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Somministrazione di acqua potabile: malfunzionamento del contatore condominiale

In caso di malfunzionamento del contatore condominiale, il gestore deve provare la correttezza dei consumi addebitati mentre l’utente può contestare i dati e ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate, salvo diversa prova.

Avv. Eliana Messineo 
22 Lug. 2025

Il rapporto di fornitura di acqua potabile deve essere inquadrato nell'ambito del contratto di somministrazione di cose, ai sensi dell'art. 1559 c.c.

Il contratto di fornitura stipulato tra gestore del servizio e singolo utente finale è integrato dalla legge e dagli atti amministrativi e regolamentari che determinano le tariffe.

Le tariffe vengono riportate in fattura e aggiornate per tutte le voci e i servizi ivi specificati nel corso degli anni.

In caso di presunto malfunzionamento del contatore, l'utente può contestare i consumi addebitati nelle fatture, denunciando l'anomala rilevazione dei dati contabilizzati e chiedendone la verifica mentre spetta al somministrante, in base al principio di vicinanza della prova, dimostrare il corretto funzionamento del contatore.

È quanto accaduto nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Napoli Nord culminato nella sentenza n. 2318 del 16 giugno 2025 che ha stabilito il quantum dovuto da un Condominio per la somministrazione di acqua potabile sulla base della ricostruzione dei consumi operata dal Ctu, tenuto conto del malfunzionamento del contatore installato, con applicazione delle tariffe individuate nelle delibere comunali relative al periodo in contestazione.

Fatto e decisione

Un Condominio proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore di una società di somministrazione di acqua potabile per l'omesso pagamento degli importi relativi ai consumi per un periodo di cinque anni.

L'opponente eccepiva l'insussistenza dell'importo ingiunto poiché basato su consumi erronei in quanto dipesi dal malfunzionamento del misuratore installato nonché deduceva di aver corrisposto, nel corso degli anni, somme maggiori rispetto a quelle dovute, sicché spiegava domanda riconvenzionale volta alla restituzione dell'indebito corrisposto.

Si costituiva l'opposta insistendo per il rigetto dell'avversa domanda con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese di lite. In particolare, contestava le doglianze dell'opponente circa l'erroneo calcolo dei consumi calcolati e delle tariffe applicate e, infine, rispetto alla domanda di ripetizione dell'indebito contestava l'infondatezza della richiesta tenuto conto della correttezza dei consumi nonché del pagamento intervenuto che doveva ritenersi un riconoscimento del credito.

Peraltro, eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale poiché avente ad oggetto l'azione di accertamento negativo del debito per corrispettivi riferiti ad anni precedenti e quindi differenti dal decreto ingiuntivo.

L'opposta depositava in atti le bollette emesse e la certificazione delle letture effettuate.

A fronte delle eccezioni sollevate dall'opponente, il Tribunale disponeva una C.T.U. al fine di verificare il regolare funzionamento del misuratore e, per tal verso, la correttezza dei consumi rilevati.

All'esito dei controlli effettuati dall'ausiliario sul misuratore oggetto di contenzioso emergeva la non conformità dello strumento in quanto presentava un buco nel quadrante che ostruiva il funzionamento non facendo girare le lancette in modo regolare.

Al fine di verificare la sussistenza di una differenza di consumi idrici tra il misuratore oggetto di confermate anomalie tecniche ed il nuovo misuratore installato, il CTU operava un confronto all'esito del quale emergeva che effettivamente il precedente strumento fiscale sostituito misurava un incremento di consumi rispetto alle nuove portate.

Sicché, il CTU, tenuto conto dell'omesso funzionamento del misuratore, provvedeva a ricostruire i consumi medi giornalieri sulla scorta delle rilevazioni operate dai sotto lettori in uso ai condòmini; la correttezza della ricostruzione veniva anche rinvenuta dal fatto che il dato così emerso era paragonabile al dato del nuovo misuratore installato in corso di CTU.

