Anche se il Superbonus 110% non costituisce più una misura ordinariamente operativa per i nuovi interventi, la relativa disciplina continua ad assumere rilievo nei giudizi riguardanti pratiche pregresse, crediti già formati, opzioni esercitate e responsabilità professionali sorte durante la vigenza del regime agevolativo.
Per le asseverazioni richieste ai fini delle agevolazioni fiscali edilizie, la qualifica soggettiva del tecnico non è un dato meramente formale quando la disciplina applicabile la individua come requisito essenziale dell'atto. Il professionista che dichiara un'iscrizione ordinistica inesistente e utilizza un timbro non proveniente dall'Ordine o Collegio indicato rende un'asseverazione invalida; se da tale invalidità deriva la perdita del regime fiscale più favorevole, risponde dei danni immediati e diretti subiti dal committente.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2395 del 04/05/2026, ha applicato tale principio a una vicenda relativa al Superbonus 110%, regolata dalla disciplina ratione temporis degli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 e dal D.M. 6 agosto 2020 sulle asseverazioni. Il quadro normativo richiamato è quello vigente per la specifica operazione agevolata: le aliquote, le opzioni di sconto in fattura e i regimi transitori del Superbonus hanno subito successive modifiche e arresti, ma resta fermo, nei procedimenti in cui la legge richiede un'asseverazione valida, che la falsità su un requisito soggettivo essenziale incide sulla validità dell'atto e sulla responsabilità del professionista.
La vicenda
Un proprietario di unità immobiliare compresa in un edificio condominiale, incaricato dall'assemblea di gestire l'intervento e di assumere a proprio carico oneri e benefici economici dei lavori, affidava a un tecnico la predisposizione delle relazioni necessarie per verificare i requisiti di prestazione energetica dell'edificio e accedere ai crediti d'imposta previsti dalla disciplina del Superbonus.
Nell'ambito dell'operazione erano stati conclusi accordi per lo sconto in fattura e per la cessione del credito. Il tecnico rilasciava l'asseverazione del 23 febbraio 2024 dichiarando di essere iscritto al Collegio dei Periti Industriali e apponendo un timbro recante riferimenti a tale appartenenza ordinistica.
A seguito di verifiche sollecitate dall'impresa appaltatrice, emergeva che il professionista non risultava iscritto al Collegio indicato, né ad altri collegi dei periti industriali o dei geometri; il timbro apposto non era stato fornito da alcun Ordine o Collegio, ma risultava autoprodotto. Per effetto dell'invalidità dell'asseverazione, l'impresa e i professionisti coinvolti procedevano all'annullamento delle fatture già emesse con sconto del 110%, alla restituzione dei crediti d'imposta formati nei cassetti fiscali e alla riemissione delle fatture con applicazione dell'aliquota ridotta al 70%, con conseguente richiesta al committente del pagamento in denaro delle differenze.
Il committente agiva quindi in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, la restituzione di somme indebitamente versate e il ristoro delle conseguenze patrimoniali derivanti dall'asseverazione invalida. Il tecnico contestava la domanda, sostenendo di possedere una qualificazione tecnica sostanziale in materia energetica, anche in ragione dell'iscrizione in elenchi regionali, e deducendo l'incompatibilità di una lettura restrittiva del D.M. 6 agosto 2020 con il diritto eurounitario.
La decisione
Il Tribunale ha innanzitutto respinto le eccezioni preliminari. La domanda era sufficientemente determinata, poiché collegata alla specifica asseverazione del 23 febbraio 2024 e alle voci di danno indicate nel ricorso. È stata inoltre riconosciuta la legittimazione attiva del committente, in quanto il rapporto contrattuale con il tecnico era intercorso direttamente con lui e le conseguenze economiche dell'invalidità dell'asseverazione si erano prodotte nella sua sfera patrimoniale.
Nel merito, la motivazione valorizza la falsità della qualifica professionale dichiarata e il carattere essenziale dei requisiti soggettivi richiesti dalla disciplina speciale:
"La vicenda ruota attorno a un punto essenziale: l'asseverazione del 23.02.2024 è stata resa da un soggetto che ha dichiarato qualità professionali inesistenti e questa falsità incide direttamente su un elemento che la legge qualifica come requisito essenziale di validità dell'atto prodotto. [...] Dalla documentazione in atti risulta che il sig. ha dichiarato di essere iscritto al Collegio dei Periti Industriali di Terni; ha indicato un numero di abilitazione (dpr 75/2013) inesistente o non riconducibile ad alcun albo; ha apposto un timbro recante diciture che richiamano un'appartenenza ordinistica in realtà non posseduta, e comunque non fornito da alcun Collegio. Questi elementi configurano, non un'inesattezza marginale, bensì un falso materiale idoneo ad incidere direttamente sulla qualificazione soggettiva del dichiarante."
Il giudice ha richiamato l'art. 2 del D.M. 6 agosto 2020, nella parte in cui richiede che l'asseverazione sia resa da un tecnico abilitato e che, all'atto della sottoscrizione, sia apposto il timbro fornito dall'Ordine o Collegio, attestante l'iscrizione all'albo e lo svolgimento della libera professione. La qualificazione tecnica sostanziale, l'esperienza professionale o l'iscrizione in elenchi regionali non sono state ritenute idonee a sostituire il requisito formale richiesto dalla disciplina speciale.
Il Tribunale ha escluso anche il contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE, rilevando che l'attività certificativa idonea a produrre effetti fiscali diretti può essere subordinata al possesso di requisiti professionali formali, quando ciò risponda a esigenze di tutela della fede pubblica, prevenzione delle frodi, affidabilità tecnica e corretta gestione di risorse pubbliche.
La conseguenza è stata l'accertamento dell'inadempimento contrattuale del professionista:
"Nel caso di specie, l'asseverazione prodotta è, in tutta evidenza, invalida, e, dunque, inidonea a fondare alcuna pretesa al beneficio del 110%. Il meccanismo della detrazione potenziata [...] prevede, infatti, che: la detrazione al 110% o lo sconto in fattura non si perfezionano senza l'asseverazione valida; l'asseverazione deve esistere al momento della maturazione del credito; la mancanza o invalidità dell'asseverazione comporta decadenza integrale del beneficio."
Quanto alla liquidazione, il Tribunale ha riconosciuto il danno emergente pari alle differenze da pagare in denaro sulle nuove fatture emesse con aliquota al 70%, per complessivi € 60.303,26, e il lucro cessante derivante dalla perdita del maggior beneficio fiscale del 110%, pari a € 20.101,19. A tali importi sono stati aggiunti € 4.290,00 per la sanzione fiscale connessa all'indebita fruizione del credito d'imposta e € 5.000,34 per il nuovo visto di conformità resosi necessario dopo l'annullamento della procedura originaria.
Non sono state invece riconosciute due voci ulteriori: gli interessi passivi del finanziamento contratto dal committente, perché non provati come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, e il costo della nuova asseverazione, poiché il committente avrebbe comunque dovuto sostenere un costo professionale per ottenere un'asseverazione valida e non era possibile individuare un maggior aggravio causalmente imputabile al tecnico.
La condanna risarcitoria è stata quindi pronunciata per € 89.694,79, oltre rivalutazione e interessi secondo i criteri indicati in motivazione. Il Tribunale ha inoltre accolto la domanda di ripetizione dell'indebito per € 11.710,40, corrispondenti agli importi versati al professionista per prestazioni ritenute non dovute, in ragione della nullità derivante dalla violazione di norme imperative e dalle dichiarazioni mendaci.
I riferimenti giurisprudenziali
- Cass. pen., sez. III, 10 gennaio 2023, n. 377: richiamata per il principio secondo cui le dichiarazioni false su stati, qualità personali o fatti, rese in contesti dichiarativi rilevanti per la pubblica amministrazione, possono integrare falsità penalmente rilevante e incidere sulla validità dell'atto sin dalla sua formazione.
- Cass. pen., sez. V, 15 marzo 2018, n. 30099 e Cass. pen., sez. V, 24 maggio 2017, n. 25927: richiamate in motivazione per escludere che un atto fondato su dichiarazioni mendaci possa essere convalidato o integrato successivamente quando la falsità riguarda qualità essenziali del dichiarante.
- CGUE, 31 marzo 1993, causa C-19/92 e CGUE, 30 novembre 1995, causa C-55/94: utilizzate per affermare la compatibilità con il diritto dell'Unione di requisiti professionali nazionali proporzionati e non discriminatori, quando siano funzionali alla tutela di interessi generali quali affidabilità delle prestazioni, tutela dei destinatari e correttezza dell'attività certificativa.
- Cass. civ., 3 febbraio 2025, n. 2520: richiamata in tema di responsabilità contrattuale e onere della prova del nesso causale per i danni ulteriori rispetto all'interesse direttamente protetto dal contratto. Il principio è stato applicato per escludere il rimborso degli interessi passivi del finanziamento.
- Cass. civ., 17 febbraio 1995, n. 1712: richiamata per i criteri di liquidazione del debito di valore, con rivalutazione monetaria e interessi compensativi sul capitale via via rivalutato.
- Trib. Pordenone, 11 marzo 2026, n. 133: in una controversia sulla perdita del Superbonus in fase ancora preparatoria, senza appalto, senza impresa esecutrice, senza cantiere avviato e senza spese per opere, ha escluso che il danno coincida automaticamente con il valore del bonus atteso, riconducendo l'eventuale pregiudizio alla perdita di una chance concreta, da allegare e provare come autonoma voce di danno.
- Trib. Salerno, 25 novembre 2025, n. 4778: in presenza di contratto di appalto, cantiere formalmente avviato, inerzia dell'appaltatore e perdita del beneficio fiscale causalmente collegata all'inadempimento, ha riconosciuto il danno parametrato al valore della detrazione non conseguita.
- Trib. Varese, 15 novembre 2025, n. 764: ha escluso il risarcimento da perdita di chance quando l'agevolazione era oggettivamente preclusa già in origine, per difetto dei presupposti normativi e fattuali necessari ad accedere al Superbonus.
- TAR Friuli Venezia Giulia, 14 febbraio 2024, n. 69: in materia affine di adempimenti formali nel Superbonus, ha escluso la retrodatazione di una CILAS inviata a un indirizzo PEC errato, valorizzando la necessità che la pratica sia presentata in modo effettivo e tempestivo. Il precedente riguarda un diverso profilo procedurale, ma conferma il rilievo degli adempimenti necessari nelle operazioni agevolate.
Considerazioni conclusive
Il professionista incaricato di rendere un'asseverazione fiscalmente rilevante risponde dell'invalidità dell'atto quando dichiara qualità professionali inesistenti che la disciplina applicabile considera essenziali. L'iscrizione in un albo pertinente e il timbro dell'Ordine o Collegio non sono meri elementi descrittivi dell'identità professionale, ma requisiti funzionali alla tracciabilità, alla responsabilità deontologica e all'affidabilità dell'attestazione.
La falsità sulla qualifica professionale si salda, nella motivazione, con due linee interpretative distinte ma convergenti. Da un lato, i precedenti penali richiamati escludono la sanabilità postuma delle dichiarazioni mendaci incidenti su qualità personali essenziali; dall'altro, la giurisprudenza eurounitaria ammette requisiti professionali formali quando siano proporzionati alla tutela di interessi pubblici qualificati. In questo quadro, l'iscrizione ordinistica richiesta dalla disciplina speciale non opera come limite irragionevole all'esercizio dell'attività tecnica, ma come condizione di regolarità e validità dell'atto certificativo destinato a produrre effetti fiscali rilevanti.
Sul piano risarcitorio, la condanna si colloca tra le decisioni che riconoscono il danno da perdita dell'agevolazione quando l'iter verso il beneficio era concretamente avviato e la perdita deriva dall'inadempimento del soggetto obbligato. La stessa logica si ritrova, con diverso rapporto contrattuale, nel precedente che ha riconosciuto il ristoro per l'inerzia dell'appaltatore dopo l'avvio del cantiere; sul punto v. anche risarcimento quando il cantiere era partito. La liquidazione non è però automatica: in linea con Cass. n. 2520/2025, restano risarcibili solo le conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento, mentre i costi dipendenti da scelte finanziarie del creditore o da prestazioni comunque necessarie richiedono una prova specifica del nesso causale e del maggior aggravio.
Gli arresti limitativi in materia di Superbonus confermano la stessa esigenza di rigore probatorio. Quando l'intervento resta in una fase meramente preparatoria, il mancato accesso al bonus non coincide di per sé con il valore della detrazione sperata, ma può rilevare solo come perdita di una chance concreta, se allegata e provata; per un approfondimento, v. Superbonus perso senza lavori iniziati. Quando, invece, l'agevolazione era già preclusa per carenza originaria dei presupposti, viene meno anche la possibilità giuridicamente apprezzabile del vantaggio fiscale; sul punto v. anche nessun risarcimento se il bonus era precluso.
Nel caso deciso, la responsabilità del tecnico non discende dalla mera mancata riuscita dell'operazione agevolata, ma dalla falsità incidente su un requisito essenziale dell'asseverazione. Da tale invalidità sono derivati il venir meno del regime al 110%, il passaggio al regime ridotto, la necessità di un nuovo visto di conformità e la restituzione dei compensi versati per prestazioni viziate da dichiarazioni mendaci. La tutela accordata resta quindi ancorata alla concreta sequenza causale accertata: atto invalido, perdita del beneficio nella misura più favorevole, pregiudizi patrimoniali direttamente conseguenti.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
