La responsabilità per danni cagionati da animali domestici, in particolare nel caso di aggressione da parte di un cane all'interno dell'abitazione del proprietario, è stata oggetto di una recente pronuncia del Tribunale di Salerno (sentenza n.4984 del 5 dicembre 2025).
Il giudice ha ribadito che il proprietario risponde dei danni subiti dagli ospiti, escludendo che il mero avvertimento circa la pericolosità dell'animale sia sufficiente a liberarlo da responsabilità quando non vengano adottate ulteriori cautele idonee a prevenire l'evento dannoso. L'appartenenza dell'animale a una razza connotata da maggior aggressività e la pregressa iscrizione nell'elenco ASL dei "cani morsicatori" hanno comportato, nel caso concreto, un dovere di diligenza rafforzato, che va oltre il semplice monito verbale agli ospiti.
La decisione offre un'analisi dettagliata dei presupposti della responsabilità ex art. 2052 c.c., dei criteri per l'accertamento del concorso di colpa e delle modalità di liquidazione del danno.
La vicenda
L'attrice aveva citato in giudizio la proprietaria di un cane chiedendo il risarcimento dei danni subiti in seguito a un'aggressione avvenuta il 17 maggio 2017, all'interno dell'abitazione di quest'ultima.
Secondo la ricostruzione accolta dal Tribunale, la danneggiata, dopo essere stata invitata ad accomodarsi sul divano, era stata avvicinata dal cane, di razza Akita Americano, già conosciuto per precedenti incontri senza problemi.
Dopo averlo accarezzato, l'animale aveva improvvisamente morso più volte la donna all'avambraccio destro, provocando ferite gravi con esiti permanenti.
Dalla documentazione medica e dalla consulenza tecnica d'ufficio è emerso che le lesioni avevano comportato una menomazione permanente pari al 4% dell'integrità psicofisica e spese mediche documentate per € 3.541,08, oltre a limitazioni nelle attività quotidiane e scolastiche.
La proprietaria aveva contestato la domanda sostenendo che l'ospite avesse accarezzato il cane nonostante le sue esplicite raccomandazioni di non farlo, circostanza confermata da una testimone presente al momento dei fatti.
La decisione
Il Tribunale ha applicato i principi consolidati in materia di responsabilità da animali ex art. 2052 c.c., secondo cui: "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".
"La responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario di animale per i danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità, con la conseguenza che all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale" (richiamando Cass. n. 15895/2011 e Cass. n. 7260/2013).
È stato inoltre ricordato che "il caso fortuito, la cui prova si pone a carico del convenuto, può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità" (Cass. n. 10402/2016).
Dalle prove raccolte è risultato che la danneggiata si trovava nell'abitazione della convenuta ed era stata invitata a non toccare il cane; nonostante ciò, aveva ugualmente accarezzato l'animale prima dell'aggressione. Il giudice ha riconosciuto una imprudenza nella condotta della vittima, ma ha escluso che tale comportamento potesse qualificarsi come abnorme o imprevedibile:
"la condotta della vittima assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.".
Nel caso concreto - precisa il Tribunale - "il comportamento disattento dell'attrice non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile, non potendosi di certo ritenere l'accarezzare un cane una condotta abnorme". È stato quindi ravvisato un concorso causale ex art. 1227 c.c., ma non un caso fortuito idoneo a interrompere integralmente il nesso eziologico.
Il concorso colposo è stato quantificato nella misura del 50%, attribuendo metà della responsabilità alla danneggiata e metà alla proprietaria del cane.
Sotto altro profilo, il Tribunale ha valorizzato la circostanza che l'animale fosse iscritto nell'elenco ASL dei "cani morsicatori" e appartenesse a una razza il cui comportamento aggressivo rientra nel repertorio tipico:
"Tale caratteristica, anche comportamentale, propria di quel cane, certamente nota alla convenuta, la quale proprio in virtù di ciò provvide a fare avvertenza all'attrice, avrebbe dovuto comunque indurre la stessa convenuta ad adottare ogni precauzione ulteriore rispetto al semplice avvertimento; ed invero (…) ben consapevole della potenziale aggressività dello stesso cane, avrebbe potuto e dovuto porre in essere ulteriori precauzioni come, ad esempio, impedire l'accesso al cane nella stanza ove riceveva gli ospiti ovvero, almeno, dotare nel frangente di museruola lo stesso cane. Precauzioni che, di fatto, avrebbero impedito il verificarsi dell'evento."