Il corrispettivo dovuto in virtù del contratto di somministrazione stipulato tra le parti non corrispondeva, dunque, a quanto preteso dall'opposta.

Il Tribunale ha, pertanto, revocato il decreto ingiuntivo e, sulla scorda dei dati tecnici forniti dal CTU ha ritenuto che il Condominio avesse corrisposto un corrispettivo maggiore rispetto a quello effettivamente dovuto.

Conseguentemente, in accoglimento della domanda riconvenzionale, il giudice ha condannato la società opposta alla restituzione del maggior importo pagato dal Condominio.

Tale ultimo importo è stato ottenuto sottraendo dall'importo corrisposto, l'importo realmente dovuto calcolato sulla base dei consumi ricostruiti dal CTU secondo le tariffe individuate nelle delibere comunali per il periodo di riferimento.

Nel determinare l'importo dovuto dal Condominio per la somministrazione di acqua potabile, il Tribunale, sulla base della ricostruzione dei consumi operata dal CTU, ha dunque ritenuto corretta l'applicazione delle tariffe individuate nelle delibere comunali, riportate in fattura e aggiornate per tutte le voci e i servizi ivi specificati nel corso degli anni.

Considerazioni conclusive

Il Tribunale di Napoli Nord, con la pronuncia in esame, esaminando una fattispecie riguardante l'erroneità della registrazione dei consumi idrici dovuta al malfunzionamento del contatore centrale in dotazione al condominio, ha ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui all'utente spetta denunciare l'anomala rilevazione dei dati contabilizzati chiedendone la verifica, mentre il gestore del servizio idrico è onerato della prova del corretto funzionamento del contatore,

Nei contratti di somministrazione, a fronte della contestazione della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante la prova del quantum della merce e o della fornitura del servizio (nella fattispecie idrico) e del quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova nonché del disposto dell'art. 1560 c.c.

Il Tribunale ha sottolineato l'importanza della contestazione dei consumi da parte dell'utente richiamando la giurisprudenza secondo la quale "la comunicazione dei consumi deve essere oggetto di specifica contestazione da parte dell'utente, il quale può far valere elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure comunicate dal distributore (ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal distributore).

In assenza, dette misure debbono reputarsi sufficienti a fondare la corrispondenza al dato reale dei consumi esposti in fattura (Tribunale Milano sez. 11, 06/07/2021, n. 5934)".

Il giudice ha, inoltre, evidenziato che nella quantificazione del corrispettivo dovuto per il servizio idrico sulla base della ricostruzione dei consumi deve tenersi conto delle tariffe riportate in fattura individuate con le delibere comunali senza che il ricorrente possa sottrarsi dal pagamento del relativo servizio asserendo la mancata pattuizione della relativa tariffa o la mancata conoscenza degli atti amministrativi e regolamentari che l'hanno determinata.

Il contratto di fornitura stipulato tra gestore del servizio idrico e singolo utente finale è, infatti, eterointegrato dalla normativa primaria e secondaria, nonché dagli atti regolamentari emanati in loro attuazione, che contribuiscono a sancire i diritti e gli obblighi dell'utente finale nei confronti del gestore del servizio.

In tal senso, la giurisprudenza ha precisato che ai sensi dell'art. 1374 c.c., le parti sono obbligate non solo a quanto previsto in contratto, ma anche a tutto quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti nonché dagli atti amministrativi cui la legge attribuisca il potere di statuire in materia (cfr. sul punto Cass. civ., sez. I, 29/9/2004, n. 19531).

Gli atti comunali che stabiliscono le tariffe in base a diversi fattori, tra cui i costi di gestione del servizio, gli investimenti in infrastrutture, e la quantità di acqua consumata - la cui esistenza deve pacificamente desumersi dagli stessi precisi dati numerici indicati nelle fatture prodotte - eterointegrano il contratto, a prescindere dalla espressa volontà manifestata sul punto dalle parti o della loro effettiva conoscenza o meno da parte dell'utente del servizio.

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