In linea generale se i bidoni condominiali per la raccolta differenziata impediscono (o rendono eccessivamente difficoltoso) l'accesso alla proprietà anche di un solo condomino, quest'ultimo, pur in presenza di una delibera assembleare che abbia scelto all'unanimità dei presenti il luogo di collocazione dei bidoni, può esigere che gli stessi siano rimossi e collocati altrove.
A tale proposito merita di essere presa in considerazione una recente del Tribunale di Latina (sentenza n. 1261 dell'11 giugno 2024).
Fatto e decisione
L'assemblea straordinaria di un condominio si riuniva in seconda convocazione per discutere in merito all'ubicazione dei bidoni per la raccolta differenziata; i condomini deliberavano all'unanimità dei presenti di realizzare un manufatto in muratura (in posizione interna) da realizzarsi nel lato sinistro dell'ingresso principale (vicino al pozzo).
L'assemblea deliberava anche le misure e le caratteristiche del manufatto, incaricando l'amministratore di provvedere ad acquisire tre preventivi da sottoporre all'approvazione di una successiva assemblea.
In una successiva riunione l'amministratore sottoponeva all'esame dell'assemblea un solo preventivo anziché tre come deliberato in precedenza.
Il lavoro in questione non solo non veniva approvato ma alla fine la collettività condominiale decideva di non fare più il lavoro deliberato (argomento non previsto all'ordine del giorno).
In un'altra riunione con ordine del giorno (ubicazione bidoni raccolta differenziata) veniva deliberato a maggioranza di ubicare i bidoni in prossimità della curva (vicino ubicazione gas). Una condomina impugnava le ultime due delibere assembleari deducendo, la violazione dell'obbligo della preventiva conoscenza dei punti all'ordine del giorno oggetto di discussione, in quanto l'assemblea aveva assunto una delibera su un argomento non posto all'ordine del giorno riformando il contenuto della precedente delibera, senza il preventivo avviso a tutti i condomini.
L'attrice mirava ad annullare la decisione di ubicare i tre bidoni della raccolta differenziata in prossimità della curva posta a ridosso della sua proprietà, con grave nocumento delle sue ragioni e dei suoi interessi.
In particolare denunciava la situazione di pericolo venutasi così a creare, posto che la nuova sistemazione dei contenitori dei rifiuti avrebbe costretto gli autoveicoli in transito a portarsi verso il cancello della sua proprietà attaccato alla curva, mettendo a rischio l'incolumità delle persone; in ogni caso l'attrice faceva presente che la nuova posizione dei bidoni le avrebbe impedito la manovra di accesso con la propria autovettura all'interno della sua proprietà esclusiva, nonché la manovra di uscita verso destra dal proprio parcheggio, essendo consentita solo la manovra verso sinistra. Il Tribunale ha dato ragione all'attrice.
Il giudice ha ritenuto la delibera palesemente nulla perché lesiva dei diritti soggettivi dell'attrice sulla porzione di sua proprietà esclusiva, dal momento che la decisione di collocare i bidoni a ridosso del passo carrabile di accesso alla proprietà dell'attrice ne avrebbe limitato notevolmente l'utilizzo (in entrate e in uscita) e, conseguentemente, anche il valore della proprietà dell'attrice.
Del resto, la decisione assunta dal codominio, comportando il posizionamento dei contenitori a ridosso delle finestre della sua abitazione avrebbe comportato pure l'immissione di cattivi odori all'interno del suo giardino e della sua abitazione, creando un ulteriore danno proprietà della condomina attrice.
Considerazioni conclusive
Secondo una decisione di merito la collocazione dei bidoni per la "differenziata" nel cortile comune, costituisce "una razionale variazione delle modalità di uso di una parte comune", resa necessaria da prescrizioni amministrative del Comune, funzionali alla salvaguardia della sicurezza dell'edificio (App. Palermo 9 aprile 2021, n. 540). L'obbligo di collocarli in area condominiale non viene meno se le aree comuni sono destinate già da tempo ad un determinato uso (parcheggio, deposito attrezzi giardiniere, parco gioco bambini.
Tuttavia la decisione dell'assemblea circa il posizionamento dei detti contenitori non può risultare dannosa per un condomino, arrivando a limitargli la possibilità di effettuare alcune manovre per accedere con l'autovettura all'interno del parcheggio di sua proprietà, nonché impendendogli di uscire solo verso destra dal proprio parcheggio: una tale decisione richiede il consenso dell'interessato (nel caso esaminato inesistente).
Se però la collocazione non risulta dannosa per nessun condomino, può essere legittimamente assunta con le maggioranze di cui all'art. 1136 c.c., purché sia assicurato il pari uso di tutti i condomini, e cioè il massimo godimento possibile (in caso di inerzia della collettività condominiale una decisione in merito al "problema collocazione", può essere assunta, in via provvisoria, da parte dell'amministratore di condominio).
Se il condominio non dispone proprio di spazio sufficiente all'interno dell'area condominiale per posizionare i carrellati destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani l'assemblea potrebbe decidere di spostarli su suolo pubblico adiacente alle parti comuni.
È necessario considerare però che i condomini, per poter mantenere in modo permanente i bidoni carrellati in area pubblica, devono ottenere un'apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale dietro pagamento della relativa TOSAP (Tassa di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche).
Di conseguenza è legittima la sanzione amministrativa elevata contro il condominio che, non avendo spazio al proprio interno, tiene i bidoni della spazzatura sulla strada pubblica senza chiedere l'autorizzazione prevista dal regolamento comunale (Trib. Catanzaro 8 marzo 2023, n. 900).
