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Ascensore in tilt, condomina intrappolata: il condominio risponde per aver ignorato le segnalazioni. Condanna a 8.700 euro

Il blocco improvviso dell'ascensore e le lesioni riportate dalla condomina portano a una condanna al risarcimento. Decisive le verifiche tecniche precedenti e la mancata tempestiva attivazione del condominio.

CondominioWeb Lex AI 
18 Dic. 2025

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n.11616 resa in data 11 dicembre 2025 (ex art. 281-sexies c.p.c.), ha dichiarato la responsabilità esclusiva del condominio per i danni alla persona subiti da una condomina a seguito del malfunzionamento dell'ascensore, ricostruendo la fattispecie nell'alveo della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. (con richiamo all'ascensore quale bene comune ex art. 1117 c.c.) e ribadendo che tale responsabilità opera anche nei confronti dei singoli condomini, oltre che dei terzi.

In motivazione, il giudice ha affrontato anche profili processuali (ammissibilità della domanda; infondatezza delle eccezioni di nullità degli atti; inapplicabilità, nel caso concreto, della mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010 alle domande svolte nei confronti dei terzi chiamati) e, nel merito, ha chiarito la ripartizione degli oneri probatori e la portata della prova liberatoria del caso fortuito, valorizzando gli elementi istruttori sulle condizioni dell'impianto e sulle segnalazioni tecniche già inoltrate al condominio prima del sinistro.

La vicenda

La danneggiata ha chiesto il risarcimento dei danni subiti il 21 luglio 2021, deducendo che, mentre era all'interno dell'ascensore condominiale in discesa dal quinto piano, l'impianto aveva prodotto rumori anomali ("scricchiolii ed un boato") e si era arrestato bruscamente, rimanendo bloccato tra i piani (con necessità di estrazione "a braccia"). In pronto soccorso venivano riscontrate lesioni compatibili con l'accaduto (tra cui "contrattura muscoli rachide cervicale, contusione lombare").

Il condominio ha contestato la domanda e ha chiamato in causa la ditta manutentrice, chiedendone la manleva; a sua volta, la ditta ha chiamato in causa la compagnia assicuratrice. La manutentrice, pur rivendicando la regolarità delle verifiche e l'autorizzazione al mantenimento in esercizio dell'impianto, ha evidenziato di aver segnalato al condominio criticità tecniche (in particolare la non efficienza del limitatore di velocità e la necessità di sostituire il quadro di manovra per evitare sbalzi di frenata), formulando anche specifici preventivi prima dell'incidente.

Dalla documentazione è emerso, in particolare, che: (i) alla verifica periodica del 24 giugno 2021 era stata rilevata la non efficienza del contatto del limitatore di velocità; (ii) alla verifica straordinaria del 29 luglio 2021 erano stati segnalati "segni di vetustà" del limitatore e l'assenza di garanzie sulla precisione di frenata nel tempo; (iii) la sostituzione del quadro di manovra era stata consigliata ben prima del sinistro, proprio per prevenire "sbalzi di frenata".

La decisione

La domanda è stata accolta nei confronti del condominio, ritenendosi provata la dinamica e il nesso causale tra l'anomalo funzionamento dell'ascensore e le lesioni riportate, alla luce delle testimonianze e dei referti medici; specularmente, il condominio non ha fornito prova idonea a dimostrare che l'evento fosse riconducibile a un diverso fattore causale dotato dei caratteri del caso fortuito (imprevedibilità e inevitabilità), né a una condotta esclusiva/concorrente della danneggiata.

"Non può revocarsi in dubbio, quindi, che nel caso di specie, dalla svolta istruttoria e dalla prodotta documentazione, la responsabilità per l'evento debba essere ricondotta ad esclusiva colpa del convenuto [...] il quale, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale custode dei beni e servizi comuni - rientrando l'ascensore nell'elencazione di cui all'art. 1117 c.c. -, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinchè le cose comuni non arrechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo dei danni da queste cagionate, sia ai condomini che a terzi."

"Infatti, non viene meno il dovere di custodia e di vigilanza [...] per il solo fatto di avere stipulato un contratto di manutenzione con ditta specializzata, non potendosi ritenere interrotto il rapporto tra il responsabile e la cosa comune."

Sotto il profilo probatorio, è stato ribadito che il danneggiato deve provare l'evento e il nesso causale tra cosa e danno; al custode compete invece la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come impulso causale autonomo, imprevedibile ed eccezionale, idoneo a interrompere il nesso eziologico. Nel caso concreto, il giudice ha altresì richiamato il criterio (elaborato in giurisprudenza) della distinzione tra beni statici e beni dotati di energia/dinamica interna, ritenendo che, in presenza di un malfunzionamento interno dell'impianto elevatore, il nesso causale risultasse sostanzialmente implicito, ferma restando la prova contraria a carico del custode.

