Il condominio assegnatario di un mastello in comodato non risponde, per ciò solo, della sanzione irrogata per il conferimento irregolare dei rifiuti. La responsabilità solidale prevista dall'art. 6 L. n. 689/1981 opera infatti entro ipotesi tassative e non consente di trasformare la mera disponibilità di fatto del contenitore in un criterio automatico di imputazione dell'illecito.
In questa prospettiva si colloca il Tribunale di Caltanissetta, con la sentenza n. 329 del 7 aprile 2026, che ha annullato l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune nei confronti di un condominio per violazione dell'ordinanza sindacale in materia di raccolta differenziata.
La vicenda
Il Comune aveva ingiunto al condominio il pagamento di euro 181,02, sul presupposto che, all'interno del mastello carrellato in dotazione all'edificio, fossero stati rinvenuti "rifiuti non differenziati (umido, carta, plastica, vetro ecc. ecc.)".
Con l'opposizione il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la violazione del principio di personalità della responsabilità di cui all'art. 3 L. n. 689/1981, evidenziando che il verbale non indicava alcun trasgressore e qualificava il condominio soltanto come "obbligato in solido". Ha inoltre contestato la stessa configurabilità della solidarietà ex art. 6 L. n. 689/1981, poiché il mastello era stato concesso in comodato d'uso ed era collocato sulla pubblica via, dunque accessibile anche a terzi.
La decisione
Il Tribunale ha accolto l'opposizione, richiamando anzitutto precedenti conformi dello stesso ufficio, e ha individuato il punto decisivo nella inapplicabilità dell'art. 6 L. n. 689/1981 al condominio indicato nel verbale come obbligato solidale.
La motivazione muove dal rilievo che "il sistema sanzionatorio amministrativo delineato dalla L. 689/1981 è informato, in primo luogo, al principio di personalità della responsabilità" e che la solidarietà costituisce una deroga, ammissibile solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge. Per questa ragione le fattispecie di cui all'art. 6 sono lette in termini strettamente tassativi.
Su tale base il giudice osserva che, nel verbale, lo spazio riservato al trasgressore era rimasto in bianco, mentre il condominio compariva solo quale coobbligato. Ma il mastello, per quanto pacifico tra le parti, era stato concesso in comodato d'uso. Di qui il passaggio centrale della sentenza: "il mastello carrellato è stato concesso in comodato d'uso al condominio. Quest'ultimo, pertanto, non ne è proprietario né usufruttuario. Né può essere qualificato come titolare di un diritto personale di godimento rilevante ai fini della norma, poiché tale ipotesi è espressamente circoscritta ai soli beni immobili, mentre il mastello è un bene mobile". Ne segue, secondo il Tribunale, che "la qualifica di mero comodatario di un bene mobile esclude, dunque, in radice la possibilità di applicare al condominio la responsabilità solidale prevista dall'art. 6, L. 689/1981".
La motivazione si salda poi con il più recente indirizzo di legittimità sull'amministratore di condominio: questi può rispondere verso i terzi soltanto per fatti propri, omissivi o commissivi, e non per le condotte dei singoli condomini; né la sua responsabilità solidale può essere fondata sull'art. 6, poiché egli ha mera gestione dei beni comuni, non disponibilità materiale della cosa. In tal senso si pongono Cass. civ., sez. II, 14 febbraio 2023, n. 4561 e Cass. civ., sez. II, ord. 24 ottobre 2023, n. 29427.
Il Tribunale utilizza questo approdo come argomento rafforzativo: se la solidarietà non è configurabile in capo all'amministratore per il solo ruolo gestorio, a maggior ragione non può essere addossata al condominio soltanto perché assegnatario del contenitore, tanto più in un caso in cui il mastello era collocato sulla pubblica via e quindi non era neppure possibile affermare con certezza che il conferimento illecito provenisse da un condomino.
Da qui la conclusione secondo cui l'operato comunale aveva finito per costruire una responsabilità oggettiva fondata sulla mera relazione materiale con il mastello, in contrasto con i principi di personalità e colpevolezza dell'illecito amministrativo (per un approfondimento sulla prova certa dell'autore). Né, aggiunge il giudice, l'ordinanza sindacale poteva derogare al sistema legale della L. n. 689/1981. Gli ulteriori motivi di opposizione, relativi al difetto di motivazione e alla violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981, sono stati dichiarati assorbiti, sebbene ritenuti ad abundantiam meritevoli di considerazione per la genericità della contestazione e l'omessa indicazione delle ragioni della mancata contestazione immediata. L'ordinanza-ingiunzione è stata quindi annullata, con compensazione integrale delle spese.
I riferimenti giurisprudenziali
- Trib. Caltanissetta, nn. 314/2025 e 393/2025 - precedenti dello stesso ufficio espressamente richiamati dalla decisione, in continuità con una lettura restrittiva dell'art. 6 L. n. 689/1981 quando la sanzione venga indirizzata al condominio quale mero obbligato in solido.
- Cass. civ., sez. II, 14 febbraio 2023, n. 4561 - esclude la responsabilità solidale dell'amministratore per l'irregolare conferimento dei rifiuti da parte dei condomini, in quanto privo della disponibilità materiale della cosa e responsabile solo per fatti propri.
- Cass. civ., sez. II, ord. 24 ottobre 2023, n. 29427 - ribadisce il medesimo principio, confermando che il solo ruolo gestorio non basta a fondare la solidarietà sanzionatoria.
- Trib. Roma, 21 febbraio 2020, n. 3874 - in un assetto fattuale diverso, valorizza la proprietà condominiale dei contenitori e la loro collocazione in spazi condominiali per ritenere configurabile la responsabilità solidale del condominio; precedente da leggere entro quei presupposti specifici.
- Trib. Milano, 13 febbraio 2018, n. 1047 - collega la solidarietà alla proprietà dei cassonetti e all'organizzazione del servizio di raccolta con mezzi riferibili al condominio; anche questo arresto si fonda su elementi non coincidenti con il caso deciso a Caltanissetta.
- Trib. Bologna, 19 gennaio 2026, n. 464 - mostra il limite applicativo opposto: quando il rifiuto sia oggettivamente riconducibile a un soggetto determinato, l'ordinanza-ingiunzione può essere emessa nei confronti dell'obbligato solidale anche senza identificare l'autore materiale, salva la prova liberatoria.
Considerazioni conclusive
. a mancata identificazione del trasgressore non autorizza, di per sé, a spostare la sanzione sul condominio. Occorre che il soggetto inciso rientri effettivamente in una delle figure tipizzate dall'art. 6 L. n. 689/1981, oppure che sia accertata una sua responsabilità diretta per fatto proprio. La pronuncia si inserisce così nella linea ormai consolidata che esclude automatismi sanzionatori fondati sul solo ruolo gestorio dell'amministratore, come chiarito anche da Cass. n. 4561/2023 sull'amministratore e, sul punto, v. anche Cass. n. 29427/2023 sullo stesso tema.
Restano invece legate a presupposti diversi le decisioni che hanno valorizzato la proprietà condominiale dei contenitori o l'organizzazione interna del servizio di raccolta, come può vedersi anche in proprietà dei contenitori e solidarietà. E, specularmente, quando il rifiuto sia oggettivamente riconducibile a un soggetto determinato, la solidarietà può ancora trovare spazio, come chiarito da rifiuti identificabili e art. 6.
Nel caso deciso, però, il mastello era un bene mobile concesso in comodato e collocato sulla pubblica via: elementi che impedivano di convertire l'assegnazione del contenitore in un titolo legale di responsabilità solidale.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
