In materia di illecito conferimento dei rifiuti, il condominio può rispondere in via solidale ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81 qualora la violazione sia commessa nelle aree comuni destinate alla raccolta, gravando sull'ente un generale dovere di vigilanza e controllo, superabile solo mediante prova concreta dell'adozione di misure idonee ad impedire l'illecito ovvero dell'accesso abusivo di terzi.
In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Cosenza che, con la sentenza n. 675 del 12 maggio 2026, ha rigettato l'opposizione proposta da un condominio avverso un'ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune per irregolare conferimento di rifiuti nell'area condominiale adibita alla raccolta, aderendo all'orientamento più rigoroso espresso dalla giurisprudenza di legittimità, pur a fronte di un precedente indirizzo interpretativo maggiormente restrittivo nell'affermazione della responsabilità solidale dell'ente condominiale con autori ignoti.
Fatto e decisione
Un Condominio impugnava un'ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune per il pagamento della sanzione amministrativa irrogata a seguito di un irregolare conferimento di rifiuti nell'area condominiale.
La sanzione traeva origine da un verbale della Polizia Locale che aveva rilevato il deposito di rifiuti indifferenziati mediante sacchi vari, in maniera non conforme e senza l'utilizzo degli appositi contenitori previsti dalle ordinanze sindacali comunali.
Il Condominio, dopo la riassunzione della causa a seguito della declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace, contestava la legittimità dell'ordinanza sostenendo la nullità dell'atto per omessa audizione, pur richiesta, del trasgressore e l'insussistenza dei presupposti per la presunzione di responsabilità solidale del Condominio con i trasgressori rimasti ignoti.
Si costituiva in giudizio il Comune resistente sostenendo la piena legittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, sia in punto di facoltà sanzionatoria che di fidefacienza, fino a querela di falso, del verbale di accertamento dell'infrazione nonché in punto di responsabilità solidale del Condominio per omessa vigilanza sui cassonetti posti nell'area condominiale; negava che la mancata audizione comportasse la paventata nullità dell'atto.
Il Tribunale ha rigettato integralmente l'opposizione, in primo luogo escludendo che l'omessa audizione dell'interessato potesse determinare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione e nel merito riconoscendo la responsabilità solidale del Condominio per l'illecito conferimento dei rifiuti effettuato da autori rimasti ignoti.
Considerazioni conclusive
Il Tribunale ha chiarito anzitutto che l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione non costituisce un giudizio sull'atto ossia sulla sua validità formale bensì è un giudizio sul rapporto sostanziale sottostante. Conseguentemente, il giudice ha escluso che l'omessa audizione preventiva dell'interessato, benché dal medesimo richiesta, potesse determinare la nullità dell'ordinanza, richiamando l'orientamento consolidato della Cassazione secondo cui "gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale" (tra le tante, Cass. n. 21146/2019).
Nel merito, il giudice ha osservato che il Condominio non aveva contestato il conferimento in area di sua pertinenza di rifiuti indifferenziati in maniera non conforme e senza l'utilizzo degli appositi contenitori, in violazione dell'ordinanza comunale bensì si era limitato a contestare, oltre al vizio formale della mancata audizione del presunto trasgressore, la sola insussistenza dell'elemento soggettivo dell'infrazione ossia della responsabilità solidale del Condominio con autori rimasti ignoti.
Il Tribunale ha, pertanto, rilevato la sussistenza della violazione dell'ordinanza comunale che prescriveva il rispetto da parte di tutte le utenze domestiche, singole o condominiali, alle disposizioni tecniche e alle norme comportamentali relative al contenimento domestico ed al conferimento dei rifiuti, mediante utilizzo esclusivo di contenitori/attrezzature forniti/e dal Comune, evidenziando il potere sanzionatorio dei Comuni in materia ambientale derivante dal D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000.
A mente di quest'ultima disposizione, segnatamente, "salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro; la sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari", sicchè il potere sanzionatorio dell'ente comunale è riconosciuto per legge, in via generale, anche in relazione alla violazione delle ordinanze sindacali.
Sul punto, significativo è il richiamo alla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25905/2024) che, in senso difforme rispetto al precedente (Cass. n. 4561/2023), ha affermato gli elementi oggettivo e soggettivo della fattispecie ossia il potere sanzionatorio dei Comuni e la responsabilità solidale del Condominio.
La responsabilità del Condominio, invero, trova fondamento nell'art. 6 comma 3 della Legge n. 689/1981 che prevede che "se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta".
Il Condominio risponde, dunque, dell'illecito in virtù di un generale dovere normativo di vigilanza e controllo nell'ambito delle parti comuni, salvo che dimostri di avere adottato concrete misure idonee ad impedire l'uso illecito dell'area o dimostri l'accesso abusivo di terzi all'area condominiale.
Quella di cui all'art. 6 l. n. 689/1981, sempre secondo la giurisprudenza, è infatti responsabilità (solidale) presunta, che richiede quindi la dimostrazione che la cosa è stata utilizzata contro la volontà del responsabile solidale, e, segnatamente, la prova non già di un mero difetto di assenso, bensì dell'adozione di un concreto ed idoneo comportamento specificamente inteso a vietare o impedire l'illecita utilizzazione del bene, mediante l'impiego di cautele tali che la volontà del proprietario non possa risultare superata" (Cass. nn. 14194/2002, 15571/2003, 6188/2005, 129/2022).
Non è quindi sufficiente allegare l'ignoranza circa l'identità dell'autore materiale della violazione atteso che "la responsabilità solidale del Condominio con il contravventore, rimasto sconosciuto, trova fondamento nella circostanza che i contenitori dei rifiuti erano collocati in luoghi di proprietà condominiale, di tal ché la mancata identificazione degli autori materiali delle violazioni non può esentare da responsabilità l'ente" (Cass. n. 25905/2024 cit.).
La richiamata sentenza della Cassazione, n. 25905/2024 conferma, infatti, una linea interpretativa rigorosa in materia di responsabilità solidale del condominio per l'illecito conferimento di rifiuti nelle aree comuni, ispirata all'esigenza di garantire maggiori controlli ambientali sul corretto conferimento dei rifiuti. La collocazione dei contenitori dei rifiuti in area condominiale è ritenuta sufficiente a fondare una responsabilità dell'ente, anche quando gli autori materiali dell'illecito restino ignoti.
Di contro, parte della giurisprudenza, in particolare la precedente pronuncia della Cassazione, n. 4561/2023, aveva mostrato un approccio più restrittivo e più favorevole ai condomini affermando che "l'amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l'irregolare conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all'interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui all'art. 6, della l. n. 689 del 1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale".
Il Tribunale di Cosenza, dunque, ha aderito espressamente all'orientamento più recente della Cassazione secondo cui il condominio è tenuto ad un generale obbligo di controllo e vigilanza sulle aree condominiali destinate alla raccolta di rifiuti, la cui violazione comporta responsabilità solidale dello stesso, a meno che non si dimostri l'accesso abusivo di terzi all'area condominiale.