Quanto alla liquidazione del danno, sulla base delle risultanze istruttorie e della consulenza medico-legale sono stati riconosciuti alla danneggiata € 10.146,39 a titolo di danno non patrimoniale (permanente e temporaneo) ed € 3.541,08 per spese mediche (danno patrimoniale), importi poi ridotti del 50% per effetto del concorso colposo.
Nel determinare il danno non patrimoniale il giudice ha richiamato l'impostazione delle Sezioni Unite dell'11 novembre 2008, n. 26972, che qualifica il danno non patrimoniale come categoria unitaria, ricomprendente - tra l'altro - il danno biologico da lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.), disciplinato dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005.
È stata applicata la tabella di cui all'art. 139 del Codice delle assicurazioni private, aggiornata dal D.M. 18 luglio 2025, tenendo conto dell'età della vittima (18 anni) e della percentuale di invalidità (4%).
La somma così determinata è stata considerata idonea a compensare il pregiudizio non patrimoniale, senza necessità di ulteriore personalizzazione in assenza di allegazioni e prove su specifiche sofferenze aggiuntive.
Quanto agli accessori, il giudice ha trattato il danno non patrimoniale come debito di valore, riconoscendo la rivalutazione monetaria fino alla data della sentenza e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto all'emissione della decisione, nonché gli interessi legali successivi sulla somma attualizzata; sulle spese mediche, invece, ha riconosciuto i soli interessi legali dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo. Tutti gli importi sono stati infine decurtati del 50% per il concorso di colpa.
I riferimenti giurisprudenziali
La pronuncia si inserisce nel solco di Cass. n. 15895/2011 e Cass. n. 7260/2013, ribadendo che spetta al danneggiato provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, mentre il proprietario (o chi se ne serve) può andare esente da responsabilità solo dimostrando l'esistenza di un fattore esterno, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere il nesso causale, e non limitandosi a provare la diligenza nella custodia.
È richiamata inoltre Cass. n. 10402/2016, secondo cui il caso fortuito può essere integrato anche dalla condotta del danneggiato, purché presenti i caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità.
Considerazioni Conclusive
L'impostazione accolta dal Tribunale è coerente con l'orientamento maggioritario in materia di responsabilità da animali ex art. 2052 c.c.: si tratta di una responsabilità oggettiva, che prescinde dalla colpa del proprietario e viene esclusa solo dalla prova rigorosa del caso fortuito, inteso come fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il nesso causale, anche quando si concreti nella condotta della vittima, purché abnorme rispetto alle ordinarie regole di prudenza (Cass. n. 10402/2016; Cass. n. 7260/2013).
Nel caso concreto l'accarezzare un cane da parte dell'ospite non è stato ritenuto comportamento abnorme o imprevedibile, pur in presenza di un previo avvertimento a non toccare l'animale.
L'appartenenza a razze tendenzialmente più aggressive e la pregressa iscrizione nell'elenco dei "cani morsicatori" hanno comportato, nella fattispecie, obblighi rafforzati di cautela per il proprietario: come evidenziato nella motivazione, "avrebbe potuto e dovuto porre in essere ulteriori precauzioni come, ad esempio, impedire l'accesso al cane nella stanza ove riceveva gli ospiti ovvero, almeno, dotare nel frangente di museruola lo stesso cane".
In situazioni analoghe, la mera avvertenza verbale agli ospiti non è quindi sufficiente a integrare la prova liberatoria del caso fortuito.
Sotto il profilo della liquidazione, la decisione offre un'applicazione lineare dei principi elaborati dalle Sezioni Unite n. 26972/2008: il danno non patrimoniale viene ricondotto a categoria unitaria, all'interno della quale il danno biologico è quantificato mediante le tabelle di cui all'art. 139 d.lgs. n. 209/2005, con eventuale personalizzazione solo in presenza di specifiche allegazioni e prove su ulteriori sofferenze.
La combinazione tra responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. e concorso di colpa della vittima ex art. 1227 c.c. consente, in casi simili, di calibrare la misura del risarcimento, preservando al contempo la tutela del terzo danneggiato e la necessaria valorizzazione delle condotte imprudenti che abbiano inciso causalmente sull'evento.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
