Nell'ambito dell'ampie e diverse ipotesi di contenzioso inerente il risarcimento dei danni da cose in custodia, è sempre più frequente il verificarsi di sinistri derivanti dalla caduta di alberi e/o piante di alto fusto o, ancora, rami o protuberanze degli stessi, primariamente per incuria, o meglio, per la mancata effettuazione dei doverosi interventi di manutenzione.
È noto che ogniqualvolta un soggetto, persona fisica, ente o persona giuridica è convenuta in giudizio per sentir accertare e dichiarare la responsabilità nella causazione dell'evento per difetto dell'obbligo di custodia e, conseguente domanda di condanna al pagamento dei danni dedotti in giudizio, dovrà essere compiuta una preventiva indagine sulla proprietà del bene in custodia e le cause che hanno determinato i danni lamentati.
Nella vertenza che ha interessato il Tribunale di Torino (sentenza n.2316 del 12 maggio 2025), la querelle interessa la domanda risarcitoria avanzata da un condominio ed un privato contro un ente pubblico, in conseguenza della intervenuta caduta di una quercia su parte dell'edificio e su proprietà privata.
È di tutta evidenza come sia indefettibile procedere ad una esatta ricostruzione della fattispecie in punto di fatto, con particolare attenzione alla dinamica, mediante scrupolosa disamina della documentazione versata in atti e delle risultanze della istruttoria espletata, per poter poi valutare i profili giuridici della questione con applicazione delle norme dettate in materia con l'ausilio dei principi resi dalla Giurisprudenza in casi analoghi.
Fatto e decisione
Un condominio ed un privato hanno promosso giudizio contro un ente pubblico a seguito dei danneggiamenti arrecati ai loro beni dal crollo di una quercia di proprietà di quest'ultimo.
A sostegno della domanda avanzata hanno prodotto documentazione da cui si evince la proprietà comunale della pianta, ravvisando il cedimento della stessa per omessa e/o negligente manutenzione e custodia, in termini anche di obbligo di vigilanza e sorveglianza, richiamando il disposto di cui all'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c.
Parimenti, sono state quantificati i danni, confermati da ricevute e preventivi di spesa, in ragione delle opere di ripristino e messa in sicurezza eseguite, nonché di smaltimento della pianta.
Ritenuto vano il tentativo stragiudiziale di composizione della lite, gli attori sono stati costretti ad adire il Tribunale per la tutela ed il riconoscimento dei loro diritti ed interessi.
L'ente pubblico non si è costituito e, pertanto, stante la regolarità della notifica, è stato dichiarato contumace.
Il Giudice ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha accolto le domande avanzate per i motivi in appresso esposti.
Responsabilità per le cose in custodia ex art. 2051 c.c.
In questa sede, per quanto qui interessa e rileva ai fini della trattazione della fattispecie in esame, è confacente ricordare che per poter sancire la responsabilità ex art. 2051 c.c., il soggetto che si ritiene danneggiato è onerato dal dimostrare l'esistenza del correlato rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa che ha causato il danno.
In aderenza alla richiamata norma, secondo cui "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito", è indubbio il dovere di vigilanza che incombe sul proprietario delle cose e/o beni che ha in custodia.
Al contempo, è appropriato ricordare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in ragione del potere che si ha sulla cosa e la disponibilità della stessa unitamente al connesso obbligo di intervento.
É chiaro, altresì, che al dovere di vigilanza corrisponde un obbligo di manutenzione e programmazione di interventi conservativi, in particolare per l'ipotesi di alberi o vegetazione di alto fusto, per ovviare che dal verificarsi di cedimenti degli stessi o distacchi di rami e protuberanze possono realizzarsi danni a cose o persone.
In proposito, occorre, ulteriormente, rappresentare che, vertendo in ipotesi di responsabilità oggettiva, la medesima si presume, salva la prova del caso fortuito.
Sul punto, è conveniente rammentare che il caso fortuito consiste in un evento che interrompe il nesso di causa tra il bene ed il danno realizzato da condotta e/o fatto estraneo alla sfera del custode, come un evento eccezionale o il contegno di un terzo, quale a titolo meramente esemplificativo, condizioni meteorologiche avverse ed eccezionali.
A conferma, la Giurisprudenza di merito, ha affermato che "Il Comune risponde dei danni causati dalla caduta di un albero di sua proprietà qualora l'evento sia dipeso non già da condizioni meteorologiche avverse o da altri fattori causali esterni bensì dalla vetustà della pianta, attesa l'inosservanza dell'obbligo di manutenzione gravante sull'ente medesimo" (Tribunale Brindisi, 03/03/2006, n.202).
Invero, in ipotesi speculari a quella in esame, è stato riconosciuto che "In caso di danni provocati a un veicolo dalla caduta di un albero, il proprietario del terreno sul quale insisteva l'albero rovinato al suolo è tenuto a risarcire il danno, ai sensi dell'art. 2051 c.c., a meno che non provi la sussistenza del caso fortuito" (Tribunale Roma sez. XII, 28/09/2004).
Ebbene, dalla documentazione depositata nel corso del giudizio e dalla espletata istruttoria, è risultata incontestata la qualità di custode dell'ente pubblico, nonché, dalle fotografie e dalla planimetria allegate, la realizzazione dell'evento di caduta della quercia sui beni degli attori.
Tali circostanze, unitamente considerate, hanno dimostrato il nesso di causa, grazie ai rilievi dedotti, atti ad avvalorare la dinamica del sinistro, considerata la posizione in cui era radicata la quercia e l'impatto dall'esterno all'interno delle proprietà degli attori.
Inoltre, non di minor rilievo, le risultanze della corrispondenza stragiudiziale offerta, dalla quale emerge che l'ente pubblico e la di lui assicurazione non hanno opposto eccezioni sulla qualità di custode della pianta del primo, né in ordine all'evento.
Tra l'altro, e ad abundantiam, è opportuno rilevare come la mancata costituzione di parte convenuta abbia impedito ogni valutazione sull'eventuale dimostrazione del caso fortuito.
Quantificazione del risarcimento
Per quanto concerne ed interessa la quantificazione del risarcimento oggetto della pretesa attorea, il consulente tecnico di ufficio ha preso atto dell'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi e delle opere di messa in sicurezza, quest'utile poste in essere nell'immediatezza del sinistro, comprese le spese sostenute per la rimozione della pianta.
La valutazione della congruità dei predetti documenti da parte del CTU è stata operata sulle fatture e sui preventivi versati in atti tenuto conto del materiale fotografico prodotto.
È indubbio, nel caso, che la corretta ricostruzione della dinamica del sinistro e la stima dei danni subiti è stata resa possibile ed attendibile grazie alla esaustiva documentazione depositata, costituita da intellegibile documentazione fotografica dello stato dei luoghi.
Alla luce di quanto sopra osservato, il Giudicante ha accolto la domanda degli attori condannando l'ente pubblico al risarcimento danni sofferti oltre alla refusione delle spese e competenze di lite, comprese quelle di CTU.
