrice segnala ripetutamente il malfunzionamento del limitatore di velocità e consiglia la sostituzione del quadro di manovra per evitare bruschi sobbalzi, ma il condominio non interviene (Trib. Napoli 11 dicembre 2025, n. 11616).

Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento