La Corte di Appello di Palermo (5 novembre 2025, n. 1589) ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni per infiltrazioni promossa dal proprietario avverso il condominio: secondo il collegio siciliano, l'azione avrebbe dovuto essere intrapresa dal custode giudiziario nominato dal giudice a seguito dell'esecuzione forzata avente ad oggetto l'immobile sito nell'edificio. Approfondiamo la vicenda processuale.
Fatto e decisione
Un condomino proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui la compagine gli chiedeva il pagamento di oneri arretrati non pagati; contestualmente, spiegava domanda riconvenzionale volta a ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa delle infiltrazioni provenienti dalle parti comuni dell'edificio.
Il giudice di prime cure accoglieva l'opposizione ma rigettava la riconvenzionale per essere stato l'immobile sottoposto alla custodia giudiziaria per pignoramento immobiliare.
Avverso la decisione il condomino proponeva appello sostenendo che il debitore pignorato non perde il possesso dell'immobile e che il custode giudiziario non subentra nei rapporti attivi e passivi facenti capo al soggetto sottoposto ad espropriazione, limitando la propria funzione agevolativa della liquidazione dell'immobile pignorato.
Evidenziava, in ogni caso, che la sostituzione processuale, nella fattispecie del sequestro giudiziario, è limitata all'amministrazione dei beni sequestrati o che attengano a circostanze verificatesi in pendenza della custodia cautelare, sicché, anche laddove tale sostituzione operasse nel caso di custodia dei beni pignorati, solo lui avrebbe potuto chiedere il risarcimento, essendo i danni da infiltrazioni verificatisi due anni prima rispetto alla nomina del custode.
L'appellante sosteneva, inoltre, che nelle more del giudizio era intervenuta la sospensione della procedura esecutiva e che, peraltro, la domanda di risarcimento si riferiva anche ai beni mobili dell'appartamento, non oggetto del pignoramento immobiliare.
La Corte di Appello di Palermo ha rigettato l'impugnazione, confermando la sentenza di primo grado.
Va rammentato, anzitutto, che il custode giudiziario, in virtù dei poteri di gestione e amministrazione conferitigli, subentra al debitore pignorato nella legittimazione a stare in giudizio e, dunque, nella facoltà di esercizio delle azioni necessarie alla salvaguardia del bene pignorato, nei confronti e a tutela dei creditori procedenti.
Tale circostanza non incide sulla titolarità del diritto controverso, comunque spettante al debitore pignorato.
La nomina del custode giudiziario non comporta, quindi, un trasferimento del diritto al risarcimento, che resta di natura strettamente personale.
È pure priva di pregio la tesi per cui, in ragione della sospensione della procedura esecutiva, il debitore potesse liberamente esercitare l'azione, dal momento che la sospensione non ha fatto venire meno la procedura di espropriazione né ha comportato una revoca espressa, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'incarico affidato al custode.
Irrilevante, ancora, la circostanza che le infiltrazioni avrebbero causato danni - per la prima volta - in data antecedente alla nomina del custode, giacché esse si sono protratte anche successivamente a tale momento.
Ne deriva, dunque, alla luce delle predette circostanze, che il protrarsi del danno e la verificazione di nuovi episodi infiltrativi, anche nel periodo successivo all'inizio della custodia, giustifichi la legittimazione "ad processum" del custode, radicandosi il diritto all'eventuale ristoro al tempo più recente in cui l'evento dannoso si è verificato e rinnovato.
Considerazioni conclusive
La sentenza della Corte di Appello di Palermo si pone nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità.
Non è dubbio, infatti, che, in ragione della relazione qualificata con il bene pignorato, spetti al custode, in via esclusiva, l'esercizio delle azioni tendenti alla tutela dell'immobile oggetto di pignoramento, essendo persino inammissibili, secondo la giurisprudenza di legittimità, le domande proposte nell'atto introduttivo del giudizio dal proprietario, pur nominato custode, che non abbia speso la seconda delle qualità indicate (cfr. Cass., 29 aprile 2015, n. 8695).
Così la Suprema Corte in tema di pignoramento di immobile: «Il custode, il quale agisca a tutela della conservazione del valore del patrimonio affidatogli, si trova nella posizione del sostituto processuale (Cass. 31/03/2006, n. 7693) e, in quanto amministratore di un patrimonio separato, come tale centro di imputazione di rapporti giuridici, è bensì titolare della legittimazione "ad processum", ovverosia del potere di stare in giudizio in rappresentanza del patrimonio stesso, ma non della legittimazione "ad causam", la quale compete direttamente al patrimonio separato, cui fanno capo le situazioni giuridiche soggettive sostanziali, attive e passive (cfr. Cass. 28/08/1997, n. 8146; più recentemente, Cass. 14/03/2018, n. 6138)" (Cass., 26 aprile 2024, n. 11219).
Sempre secondo la Suprema Corte, «il custode giudiziale, quale amministratore dei beni pignorati, agisce …nell'interesse dei soli creditori procedenti, allo scopo dell'espropriazione, con la conseguenza che, al momento della cessazione dell'incarico, non si verifica alcun fenomeno successorio con il proprietario debitore, il quale diviene l'unico soggetto legittimato ad esercitare le domande nascenti dal contratto e consequenziali» (Cass., 11 settembre 2018, n. 22029).
Con riferimento al protrarsi delle infiltrazioni anche in data posteriore alla nomina dell'amministratore giudiziario, è stato rilevato che l'illecito permanente comporta una continua lesione del diritto, tale per cui esso non si esaurisce al momento del danno iniziale ma continua finché la situazione dannosa non viene eliminata, sicché la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno, fino alla cessazione della condotta dannosa (Cass., n. 25835/2023; Trib. Cassino, 3 febbraio 2025, n. 138).
