Il Tribunale di Bergamo (15 agosto 2025, n. 1206) ha stabilito che il fondo speciale per le opere straordinarie e le innovazioni può costituirsi prima della deliberazione che approva i lavori, costituendo una condizione di validità di quest'ultima. Approfondiamo la vicenda processuale.
Costituzione del fondo speciale: il fatto
L'attore impugnava la delibera di approvazione del bilancio preventivo deducendo l'illegittimità dell'inserimento dell'importo di 11.400,00 euro, in quanto asseritamente destinato al compenso straordinario dell'amministratore per opere rientranti nel cosiddetto Superbonus 110% non ancora approvate.
Nello specifico, l'importo in questione risultava inserito nel rendiconto preventivo per la formazione del "Fondo ex art. 1135 c.c. per attività Superbonus non cedibili".
Costituzione del fondo speciale: decisione e motivazione
Il Tribunale di Bergamo (15 agosto 2025, n. 1206) ha rigettato il motivo di doglianza, per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, il giudice orobico ha rammentato come la costituzione del fondo speciale, ai sensi dell'art. 1135, comma primo, n. 4 c.c., sia obbligatoria per l'approvazione di lavori straordinari in condominio.
Tale obbligo sussiste anche nel caso di interventi rientranti nel cosiddetto Superbonus, non essendo prevista alcuna deroga normativa in tal senso.
Nel caso di specie, il fondo risultava espressamente costituito solo per gli importi non cedibili, vale a dire per gli oneri che sarebbero rimasti a carico del condominio in quanto non rientranti tra quelli agevolabili (sconto in fattura, ecc.).
Orbene, la costituzione del fondo speciale, integrando una condizione di validità della delibera di approvazione delle opere di manutenzione straordinaria, deve esistere già al momento della delibera di approvazione dei lavori.
Secondo il Tribunale di Bergamo, la costituzione del fondo speciale può avvenire non solo contestualmente ma anche prima dell'approvazione dei lavori, purché sia chiaramente indicata la destinazione di esso alla copertura degli interventi straordinari.
Nella specie, la destinazione del fondo risultava esplicitamente segnalata nel bilancio oggetto di approvazione mediante il riferimento alle "attività Superbonus non cedibili".
Il pagamento delle rate non avrebbe comportato il pagamento anticipato di oneri relativi a lavori non ancora deliberati essendo, invece, funzionale alla costituzione del fondo obbligatorio, fermo restando che l'effettivo impiego dei fondi sarebbe stato condizionato alla maturazione dei relativi crediti e della loro esigibilità.
Contrariamente a quanto affermato dall'attore, il collegamento specifico tra il fondo e la copertura del compenso straordinario dell'amministratore non ha trovato alcun riscontro documentale.
Il motivo di doglianza è stato quindi rigettato.
Costituzione del fondo speciale: precedenti giurisprudenziali
La sentenza del Tribunale di Bergamo appare ineccepibile anche alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale.
Con riferimento al rapporto tra fondo speciale e lavori rientranti nel cosiddetto Superbonus 110%, la giurisprudenza (App. Milano, 21 marzo 2025, n. 797) ha affermato che la costituzione del fondo speciale è obbligatoria anche nell'ipotesi in cui per la manutenzione straordinaria o le innovazioni si acceda ai bonus fiscali, a meno che l'agevolazione non comporti l'esonero totale dal pagamento di ogni spesa, come avviene ad esempio nell'ipotesi di sconto in fattura.
In questo senso anche altre pronunce: «l'autorizzazione a procedere per l'ottenimento della cessione del credito rende superflua, temporaneamente, la necessità di costituire un fondo speciale: la convenienza dell'operazione, così come si propone la stessa normativa, è di raggiungere un efficientamento energetico senza dover porre non solo i costi ma gli stessi esborsi a carico di chi si appresta ad esegue i lavori» (Trib. Bologna, 12 maggio 2022, n. 2139).
D'altronde, nessuna legge - nemmeno quella istitutiva del Superbonus (d.l. 19 maggio 2020, n. 34) - ha mai cancellato o posto eccezioni all'obbligo di costituzione del fondo speciale condominiale (cfr. Trib. Campobasso, 19 marzo 2025, n. 202).
Per quanto riguarda le conseguenze dell'omessa costituzione del fondo speciale la giurisprudenza, dopo un iniziale periodo di incertezza, ha oramai abbracciato la tesi della radicale nullità della deliberazione (Trib. Milano, 24 gennaio 2025, n. 698; Cass., 5 aprile 2023, n. 9388, Trib. Bergamo, 22 giugno 2023, n. 1348; Trib. Modena, 16 maggio 2019, n. 763; Trib. Roma, 28 settembre 2018, n. 18320).
Conseguentemente, qualsiasi condomino può impugnare la deliberazione, senza limiti di tempo, purché abbia un interesse concreto ad agire (Trib. Venezia, 7 aprile 2025 n. 1780).
Infine, per ciò che concerne le concrete modalità di costituzione del fondo, la Corte di Cassazione (5 aprile 2023, n. 9388) ha richiesto l'effettivo pagamento delle somme da parte dei condòmini, non essendo sufficiente la creazione di una semplice contabilità straordinaria separata da quella ordinaria, come invece sostenuto da una larga fetta della giurisprudenza di merito (cfr. App. Genova, 21 marzo 2024, n. 457; Trib. Savona, 30 maggio 2019. n. 439; Trib. Roma, 28 settembre 2018, n. 18320).
