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Il condominio non può consentire al singolo condomino di collocare un gigantesco condizionatore sul lastrico solare comune: altrimenti può rispondere dei danni da rumori e vibrazioni illecite

La responsabilità per danni causati da rumori e vibrazioni di un impianto installato su una parte comune può ricadere anche sul condominio.

Dott. Giuseppe Bordolli 
20 Nov. 2025

Quando un impianto rumoroso viene collocato su una parte comune, non è solo il singolo condomino a poterne rispondere. Anche il condominio, in quanto custode delle aree comuni, può essere coinvolto e ritenuto corresponsabile se non vigila o non interviene per prevenire immissioni acustiche e vibrazioni dannose. È questo il principio affermato dal Tribunale di Salerno nella sentenza n. 4563 del 12 novembre 2025.

La vicenda

Alcuni condomini citavano in giudizio il condominio e una società che aveva installato sul lastrico solare condominiale un grande impianto di climatizzazione a servizio dei suoi uffici. Secondo gli attori, quel condizionatore provocava una serie di problemi al loro appartamento sottostante: infiltrazioni d'acqua piovana, danni strutturali e soprattutto rumori e vibrazioni quotidiane, ritenute intollerabili.

Gli attori chiedevano al Tribunale di vietare l'uso dell'impianto finché non fosse reso conforme ai limiti di legge, di ordinare interventi di messa in sicurezza del terrazzo e di condannare i convenuti al risarcimento dei danni, quantificati in 25.000 euro. I convenuti contestavano la domanda, sostenendo che non vi fosse alcun danno.

Successivamente altri condomini intervenivano volontariamente, appoggiando le richieste degli attori.

Durante il processo, gli attori presentavano un ricorso urgente (art. 700 c.p.c.), denunciando l'aggravarsi della situazione e il rischio per la salute. Dopo una consulenza tecnica, il Tribunale ordinava l'immediata sospensione dell'impianto. La società che utilizzava l'impianto rumoroso proponeva reclamo, ma il Collegio lo respingeva, confermando l'ordinanza.

La causa proseguiva con ulteriori consulenze tecniche, anche medico-legali. Nel corso del giudizio la società convenuta provvedeva poi a spostare l'impianto.

Le parti riconoscevano quindi la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda riguardante lo spostamento del pesante impianto di climatizzazione collocato sul terrazzo condominiale.

Tuttavia, dovendosi regolare le spese del processo sulla base del principio di soccombenza virtuale, il Tribunale decideva di valutare la fondatezza delle domande degli attori.

La decisione

Il Tribunale ha dato ragione agli attori. Il giudice salernitano ha notato, come è già emerso dalla consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio, che la pompa di calore collocata sul terrazzo condominiale ha prodotto vibrazioni percepibili non solo sul solaio di copertura, ma anche sulla ringhiera metallica delle scale e, in maniera più lieve, sui radiatori e sugli infissi degli appartamenti sottostanti.

Si è trattato di effetti direttamente collegati al funzionamento dell'impianto e tali da avere compromesso la normale vivibilità degli ambienti, riducendo sensibilmente il comfort abitativo delle famiglie coinvolte.

A questo si sono aggiunti i rilievi fonometrici eseguiti dal CTU (tecnico specializzato in acustica ambientale), che hanno dimostrato come il rumore generato dall'apparecchiatura abbia superato i limiti della normale tollerabilità.

Il Tribunale ha rilevato che non sono stati depositati presso il Genio Civile i calcoli strutturali di verifica sismica, obbligatori per un impianto di quelle dimensioni e considerata la collocazione dell'edificio in zona a media sismicità.

La pompa di calore (con peso di circa 3.500 kg), posta sul terrazzo condominiale, ha comportato anche un potenziale rischio per la stabilità del solaio e dell'intero fabbricato, in assenza di adeguate verifiche tecniche.

Alla luce di quanto emerso, e tenendo conto delle valutazioni del consulente medico-legale, il Tribunale ha escluso l'esistenza di un nesso diretto tra le patologie degli attori e il superamento dei limiti di tollerabilità delle immissioni acustiche, così come un loro aggravamento.

Tuttavia il giudice campano ha solidalmente condannato i convenuti (il condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, e la società, in persona del legale rappresentante pro tempore) al risarcimento del danno alla salute (equitativamente determinato in € 4.000,00 per ciascuno degli istanti e riscontrabile in soggetti già affetti dalle patologie documentate dai condomini danneggiati), determinato dall'intensità e dalla durata del fenomeno acustico e vibratorio.

I convenuti sono stati altresì condannati solidalmente al pagamento delle spese di CTU tecnica e medico-legale espletate nel corso del giudizio (con conseguente obbligo di rimborso nei confronti degli attori e degli interventori volontari per le somme da questi anticipate), nonché al risarcimento a favore degli intervenienti volontari delle spese sostenute per sottrarsi ai rumori e alle vibrazioni provenienti dall'impianto, consistenti nella stipula di un contratto di locazione semestrale (dal 22 settembre 2020 al 23 marzo 2021) per un importo complessivo di € 4.500.

Inoltre, il condominio è stato condannato a risarcire ulteriori € 1.400 agli attori, corrispondenti ai danni da infiltrazioni accertati nel loro appartamento dal consulente tecnico, derivanti dalla mancata manutenzione del cornicione e dell'intonaco esterno delle facciate.

Infine il Tribunale ha condannato solidalmente i convenuti al rimborso delle rilevanti spese processuali.

Considerazioni conclusive

La protezione del cittadino contro le immissioni rumorose si basa sull'articolo 844 del codice civile, il quale stabilisce che il proprietario di un fondo non può arrecare al vicino rumori che eccedano la soglia della "normale tollerabilità".

Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (Trib. Rieti 2 novembre 2023, n. 5683).

Quando si tratta di stabilire se un rumore superi il limite della normale tollerabilità, la giurisprudenza ha chiarito che non basta guardare a un valore assoluto di decibel.

Occorre invece confrontare il livello medio del rumore di fondo, cioè quella fascia sonora costante prodotta dalle diverse fonti presenti in una determinata zona, con il rumore aggiuntivo che viene percepito nel luogo disturbato.

Se il nuovo rumore risulta superiore di oltre tre decibel rispetto al rumore di fondo, si considera che abbia superato la soglia di tollerabilità (Trib. Rovigo 2 ottobre 2024, n. 710). Nel caso in esame, il voluminoso condizionatore della società (un impianto di dimensioni pari a 4,00 x 2,20 metri, con altezza di 2,10 metri e peso complessivo di circa 3.500 kg) collocato sul lastrico solare comune, si è rivelato capace di generare immissioni sonore e vibrazioni tali da superare la soglia della normale tollerabilità.

Il Giudice campano ha ritenuto sussistente la responsabilità non solo del condomino che aveva installato l'impianto sul lastrico solare, ma anche del condominio che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale custode dei beni e dei servizi comuni deve adottare tutte le misure necessarie affinché la parte comune (il lastrico) non rechino pregiudizio ad alcuno, salva la prova, nella fattispecie insussistente, del caso fortuito.

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