Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Telecamera del condomino troppo invasiva: niente scale, pianerottolo e registrazione audio

La sicurezza personale non basta quando l'impianto riprende stabilmente scale, pianerottolo o conversazioni di chi passa negli spazi comuni.

CondominioWeb Lex AI 
02 Lug. 2026

Il condomino che installa un impianto privato di videosorveglianza per tutelare la propria abitazione deve contenere le riprese entro gli spazi di pertinenza esclusiva o, comunque, entro quanto strettamente necessario e proporzionato alla sicurezza. Quando la telecamera intercetta stabilmente scale e pianerottoli, e il dispositivo consente anche la registrazione audio delle conversazioni di chi transita, la tutela della riservatezza degli altri partecipanti al condominio giustifica un ordine urgente di modifica dell'impianto.

Con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 19 giugno 2026, il Tribunale ordinario di Taranto, Prima Sezione civile, ha accolto quasi integralmente il ricorso proposto da una condomina contro un'altra proprietaria dello stesso stabile, imponendo non la rimozione totale della telecamera, ma la sua riconfigurazione. L'impianto doveva essere orientato in modo da riprendere soltanto l'accesso di pertinenza della resistente, con esclusione delle scale e del pianerottolo, e doveva essere privato della funzione di registrazione audio.

La regola applicata dal tribunale non riguarda qualunque telecamera collocata in un edificio condominiale. L'iniziativa del singolo resta ammissibile quando l'angolo visuale non interferisce con aree comuni o con la sfera privata altrui; diventa invece eccedente quando il controllo si estende, in modo stabile e non giustificato, a luoghi di transito comune e alle conversazioni delle persone che li attraversano.

La vicenda

La ricorrente aveva agito in via d'urgenza sostenendo che la proprietaria di un'altra unità immobiliare avesse installato sulla porta della propria abitazione un dispositivo di audio-videosorveglianza puntato non solo verso spazi di pertinenza esclusiva, ma anche verso le parti comuni interne dell'edificio. Secondo il ricorso, la telecamera monitorava costantemente il passaggio sulle scale e sul pianerottolo e poteva registrare le conversazioni di chiunque transitasse.

La domanda cautelare mirava alla rimozione immediata del dispositivo e alla fissazione di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. La lesione dedotta non era soltanto patrimoniale: la condomina lamentava una compressione della propria riservatezza e una condizione di ansia e timore tale da incidere sulla normale fruizione dell'abitazione.

La resistente ha negato che l'impianto riprendesse l'accesso dell'abitazione della ricorrente e ha sostenuto che la telecamera fosse necessaria per controllare un ulteriore accesso posto sullo stesso pianerottolo. Ha però ammesso che, per la conformazione dei luoghi, la ripresa coinvolgeva anche scale e pianerottolo. Da tale ammissione il tribunale ha tratto una conseguenza immediata sul fumus della violazione, senza necessità di istruttoria orale.

La decisione

Il Tribunale di Taranto ha distinto il profilo civilistico-condominiale da quello relativo alla protezione dei dati personali. L'impianto privato del singolo non richiede, per il solo fatto di esistere, una deliberazione assembleare. Quando però la ripresa investe stabilmente parti comuni, l'installazione deve confrontarsi con i principi del Regolamento UE 2016/679 e con la disciplina dell'art. 1122-ter c.c. per gli impianti condominiali destinati alla videosorveglianza delle cose comuni.

Nel caso concreto, l'ordinanza ha richiamato i principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della finalità, correttamente riferibili all'art. 5, par. 1, lett. a) e b), GDPR. Il trattamento di dati personali realizzato mediante videocamera, ove ecceda l'ambito strettamente domestico e investa aree comuni o persone terze, deve essere contenuto entro un campo visuale coerente con la finalità di sicurezza invocata.

Il tribunale ha riportato il principio secondo cui l'impianto privato può essere mantenuto solo entro un angolo di ripresa circoscritto, e ha collegato tale regola all'ammissione della stessa resistente:

"Solo in questi più ridotti limiti, quindi, può essere conservato l'impianto di videosorveglianza. E si ricordi che per stessa affermazione della resistente la videocamera riprendeva, inevitabilmente, anche le parti comuni: Riprendendo inevitabilmente anche le scale ed il pianerottolo che [...] in ogni caso non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparto da sguardi indiscreti."

L'argomento difensivo secondo cui scale e pianerottolo non sarebbero luoghi destinati allo svolgimento della vita privata non ha impedito l'accoglimento del ricorso. Quel rilievo può assumere peso nel diverso ambito delle interferenze illecite nella vita privata, ma non esclude che la captazione continuativa di immagini e conversazioni in un'area condominiale di transito costituisca un trattamento eccedente rispetto alla finalità individuale di protezione dell'abitazione.

