Il dilagare degli atti criminali induce il cittadino a ricorrere a delle misure di sicurezza a protezione della propria abitazione. Si pensi, ad esempio, all'installazione di un antifurto moderno, con tanto di centrale operativa che viene avvisata ogni qual volta dovesse scattare l'allarme o dovesse verificarsi un tentativo di intrusione.
Invece, nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Siracusa e recentemente culminato con la sentenza del 28 agosto 2025, la detentrice di un appartamento in condominio, senza chiedere alcuna autorizzazione al fabbricato, aveva deciso di proteggere la propria abitazione installando una telecamera all'ingresso della medesima.
In particolare, tale apparecchiatura era mobile e in grado di seguire le persone che passavano all'interno del suo raggio di azione.
Si trattava, perciò, di uno strumento di video sorveglianza in grado di visualizzare non solo gli eventuali intrusi accorsi in prossimità del suo posizionamento, ma anche, potenzialmente, gli altri residenti nell'edificio, l'ingresso al fabbricato e la porta della vicina.
È alla luce di tali circostanze che la detta confinante, con ricorso in via cautelare, chiedeva l'immediata rimozione della telecamera, in quanto lesiva della sua privacy.
Ebbene, come ha risolto la questione il Tribunale di Siracusa? L'installazione di una telecamera mobile senza autorizzazione del condominio è possibile? Non ci resta che scoprire come ha risposto a questa domanda l'ufficio siciliano.
Installazione videocamera di sorveglianza in condominio: quale maggioranza?
Il nostro Codice civile contempla l'ipotesi che il condominio decida d'installare un impianto di videosorveglianza nell'edificio. Si tratta dell'art. 1122 ter cod. civ., secondo il quale l'approvazione di questa iniziativa deve avvenire con la maggioranza dei presenti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio «Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136»
Al di fuori, quindi, di questa ipotesi, l'apposizione di una telecamera a protezione del proprio appartamento, in grado, però, di visualizzare persone e beni altrui, deve avvenire a determinate condizioni. Non bisogna mai dimenticare, infatti, che secondo il vigente regolamento europeo in materia di privacy, le immagini che sono ricavabili dall'apparecchiatura in questione configurano un trattamento di dati sensibili «la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configurano anche autonomamente considerate, forme di trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice)».
Installazione telecamera in condominio: a quali condizioni?
Se una telecamera, oltre ad inquadrare l'ingresso alla propria abitazione, è in grado di puntare l'occhio verso i residenti del fabbricato e/o i beni di questi e/o del condominio, inevitabilmente finisce per determinare un trattamento di dati sensibili che, senza l'autorizzazione degli interessati, non può avvenire legittimamente.
Tuttavia, come ricordato dal Tribunale di Siracusa, il regolamento europeo in materia ha precisato che, per ragioni di sicurezza, le telecamere possono essere posizionate ugualmente «il Regolamento Europeo 2016/679 ha precisato che, per motivi di sicurezza, le telecamere possono essere installate senza il consenso altrui, sulla base di un legittimo interesse del titolare alla tutela della sicurezza personale o dei propri beni».
A tale riguardo, l'European Data Protection Board, con le linee guida n. 3/2019, ha puntualizzato che tale legittimazione sussiste se c'è la necessità di preservare cose o persone da un pericolo. Ad esempio, se ci sono già stati tentativi di intrusione in un'abitazione «L'installazione dell'impianto è considerata legittima quando risponda all'esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concrete situazioni di pericolo, di regola a seguito di illeciti già verificatisi (vedi Linee Guida 3/2019), oppure nel caso di attività che comportino la custodia di beni altrui».
Venendo al caso in commento, la domanda, seppur di natura cautelare, rivolta alla rimozione della telecamera in contestazione, è stata accolta.
Accertato, infatti, il diritto alla privacy della ricorrente e il pericolo che i suoi dati sensibili potessero essere trattati indiscriminatamente, la parte resistente non ha fornito alcuna prova su eventuali rischi alla sua integrità fisica e/o alla sua abitazione che potessero giustificare l'installazione dell'impianto senza alcun consenso altrui.
Piuttosto, dall'istruttoria, seppur sommaria, è emerso che la telecamera era in grado di puntare anche all'interno dell'abitazione della ricorrente. Una situazione, questa, del tutto insostenibile ed ingiustificabile senza il beneplacito dell'interessata che ha determinato, quindi, l'ordine di rimozione dell'impianto.