Quanto alle posizioni dei terzi chiamati, è stato escluso che vi fossero profili di responsabilità a carico della ditta manutentrice; in punto spese, è stata disposta la compensazione tra condominio e manutentrice e tra manutentrice e assicurazione.

Liquidazione del danno

La liquidazione è avvenuta applicando le tabelle del Tribunale di Milano, ritenute utilizzabili anche per lesioni c.d. micropermanenti (con quantificazione del danno biologico permanente al 4% e riconoscimento delle temporanee secondo le percentuali indicate in motivazione), oltre a un importo equitativo per spese mediche; complessivamente, è stata riconosciuta la somma di € 8.703,50, oltre interessi secondo i criteri esposti (con richiamo al principio secondo cui, dalla data di deposito della sentenza, l'obbligazione risarcitoria si trasforma in debito di valuta ex art. 1282 c.c.).

I riferimenti giurisprudenziali richiamati

In motivazione sono stati espressamente menzionati, tra gli altri:

  • Cass. civ., sez. III, n. 22784/2014 (onere della prova del nesso causale in capo al danneggiato);
  • Cass. civ., ord., n. 18319/2019 (distinzione tra beni statici e beni con dinamica interna);
  • Cass. civ., sez. III, n. 20427/2008 e n. 22882/2007 (nozione di caso fortuito anche in relazione alla condotta del danneggiato);
  • Cass. civ., sez. III, n. 7361/2019 (prova liberatoria e fortuito, con onere rigoroso sul custode);
  • Cass. civ., n. 1712/1995 (criteri su interessi e danno da ritardo);
  • Cass. civ., n. 16092/2012 e n. 967/2004 (condizione di procedibilità e limiti soggettivi dell'eccezione in tema di mediazione);
  • Trib. Teramo, sent. n. 678/2025 (fortuito e prova contraria).

Considerazioni Conclusive

Il percorso motivazionale conferma, nel caso concreto, che il condominio, quale custode dei beni comuni, risponde ex art. 2051 c.c. anche verso il singolo partecipante quando il danno sia eziologicamente riconducibile a una condizione lesiva della cosa comune e non sia dimostrato un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso causale.

Due ricadute operative meritano attenzione:

(i) Contratto di manutenzione e "custodia": l'affidamento dell'impianto a impresa specializzata non recide, di per sé, il rapporto di custodia. In termini di gestione, ciò impone che le segnalazioni tecniche (verbali di verifica, rilievi su dispositivi di sicurezza, proposte di intervento) siano portate tempestivamente all'attenzione dell'assemblea e, se del caso, affrontate con le determinazioni di competenza.

In questa prospettiva, resta centrale il dovere dell'amministratore di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni (art. 1130, comma 1, n. 4, c.c.) e di attivare l'assemblea per le opere straordinarie (art. 1135, comma 1, n. 4, c.c.), evitando inerzie gestionali che, sul piano probatorio, possono rendere più difficile sostenere l'esimente del fortuito. Sul punto, in chiave divulgativa, si veda anche responsabilità per danni nelle parti comuni e ruolo dell'amministratore (artt. 1130 e 1135 c.c.) .

(ii) Caso fortuito e condotta della vittima: l'esimente non coincide con la mera allegazione di una generica disattenzione del danneggiato; occorrono i caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità della condotta, tali da interrompere il nesso eziologico. In termini coerenti con la linea della giurisprudenza di legittimità (e con l'impostazione accolta), la colpa della vittima rileva semmai ai fini dell'art. 1227 c.c., se non raggiunge la soglia del fortuito. In tal senso, si veda anche la ricostruzione che evidenzia come la condotta colposa non integri automaticamente il fortuito, richiedendosi l'idoneità interruttiva del nesso causale .

Infine, un'ulteriore precisazione utile (specie nelle difese che invocano vizi originari dell'impianto): il vizio costruttivo dell'ascensore non è, di regola, sufficiente a escludere la responsabilità del custode, se la cosa ha comunque spiegato efficienza causale nella produzione dell'evento; sul tema, cfr. Cass. civ., sez. III, n. 26051/2008 (richiamata) e responsabilità del condominio per vizio costruttivo dell'ascensore .

In definitiva, l'esito del giudizio si è tradotto nella condanna del condominio al pagamento del risarcimento (oltre accessori come da dispositivo), nell'assenza di addebiti alla ditta manutentrice e nella compensazione delle spese tra i soggetti chiamati in causa, secondo la ricostruzione del rapporto causale e l'assenza di prova del caso fortuito.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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