Anche il periculum in mora è stato riconosciuto. Il tribunale ha aderito alla prospettazione della ricorrente secondo cui la lesione della riservatezza, quale diritto personale non pienamente reintegrabile per equivalente, integra un pregiudizio irreparabile idoneo a fondare la tutela cautelare atipica. L'urgenza derivava dalla permanenza del dispositivo e dalla prosecuzione dell'attività di ripresa.

Il dispositivo ha accolto quasi totalmente la domanda, ma con una misura conformativa. La resistente è stata condannata a modificare l'impianto in modo che riprenda soltanto la porta d'ingresso di pertinenza indicata in giudizio, con esclusione delle scale e del pianerottolo, e a disattivare la registrazione audio. È stata invece respinta la richiesta di astreinte, poiché la resistente aveva manifestato, sia pure in via subordinata, disponibilità ad adeguarsi alle modalità stabilite dal giudice. Le spese sono state poste a carico della resistente in favore dello Stato, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione mediante separato decreto.

I riferimenti giurisprudenziali

  • Cass. civ., sez. II, 14 aprile 2026, n. 9570: l'uso di un sistema di videosorveglianza installato nella proprietà esclusiva, quando comporti trattamento di dati personali, deve rispettare i principi del GDPR. L'angolo visuale deve restare limitato agli spazi di esclusiva pertinenza, salvo che siano accertate concrete esigenze di sicurezza e la ripresa di aree comuni immediatamente prossime risulti necessaria e proporzionata.
  • Cass. civ., sez. III, 2 febbraio 2026, n. 2181: l'installazione di una telecamera per esigenze di sicurezza personale è lecita quando l'inquadratura resta limitata all'ingresso dell'unità immobiliare del titolare e non si estende alle aree comuni o alla sfera privata degli altri condomini.
  • Cass. civ., 11 maggio 2022, n. 14969: l'art. 1122-ter c.c. disciplina l'installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni e consente l'approvazione assembleare con la maggioranza prevista per le deliberazioni ordinarie qualificate, senza necessità del consenso unanime.
  • Cass. civ., 23 aprile 2024, n. 10925: la telecamera privata non può essere orientata in modo da inquadrare stabilmente il portone o altre aree comuni, quando ciò determini un'interferenza ingiustificata nella riservatezza altrui.
  • Tribunale di Siracusa, ordinanza 28 agosto 2025, R.G. n. 3005/2025: la telecamera orientata verso ingresso comune e vano scala deve essere rimossa quando manchi la prova di un rischio concreto e il dispositivo, anche per le sue caratteristiche tecniche, consenta un controllo eccedente degli spazi comuni.
  • Tribunale di Prato, 29 giugno 2023, n. 440: la ripresa del pianerottolo può essere ammessa quando la conformazione dei luoghi renda inevitabile una captazione marginale, siano adottate cautele adeguate e l'esigenza di sicurezza risulti effettiva e proporzionata.

Considerazioni conclusive

La telecamera privata in condominio è lecita solo se il controllo resta contenuto entro quanto serve davvero alla protezione dell'unità immobiliare. Nel caso deciso, la stessa resistente aveva riconosciuto che il dispositivo riprendeva inevitabilmente scale e pianerottolo; a ciò si aggiungeva la funzione audio, idonea a captare conversazioni di persone in transito. Questi elementi hanno reso necessario un ordine di modifica dell'impianto, non una mera prescrizione di comportamento.

La soluzione è coerente con l'indirizzo che distingue l'impianto condominiale deliberato dall'assemblea dall'impianto privato installato dal singolo. Il primo ricade nella disciplina delle parti comuni; il secondo è valutato soprattutto alla luce del campo visuale, della finalità perseguita e della proporzionalità del trattamento. Per un approfondimento, v. telecamera privata e parti comuni.

Gli arresti più restrittivi, come Cass. civ. n. 10925/2024 e Tribunale di Siracusa, ordinanza 28 agosto 2025, confermano che la ripresa stabile di ingressi comuni, scale o pianerottoli impone la rimozione o il riposizionamento quando manchi una ragione concreta e proporzionata. In tal senso v. anche telecamera verso ingresso comune e vano scala.

La linea più elastica non contraddice questo esito. In casi di pianerottolo stretto, con ripresa marginale inevitabile e rischio specificamente documentato, la videosorveglianza può superare il vaglio di proporzionalità, come mostra il precedente del Tribunale di Prato n. 440/2023; può vedersi anche videosorveglianza sul pianerottolo stretto. In mancanza di tali condizioni, il controllo individuale non può trasformare le parti comuni in uno spazio permanentemente sorvegliato dal singolo proprietario.

Nel provvedimento del Tribunale di Taranto il bilanciamento si chiude con una misura precisa: l'impianto può restare, ma solo dopo essere stato tecnicamente limitato agli accessi di pertinenza e privato dell'audio. La sicurezza dell'abitazione viene così tutelata senza sacrificare la riservatezza degli altri condomini oltre quanto strettamente necessario.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento