La pronuncia del Tribunale di Milano, n. 7919 sentenza del 17 ottobre 2025 (Sezione Tredicesima Civile, resa ex art. 281 sexies c.p.c.) si è soffermata sull'obbligo, in capo all'amministratore cessato dall'incarico, di consegnare integralmente la documentazione condominiale all'amministratore subentrante, affrontando anche le conseguenze giuridiche della mancata ottemperanza a tale obbligo.
Il provvedimento ha riconosciuto la possibilità di applicare la misura coercitiva prevista dall'art. 614-bis c.p.c., nonché il diritto del condominio al rimborso delle spese sostenute per la ricostruzione contabile dovuta all'inadempimento dell'ex amministratore.
La vicenda
L'amministratore pro tempore del condominio agiva in giudizio nei confronti della precedente amministratrice, chiedendo la condanna alla consegna di tutta la documentazione relativa al condominio ancora in suo possesso.
In considerazione della reiterata inerzia della convenuta e dei numerosi solleciti rimasti inevasi, veniva altresì domandata l'applicazione di una misura coercitiva ex art. 614-bis c.p.c., consistente nel pagamento di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione spontanea ed integrale dell'obbligo di riconsegna.
Il condominio chiedeva inoltre il rimborso delle spese sostenute per la ricostruzione contabile - pari a € 18.300,00 - deliberata dall'assemblea del 19 aprile 2024, relativa al periodo dall'1 gennaio 2022.
La precedente amministratrice non si costituiva in giudizio ed era dichiarata contumace. Nel corso del procedimento risultava documentalmente provato che il passaggio delle consegne non era stato completato nonostante i ripetuti solleciti e che la resistente aveva disatteso gli appuntamenti fissati per la consegna.
La decisione
Il Tribunale ha accolto integralmente le domande del condominio, ordinando alla precedente amministratrice la consegna immediata di tutta la documentazione ancora in suo possesso e relativa al condominio, con particolare riferimento alla documentazione contabile degli ultimi dieci anni, alle fatture non addebitate e ai documenti relativi all'anno 2024 e alla chiusura al 26 gennaio 2024; il Tribunale ha altresì ordinato la consegna di ogni pregresso atto o documento di proprietà del condominio comunque a mani del cessato amministratore, nonché di qualunque eventuale somma di pertinenza del condominio ancora nella disponibilità della resistente.
Nella motivazione il giudice ha sottolineato che «alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al Condominio ed ai singoli condomini», richiamando espressamente l'art. 1129, comma VIII, c.c.. Ha inoltre evidenziato come tale obbligo derivi dalla natura dell'incarico gestorio, assimilabile al mandato con rappresentanza ai sensi degli artt. 1703 ss. c.c., specificando che «alla scadenza del mandato l'amministratore è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nell'esercizio del mandato per conto del Condominio oltre a rendere conto del proprio operato» (art. 1713 c.c.).
Ritenuta provata l'inadempienza sulla base delle comunicazioni prodotte dal nuovo amministratore e della mancata collaborazione della resistente, il Tribunale ha applicato l'art. 614-bis c.p.c., fissando nella somma di € 100,00 per ogni giorno di violazione, inosservanza o ritardo l'importo dovuto dalla convenuta quale misura coercitiva volta a sollecitare l'esecuzione spontanea ed integrale del provvedimento di consegna, decorsi quindici giorni dalla notifica della sentenza.
Infine, il giudice ha riconosciuto il diritto del condominio al rimborso delle spese sostenute per la ricostruzione contabile deliberata dall'assemblea, in quanto rese necessarie dalla mancata consegna integrale della documentazione, liquidando € 18.300,00 oltre interessi legali dalla data delle singole fatture all'introduzione del giudizio e interessi legali moratori dal deposito del ricorso al saldo effettivo.
I riferimenti giurisprudenziali
Nella motivazione viene richiamato un recente orientamento espresso dal Tribunale di Roma (sentenza n. 12772 del 18 settembre 2025) secondo cui «l'amministratore condominiale che riceve somme dai condomini per finalità specifiche ha l'obbligo di destinarle agli scopi previsti; la gestione contabile irregolare che non consente la ricostruzione lineare delle operazioni comporta responsabilità restitutoria per gli importi non giustificati, anche in assenza di ammanco di cassa».
Inoltre, viene precisato che «l'amministratore è condannato a rifondere anche le spese che l'ente di gestione ha versato in via stragiudiziale per le operazioni di revisione contabile».
Considerazioni conclusive
Il provvedimento conferma l'orientamento secondo cui l'amministratore cessato è obbligato alla tempestiva ed integrale restituzione della documentazione relativa alla gestione condominiale, ai sensi dell'art. 1129, comma VIII, c.c., in combinato disposto con l'art. 1713 c.c.; l'ordine di consegna è stato formulato in modo ampio, ricomprendendo anche ogni pregresso atto o documento di proprietà del condominio e qualunque eventuale somma di pertinenza del condominio ancora nella disponibilità del cessato amministratore.
Corretta, in relazione al comportamento omissivo accertato, è l'applicazione dell'art. 614-bis c.p.c. con previsione di un'astreinte giornaliera, esigibile decorso il termine di 15 giorni dalla notifica della sentenza, quale strumento idoneo a garantire un rapido passaggio delle consegne nell'interesse dei condomini.
La decisione valorizza, altresì, la responsabilità patrimoniale dell'amministratore per le spese rese necessarie al ripristino della regolarità contabile (nella specie, la ricostruzione contabile), condannando la resistente al rimborso dell'importo deliberato dall'assemblea, con integrale riconoscimento del regime degli interessi come sopra specificato.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
